TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-02-15, n. 202200038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202200038
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2022

N. 00038/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00115/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 115 del 2021, proposto da:
- A D, personalmente ed in qualità di legale rappresentante della società “ Ristorante Malga Crocifisso ” di D A &
C. s.n.c.;
- S D G;
- N Z in qualità di legale rappresentante della Ciampiè Group s.r.l.s.;
- R Z,
tutti rappresentati e difesi dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Calepina, n. 50, presso la Segreteria di questo Tribunale regionale di giustizia amministrativa;

contro

Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan (TN), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato A L, attesa la rinuncia al mandato dell’avvocato Marco Dalla Fior giusta dichiarazione versata in atti del 27 dicembre 2021, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via dei Paradisi, n. 15/5, presso lo studio Lorenzi;

per l’annullamento

- dell’ordinanza n. 46/2021 del 17 giugno 2021 avente ad oggetto il divieto di transito e di sosta di veicoli a motore nell’area delimitata ZTL della Val San Nicolò sia nei giorni feriali che festivi dalle 0,00 alle 24,00 con le seguenti eccezioni:

Punto 3 dell’ordinanza lettera f) (i veicoli di proprietà o in documentato uso esclusivo di tutti coloro che siano titolari di diritti reali e loro familiari che sono autorizzati dal Sindaco di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan);

Punto 3 dell’ordinanza lettera l) (i veicoli al servizio dell’Associazione “ Grop Festa Ta Mont ” debitamente identificabili tramite apposito distintivo rilasciato e contrassegnato dal presidente dell’Associazione stessa e vistato dall’Ufficio di Polizia Locale);

Punto 4 dell’ordinanza (possono accedere e recedere, nonché sostare, in stretta relazione al servizio da espletare, i veicoli in servizio di noleggio con conducente con licenza rilasciata dal Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan esclusivamente nei periodi (ottobre-novembre) o fascia oraria (dalle 18.30 alle 8.30) sprovvista del servizio di trasporto urbano turistico di linea o in supporto dello stesso e debitamente autorizzati, detti veicoli devono esporre in modo ben visibile l’apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio di Polizia Locale);

Punto 5 dell’ordinanza (per il periodo dal 01 luglio al 31 agosto 2021 i veicoli autorizzati di cui al punto 3) dell’ordinanza possono accedere (inteso come transito in senso ascendente) eccetto dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e recedere senza limitazione di orario;

Punto 6 dell’ordinanza (ai titolari di esercizi pubblici e attività produttive presenti o raggiungibili dalla Z.T.L. di S N, verrà rilasciata una autorizzazione per ogni esercizio o attività, da utilizzarsi esclusivamente per il transito nella Z.T.L. in caso di urgenza e necessità nelle circostanze di cui al precedente art. 5 e da esporre congiuntamente all’apposito contrassegno rilasciato ai veicoli autorizzati);

nonché di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan;

Viste le ulteriori memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 16 del 10 agosto 2021, modificato con decreto n. 18 del 21 settembre 2021 e successivamente con decreto n. 1 dell’11 gennaio 2022, del Presidente del T.R.G.A. di Trento e per quanto non diversamente disposto il suo decreto n. 24 del 31 agosto 2020;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2022 il consigliere A T e uditi per i ricorrenti l'avvocato L D e per il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan l’avvocato A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La signora A D, che gestisce mediante la società Ristorante Malga Crocifisso di D A &
C. s.n.c. l’esercizio pubblico sotto l’insegna del “ Bar Ristorante Malga al Crocifisso ”, ubicata nella Val San Nicolò, è comproprietaria per la quota di ½ della particella edificiale (p.ed). 572 porzione materiale (p.m.) 2 in comune catastale (C.C.) Pozza di Fassa, parimenti insistente nella Valle, mentre la predetta società Ristorante Malga Crocifisso di D A &
C. s.n.c. è a sua volta proprietaria della p.m.1 della medesima particella edificiale. La signora S D G è viceversa comproprietaria per la quota di ½ della predetta p.ed. 572 p.m. 2 in C.C. Pozza di Fassa e il signor N Z dal canto suo gestisce mediante la Ciampiè Group s.r.l.s., l’esercizio pubblico sotto l’insegna di “ Baita Ciampiè ”, parimenti ubicato nella Val San Nicolò. Invece il signor R Z è in possesso della licenza di autonoleggio da rimessa con conducente numero 6 di data 13 agosto 2001 rilasciata dal Comune di Pozza di Fassa - Poza, poi confluito nel Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, istituito il 1º gennaio 2018 per effetto della fusione dei comuni di Pozza di Fassa –Poza e di Vigo di Fassa – Vich disposta dalla legge provinciale 31 ottobre 2017, n. 8.

