TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-12-21, n. 201801045
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Pubblicato il 21/12/2018
N. 01045/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00519/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 519 del 2018, proposto da
F A P, rappresentato e difeso dagli avvocati R P, Silvia Dessi', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L F, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L F in Cagliari, via Delitala 2;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 222/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2018 il dott. F S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il signor F A P ha chiesto l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza della Corte d’Appello di Cagliari n. 222/2014, con la quale è stato riconosciuto il suo diritto a prestazioni pensionistiche e rivalutazione contributiva ex l. 257/92 per il periodo 16/2/73 -31/12/91, con condanna dell’INPS al relativo pagamento, oltre alle spese giudiziali liquidate con la medesima sentenza.
Dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione ha provveduto a dare integrale esecuzione al giudicato per cui è causa (come da documentazione depositata in giudizio dalla medesima).
Conseguentemente, alla odierna camera di consiglio, le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, chiedendo una pronuncia dichiarativa in tal senso e rimettendosi, quanto alle spese, alle valutazioni del Collegio.
Tanto premesso, preso atto dell’integrale esecuzione del giudicato per cui è causa, sia pure successivamente alla proposizione del ricorso, non resta che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, vanno poste a carico dell’Amministrazione, che ha dato causa alla lite, ma possono essere contenute nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del suo comportamento processuale, che ha determinato una minore attività difensiva del ricorrente.