2. Gli anzidetti esercizi pubblici, aventi ad oggetto principalmente l’attività di ristorazione, nonché le sopradescritte proprietà, sono ubicati in una valle laterale ad est della Valle di Fassa denominata Val San Nicolò (Val de S N) che ricade interamente nel territorio comunale di San Giovanni di Fassa e su cui insiste una strada comunale con fondo asfaltato parimenti denominata S N che si snoda dalla località Vido, collocata al limitare del paese di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, e raggiunge dapprima la località Capitel (dove si trova il “ Bar Ristorante Malga al Crocifisso ”), poi la località Sauch e, da ultimo, la località Ciampiè (dove si trova la “ Baita Ciampiè ”), con un percorso complessivo di circa 4,7 km. La percorrenza della strada S N, altamente frequentata dai turisti e sulla quale si trovano, oltre ai suddetti pubblici esercizi, varie baite e rifugi, è stata nel tempo regolamentata dal Comune che, nel periodo invernale, ne ha per lo più vietato il transito. Al fine di contenere i flussi veicolari, il medesimo Comune dal 2019 ha anche istituito a beneficio dei turisti un servizio di bus navetta e di trenino su gomma.

3. Con deliberazione n. 69 del 29 maggio 2019 la Giunta del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan ha provveduto ad individuare la strada della Val San Nicolò, a partire dalla località Vidor, quale zona a traffico limitato (ZTL) ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche, stante il “ particolare pregio ambientale ” dei luoghi, e ha demandato al Sindaco il compito di stabilire con propria ordinanza i relativi divieti di transito e sosta. Con ordinanza n. 60 del 26 giugno 2020 il Sindaco, in attesa di definire e dare attuazione alle procedure operative relative alla medio tempore disposta classificazione forestale della medesima strada Sén Nicolò e ritenendo che l’accesso a tale valle dei veicoli a motore determini “ pericolo per la circolazione, degrado ambientale, danno al patrimonio naturale e pregiudizio per la fruibilità turistica della zona ”, ha ivi vietato il transito e la sosta, fatta salva l’autorizzazione relativamente a proprietari, operatori economici, lavoratori ed altre categorie di utenti.

4.Con deliberazione n. 87 del 18 giugno 2020 la Giunta Comunale ha altresì provveduto ad aggiornare gli elenchi delle strade forestali previsti dall’art. 6, comma 3, della legge provinciale 23 novembre 1978 n. 48, allegati A) e B), classificando, tra l’altro, la strada comunale di S N quale strada forestale di tipo B, ossia non adibita all’esclusivo servizio del bosco, e ciò ai sensi dell’art. 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e nell’osservanza della procedura del relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.P 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg. Successivamente con ordinanza n. 96 di data 12 ottobre 2020 il Sindaco ha provveduto all’attuazione della deliberazione giuntale n. 87 del 18 giugno 2020, recante – come detto innanzi – la classificazione della strada Sen Nicolò quale strada forestale di tipo B.

5. Questo T.R.G.A. con sentenza n. 91 dell’1 giugno 2021, in esito ad un ricorso proposto sub R.G. 129 del 2020 dalle predette Signore A D e S D G, nonché dal predetto Signor N Z ha peraltro annullato sia la deliberazione della Giunta Comunale di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan n. 87 del 18 giugno 2020, sia l’ordinanza attuativa n. 96 di data 12 ottobre 2020, entrambe concernenti - come dianzi riferito - la classificazione della strada comunale S N quale strada forestale.

Tale sentenza è stata impugnata dal Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan innanzi al Consiglio di Stato. Il relativo ricorso allo stato non risulta ancora disaminato.

6. Con ordinanza n. 46/2021 del 17 giugno 2021 il Sindaco del Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, sempre a seguito della deliberazione giuntale n. 69 del 29 maggio 2019, non impugnata e con la quale la strada della Val San Nicolò è stata individuata quale zona a traffico limitato (ZTL), ha in generale vietato, pur con innumerevoli eccezioni a beneficio in particolare di proprietari, lavoratori, servizi pubblici e operatori economici, il transito e la sosta di veicoli a motore nell’area delimitata ZTL della Val San Nicolò sia nei giorni feriali che festivi dalle 0,00 alle 24,00, e ciò nell’assunto “ che l’accesso alla Val San Nicolò di un numero considerevole di veicoli, crea pericolo per la circolazione, degrado ambientale, danno al patrimonio naturale e pregiudizio per la fruibilità della zona; ” e perciò “ ritenuto indispensabile, al fine di contenere i problemi elencati, procedere ad una significativa limitazione della circolazione e della sosta dei veicoli di tutti gli utenti autorizzati all’accesso: proprietari e residenti, lavoratori servizi pubblici, operatori economici, professionisti, organizzatori di manifestazioni varie, ecc… ”. In particolare poi il punto 4 dell’ordinanza prevede che “ Possono accedere e recedere, nonché sostare, in stretta relazione al servizio da espletare, i veicoli in servizio di noleggio con conducente (NCC) con licenza rilasciata dal Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan esclusivamente nei periodi (ottobre-novembre) o fascia oraria (dalle 18.30 alle 8.30) sprovvista del servizio di trasporto urbano turistico di linea o in supporto dello stesso e debitamente autorizzati;
detti veicoli devono esporre in modo ben visibile l’apposito contrassegno rilasciato dall’Ufficio di Polizia Locale
”. La validità dell’ordinanza è stata fissata dal 17 giugno al 30 novembre 2021.

7. Le Signore A D e S D G, nonché i Signori N Z e R Z hanno pertanto adito questo Tribunale chiedendo con il ricorso in epigrafe l’annullamento in parte qua della ordinanza n. 46/2021, in generale ritenendo contraddittorio l’agire dell’Amministrazione che dapprima ha sostenuto che la strada medesima fosse funzionale ad esigenze di tipo silvo-pastorali e successivamente ha reputato che la considerevole circolazione sulla strada stessa arrecasse pregiudizio all’ambiente e al patrimonio naturale. I ricorrenti in particolare deducono la violazione dei diritti di partecipazione procedimentale, l’incompetenza del Sindaco all’adozione del provvedimento impugnato, la carenza di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.

In particolare i motivi dedotti prospettano i seguenti ordini di censure:

I. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo per l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento stesso e per la susseguente mancata comunicazione personale del provvedimento definitivo al soggetto interessato e portatore di qualificato interesse (art. 7 e 8 L.S. 241/1990, art. 24/2 L.P. Trento n. 23/1992 ed art. 13, 2° co. L.R. Trento n. 13/1993)

Il principio del contraddittorio, espressione del principio del giusto procedimento in tutte le sue manifestazioni partecipative, ha assunto rilievo notevole dopo l’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 che in provincia di Trento trova corrispondenza nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. La comunicazione di avvio del procedimento, che costituisce l’atto iniziale mediante il quale si concretizza la possibilità per il cittadino di partecipare alla procedura amministrativa, nel caso di specie è stata omessa. I ricorrenti avrebbero infatti dovuto esserne destinatari, atteso il pregiudizio subito dal provvedimento stesso a causa della limitazione al transito. “ I ricorrenti, infatti, possono accedere alle loro proprietà e alle loro attività lavorative solo con autorizzazione mentre, nel periodo luglio-agosto vige, nella fascia oraria dalle 10.00 alle 16.00, il divieto di accesso assoluto per i residenti o titolari di diritti reali mentre i titolari di esercizi pubblici possono transitare solo ed esclusivamente per motivi di urgenza e necessità con apposito contrassegno ”. Inoltre i ricorrenti avrebbero pure avuto il diritto di ricevere direttamente notizia del provvedimento definitivo recante le misure da loro avversate.

II. Violazione del d. lgs. n. 267 del 2000 art. 107 e del d. lgs. n. 165 del 2001 n. 4 comma 2 ed incompetenza;
I provvedimenti per la regolazione della circolazione sarebbero di competenza del dirigente e non del Sindaco ovvero, in subordine violazione dell’art. 35 dello Statuto del Comune di San Giovanni di Fassa

Gli atti e i provvedimenti in materia di circolazione stradale sono di natura tipicamente gestoria ed esecutiva, e pertanto appartengono alla competenza del dirigente o semmai della Giunta Comunale, ma non del Sindaco.

III. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990 per inesistenza, carenza e/o difetto di motivazione in relazione all’attività istruttoria di indagine, eccesso di potere per carenza di istruttoria, insufficiente e contraddittorietà della motivazione travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento, manifeste illogicità e irragionevolezza, violazione del principio del contraddittorio nonché del principio di proporzionalità in relazione alla carenza di istruttoria. Violazione dei principi di buona amministrazione, correttezza e trasparenza ex art. 97 Cost. Violazione dell’art. 1 del protocollo addizionale alla convenzione della CEDU

L’impugnato provvedimento non esplicita le ragioni che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione e pertanto non è possibile ricostruire il percorso logico - giuridico seguito dall'Autorità emanante. In particolare le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato, vale a dire il numero considerevole di veicoli, pericolo per la circolazione, il degrado ambientale, il danno al patrimonio naturale e il pregiudizio per la fruibilità della zona, difettano di adeguata ed idonea istruttoria, non trovando base in alcun documento, analisi e studio statistico. Anzi, l’asserito pregiudizio per la fruibilità turistica della zona è cagionato proprio dalla chiusura al traffico della Val San Nicolò e, comunque, dall’aumento dei costi per accedervi. In realtà la strada comunale in questione è sempre stata asfaltata ed accessibile a tutti e la presenza di veicoli negli anni è rimasta sempre la stessa, senza un incremento di traffico significativo, e tale quindi da giustificare una limitazione all’accesso.

I diritti costituzionalmente garantiti alla libera circolazione, all’esercizio dell’attività economica e alla proprietà non possono essere incisi in modo sproporzionato, come invece avvenuto nella fattispecie in esame.

IV. Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza;
Violazione del diritto costituzionale alla libera circolazione delle persone, al diritto di proprietà nonché all’iniziativa economica. Violazione dell’art. 1 l. 7 agosto 1990 n. 241

Nella fattispecie in esame è stato palesemente violato il principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, che discende dall’ordinamento europeo, atteso che non è stata adottata la soluzione comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi privati coinvolti. L’interesse dei privati, in particolare quello di poter esercitare liberamente la propria attività economica, non è stato considerato poiché il divieto di transito per i turisti è fissato in via continuativa dalle ore 00.00 alle ore 24.00 sia nei giorni feriali che festivi e la sera non è disponibile un servizio navetta se non su chiamata.

V. Violazione dei principi di libera concorrenza di cui all’art. 41 della Costituzione e violazione dei principi generali dell’ordinamento dell’Unione Europea di cui agli artt. 101 e 102 del Trattato, violazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in particolare dell’art. 11

Il punto 4 dell’ordinanza contrasta con l’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 il quale prevede che “ ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ”. Il Comune quindi non può limitare l’accesso nelle ZTL ai servizi di noleggio con conducente, i quali possono ex lege in tali zone circolare e sostare liberamente. A maggior ragione non può limitare l’accesso ai veicoli in servizio di noleggio con conducente (NCC) con licenza rilasciata dallo stesso Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. Ciò anche alla luce dell’art. 5 bis della legge 21/1992, da cui si evince che l’Amministrazione può eventualmente porre in essere delle limitazioni solo ed esclusivamente nel caso in cui l’autorizzazione sia stata rilasciata da altro Comune e non anche quando questa sia emessa dallo stesso Comune. Nella fattispecie in esame sono stati privilegiati il servizio di trasporto urbano turistico sulle linee Pozza di Fassa – Val San Nicolò, Pozza di Fassa – Val Monzoni e il “Trenino su ruote gommate” istituiti ed autorizzati dal Comune di San Giovanni di Fassa, escludendo pertanto i N.C.C. Il signor R Z prima che intervenisse l’ordinanza, effettuava un servizio navetta clienti in Val San Nicolò anche per conto della Baita Ciampiè, la quale si era dotata di un proprio pulmino per i propri clienti. Ora, con le limitazioni imposte dall’Amministrazione, ciò non è più possibile con evidente pregiudizio per il signor R Z.

8. Il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità non essendo stato a suo tempo, e in realtà neppure con il gravame in esame, impugnata la presupposta deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2019 con cui la strada della Val San Nicolò è stata individuata quale zona a traffico limitato (ZTL). Nel merito l’Amministrazione ha insistito per la legittimità del provvedimento impugnato, il quale reca misure che disciplinano nel dettaglio le limitazioni alla circolazione nella zona già rese implicite nell’anzidetta deliberazione n. 69 del 29 maggio 2019 allo scopo di preservare da danni ambientali, derivanti dal traffico e dall’inquinamento, un’area di pregio particolarmente delicata con un importante afflusso di turisti quale è la Val San Nicolò. Il Comune sostanzialmente ha nello specifico rilevato la ragionevolezza e la congruità dell’ordinanza sindacale qui contestata quanto al bilanciamento degli interessi coinvolti nella vicenda.

9. Nel corso della camera di consiglio del 9 settembre 2021 le parti si sono accordate per una rinuncia all’istanza cautelare, di cui con ordinanza n. 53 del 10 settembre 2021 questo Tribunale ha dato atto, con conseguente rinvio della trattazione nel merito della causa all’udienza pubblica del 10 febbraio 2022.

10. Nel prosieguo del giudizio le parti si sono scambiate memorie ribadendo le rispettive tesi. Il Comune di San Giovanni di Fassa – Sèn Jan con memoria del 10 gennaio 2022, dopo aver rilevato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse attesa la validità sino al 30 novembre 2021 del provvedimento impugnato, ha per la prima volta eccepito sotto un ulteriore profilo l’inammissibilità del ricorso, posto che nella fattispecie in esame non sussisterebbero i presupposti del ricorso collettivo presentato da più ricorrenti.

11. Alla pubblica udienza del giorno 10 febbraio 2022 i ricorrenti si sono opposti alle nuove eccezioni dedotte dall’Amministrazione Comunale e hanno pertanto insistito per l’accoglimento del ricorso. L’Amministrazione Comunale a sua volta si è richiamata alle proprie conclusioni. La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

DIRITTO

I) In limine litis deve essere innanzitutto disaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso, da ultimo dedotta dal Comune di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan con riguardo alla circostanza che la qui impugnata ordinanza sindacale n. 46 del 2021, recante la disciplina del traffico nella ZTL costituita dalla Strada di S N, ha esaurito ad oggi i propri effetti, in quanto la sua scadenza era fissata alla data del 30 novembre 2021. Tale eccezione non può essere accolta, in considerazione dei contrari argomenti fondatamente dedotti al riguardo dai ricorrenti. Come è ben noto, anche di recente la giurisprudenza ha rimarcato, nel solco di un indirizzo del tutto consolidato, che un ricorso può essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., soltanto qualora il processo non possa per qualsiasi motivo produrre un risultato utile per la parte ricorrente in primo grado o appellante, ossia allorquando la decisione di annullamento non possa comportare più alcuna utilità alla parte ricorrente, neppure meramente strumentale o morale (così, ad es., Cons. Stato, Sez. II, 14 giugno 2021, n.4567).

Nel caso di specie i ricorrenti hanno puntualmente evidenziato che l’ordinanza di cui trattasi costituisce, per ampia parte del suo contenuto, una sostanziale reiterazione di quella precedentemente emessa nel corso del 2020 dallo stesso Sindaco - ancorchè nella formale vigenza del ben diverso regime di strada forestale a suo tempo imposto alla Strada S N - e che è stata già annullata da questo Tribunale con la propria sentenza n. 91 del 2021. Oltre a ciò, i medesimi ricorrenti hanno pure soggiunto che, presumibilmente, la medesima ordinanza qui emessa nell’attuale regime di ZTL è suscettibile di essere reiterata con contenuti omologhi - e, pertanto, analogamente lesivi per i loro interessi - anche all’inizio della prossima stagione estiva. Il Collegio rileva, quindi, in dipendenza di tali assunti, l’indubbia sussistenza nella specie, in capo ai ricorrenti, di un ben evidente interesse strumentale ad acclarare nella presente sede di giudizio l’illegittimità - o meno - dei contenuti dell’ordinanza sindacale che essi hanno qui segnatamente impugnato, in modo che le relative disposizioni non siano ulteriormente reiterate mediante analoghi provvedimenti che, verosimilmente, la medesima Amministrazione comunale potrebbe in futuro reiterare. Né può dirsi che in tal modo questo Giudice contravviene al principio di ordine generale secondo cui “in nessun caso” egli “può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr. art. 34, comma 2, prima parte, c.p.a.), posto che il principio stesso reca un divieto per il giudice di esprimersi con riguardo a scelte future della P.A. avulse da quelle in precedenza effettuate , le quali – per l’appunto – non possono essere reiterate proprio in quanto riconosciute illegittime. Né va sottaciuto che ove permanga un interesse della parte all'esame delle censure da essa dedotte, anche ai soli fini risarcitori (fattispecie qui in astratto possibile, stante l’indubbio effetto del provvedimento qui impugnato sulle attività economiche dei ricorrenti) , il giudice procedente è tenuto a statuire nel merito, onde evitare un'elusione dell'obbligo di pronunciare sulla relativa domanda (cfr. al riguardo, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2021, n. 4169, anche con riferimento a quanto disposto dall’art. 34, comma 3, c.p.a.).

II) Sempre in via preliminare va precisato che l’omessa impugnazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 2019, recante l’istituzione della ZTL sull’area coincidente con la Strada di Val S N di per sé non preclude l’impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 46 del 2021 nelle parti reputate lesive per gli interessi dei ricorrenti e che non siano riconducibili a disposizioni con contenuto vincolato dalla deliberazione anzidetta.

III) Tutte le restanti eccezioni preliminari dedotte dal Comune possono viceversa essere assorbite in quanto il ricorso in epigrafe va respinto.

IV) Al fine di delimitare l’oggetto della controversia odierna, giova puntualizzare che in questa sede esula dalla indagine qualsivoglia profilo che attenga alla legittimità dell’individuazione di zone a traffico limitato anche in aree non urbane e del pari ogni riscontro di legittimità circa la deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2019 avente ad oggetto la “ delimitazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di particolare pregio ambientale, di cui all’art. 7, comma 9, del Codice della Strada (d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ”. A tacere del fatto che gli effetti della suddetta deliberazione, giammai impugnata, risultano cristallizzati, questo Tribunale con sentenza n. 91 dell’1 giugno 2021 ha già avuto modo, infatti, di riconoscere l’assoggettabilità alla disciplina propria della ZTL anche di aree al di fuori del centro abitato (“ Il Collegio - a sua volta - evidenzia che, in linea di principio, deve essere comunque riconosciuta all’ente pubblico proprietario della strada ( ossia allo stesso Comune) la potestà di imporre specifiche regole per disciplinarne il transito da parte dei veicoli, soprattutto con riguardo non solo alla sicurezza stradale, ma anche al fine della tutela dei luoghi attraversati, posto che l’indubbia valenza paesaggistico - ambientale che nella specie si intende tutelare non è per certo inferiore a quella di determinate aree di pregio ubicate nei centri abitati, con la conseguenza che anche in tali siti extraurbani ben possono essere adottate al riguardo misure volte alla limitazione della circolazione dei veicoli, conformemente al generale e fondamentale principio di tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 Cost. ”). In altri termini la strada della Val S N risulta essere una zona rispetto alla quale legittimamente sono state disposte limitazioni al traffico.

V) Venendo ora all’impugnata ordinanza del Sindaco n. 46 del 17 giugno 2021 vale considerare che l’oggetto della medesima riguarda nel dettaglio il periodo temporale di vigenza nonché le specifiche eccezioni relativamente alle limitazioni al traffico già previste dalla deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2019. In proposito non vi è chi non veda che, anche in virtù dell’impiego di una discutibile tecnica redazionale consistente nella indicazione di periodi (dal 17 giugno al 30 novembre 2021 quanto alla validità dell’ordinanza) e subperiodi (dall’1 luglio al 31 agosto 2021 quanto all’autorizzazione all’accesso di determinati soggetti quali i titolari di diritti reali, gli operatori economici e i lavoratori) di vigenza della disciplina della ZTL e di eccezioni (es. i titolari di diritti reali) e subeccezioni alle limitazioni (es. i titolari di esercizi pubblici), l’ordinanza impugnata può invero apparire come non adeguatamente coordinata nei suoi vari disposti, con la possibilità di suscitare dubbi circa la complessiva coerenza della disciplina limitativa in tal modo introdotta. In ogni caso, in disparte la notazione che precede, è appena il caso di evidenziare che il divieto di transito e sosta dalle ore 0,00 alle ore 24, 00 trova in realtà applicazione solo per soggetti non collegati in qualche modo alla strada della Val San Nicolò (in particolare per i turisti nel cui flusso peraltro trovano sostegno i conduttori di pubblici esercizi), nel mentre risultano assoggettati al regime di autorizzazione coloro che, per esemplificare, siano titolari di diritti reali o di diritti di uso civico o di esercizi commerciali o che presso tali esercizi lavorano (categorie cui sono riconducibili la maggior parte dei ricorrenti). Pertanto, quello che in più punti del ricorso viene decettivamente definita preclusione all’accesso dei ricorrenti in realtà è un accesso con autorizzazione, e per certo non è illegittima, illogica ed irragionevole l’imposizione di un regime di accesso di tipo autorizzatorio alla Valle di S N, normata in via generale quale ZTL per effetto della deliberazione giuntale n. 69 del 2019.

VI) Tutto ciò premesso, risulta innanzitutto infondato il primo motivo del ricorso con cui viene censurata la violazione delle norme che disciplinano la partecipazione al procedimento da parte dei privati portatori di interesse non essendo stato comunicato ai ricorrenti l’avvio del procedimento per la qualificazione quale ZTL della strada della Valle di S N. Invero la censura non tiene conto del fatto che il provvedimento sindacale qui impugnato non istituisce la ZTL (per l’appunto già a suo tempo istituita in forza della predetta deliberazione giuntale n. 69 del 2019, non impugnata), bensì dispone circa i tempi e le eccezioni alle limitazioni al traffico. L’avvio del procedimento avrebbe quindi dovuto eventualmente essere comunicato, a tutto concedere, in occasione della adozione della deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2019 avente ad oggetto la “ delimitazione delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) di particolare pregio ambientale, di cui all’art. 7, comma 9, del Codice della Strada (d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ”. E ciò - si badi - nell’estrema difficoltà di individuare e raggiungere tutti i destinatari ossia i soggetti nei cui confronti l’atto finale è destinato a produrre effetti, i soggetti che per legge devono prendere parte al procedimento, e coloro che possono subire pregiudizio dal provvedimento stesso. Né al riguardo giova ai ricorrenti invocare quanto affermato da questo Tribunale con la sentenza n. 91 dell’1 giugno 2021, ossia che “ l’Amministrazione era infatti tenuta a dare notizia del suo avvio ai ricorrenti personalmente, in quanto soggetti potenzialmente pregiudicati dal provvedimento di qualificazione della strada, da comunale in forestale, attraverso la quale si accede alle rispettive proprietà, ovvero ai pubblici esercizi da loro condotti ”. Il giudizio in tale circostanza riguardava infatti la legittimità sia della deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 18 giugno 2020 di aggiornamento degli elenchi delle strade forestali, sia della relativa ordinanza attuativa n. 96 del 12 ottobre2020. Nel caso di specie viceversa il giudizio verte solo sull’ordinanza attuativa della deliberazione istitutiva della ZTL. Il motivo prima ancora che infondato risulta pertanto inammissibile.

VII) Anche il secondo mezzo, con cui viene affermata la competenza del dirigente ovvero della Giunta Comunale anziché del Sindaco all’adozione del provvedimento in materia di circolazione stradale impugnato, non ha pregio. Al riguardo è sufficiente considerare quanto stabilito dall’art. 5, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 recante il “ Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ” (“ Nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale. Sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale a esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione ”). La suddetta previsione in combinato disposto con quanto prescritto dallo Statuto comunale “ il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico-gestionali ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente. Al Sindaco è inoltre attribuita la competenza a: … omissis … b) adottare le ordinanze ”, depone inequivocabilmente per la competenza del Sindaco all’adozione degli atti in materia di circolazione stradale.

VIII) Il terzo motivo con il quale i ricorrenti si dolgono sostanzialmente di una carenza di istruttoria e conseguente difetto di motivazione dell’atto impugnato, risulta smentito da quanto già accertato da questo Tribunale con la sentenza n. 91 dell’1 giugno 2021 (“ va allo stesso tempo considerato che la relativa strada è stata comunque assoggetta alla disciplina propria delle ZTL per effetto della deliberazione giuntale n. 69 di data 29.05.19 successivamente attuata dal Sindaco con propria ordinanza n.60 di data 26.06.2020. Anche a prescindere dalla circostanza che tali provvedimenti non risultano impugnati dai ricorrenti, va rilevato che per quanto segnatamente attiene alla strada San Nicolò i provvedimenti medesimi risultano diffusamente motivati da delimitare il traffico veicolare in una zona riconosciuta di particolare pregio paesaggistico-ambientale al fine di assicurarne l’integrità nonché conseguentemente l’ottimale fruizione da parte dei suoi visitatori. Il Collegio, a sua volta, evidenzia che in linea di principio deve essere comunque riconosciuta all’ente pubblico proprietario della strada (ossia lo stesso Comune) la potestà di imporre specifiche regole per disciplinarne il transito da parte dei veicoli, soprattutto con riguardo non solo alla sicurezza stradale, ma anche al fine della tutela dei luoghi attraversati posto che l’indubbia valenza paesaggistico-ambientale che nella specie si intende tutelare non è certo inferiore a quella di determinate aree di pregio ubicate nei centri abitati con la conseguenza che anche in tali siti extraurbani ben possano essere adottate al riguardo misure volte alla limitazione della circolazione dei veicoli conformemente al generale e fondamentale principio di tutela del paesaggio sancito dall’art. 9 della Costituzione ”. Il motivo, infondato in quanto come si è detto non emerge l’eccesso di potere nelle figure sintomatiche prospettate, risulta pure inammissibile nella misura in cui attiene all’inoppugnata deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 29 maggio 2019 con cui la strada della Val San Nicolò è stata individuata quale zona a traffico limitato (ZTL),

IX) Non coglie nel segno nemmeno il quarto motivo che denuncia eccesso di potere per sviamento, violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza, violazione del diritto alla libera circolazione delle persone e di iniziativa economica privata. L’ordinanza impugnata è del tutto scevra dai vizi ritenuti dai ricorrenti che ancora una volta sono, tra l’altro, soprattutto riferibili all’istituzione della ZTL intervenuta con la più volte citata deliberazione della Giunta comunale n. 69 del 2019. In ogni caso si ribadisce che nella fattispecie in esame il bilanciamento tra gli interessi in gioco attuato dal Comune appare equilibrato. Si consideri che categorie quali i titolari di diritti reali, di diritti di uso civico e di esercizi pubblici tramite autorizzazione hanno comunque la possibilità di transitare nella Valle S N e che il divieto di accesso (in senso ascendente) dall’1 luglio al 31 agosto tra le ore 10.00 e le ore 16.00 della giornata che riguarda i residenti e i meri titolari di diritti reali (non quindi la ricorrente signora De Gol titolare anche di diritti di uso civico secondo quanto riferito - e non contestato - dal Comune) non si connota per essere una limitazione sproporzionata rispetto all’integrità del paesaggio che in coerenza con l’art. 9 della Costituzione il Comune ha inteso tutelare. Quanto ai turisti, che effettivamente potranno percorrere la Valle S N per lo più a piedi o utilizzando il servizio pubblico, la loro lamentata diminuzione in realtà non è così scontata. Invero i ristoratori potranno contare sul mantenimento di un paesaggio spettacolare e di un ambiente libero da inquinamento e da congestioni di traffico: e tali circostanze non è escluso che addirittura incrementino il flusso turistico anziché diminuirlo. E, comunque, anche un’eventuale, temporanea e contingente, riduzione degli introiti dei titolari degli esercizi pubblici, a fronte della conservazione del paesaggio e dell’ambiente, beni di interesse pubblico che l’istituzione della ZTL e la relativa ordinanza attuativa hanno inteso preservare, ancora una volta non appare un sacrificio manifestamente irragionevole e sproporzionato.

X) Neppure il quinto motivo, che lamenta la violazione del principio di libera concorrenza, ha miglior sorte. Vale evidenziare che al fine di disciplinare le modalità di accesso all’area, il Comune ha indetto una gara per l’espletamento del servizio di trasporto per il periodo fine maggio – metà ottobre e nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30. In disparte il fatto che alla gara avrebbe potuto in tutta evidenza partecipare anche il ricorrente signor R Z, la procedura di affidamento e l’aggiudicazione neppure sono state da questi impugnate. L’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“ ai veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente è consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici ”) trova applicazione in situazioni “ ordinarie ”, nelle quali il servizio di trasporto non risulta regolamentato, nel mentre nell’ambito della propria discrezionalità in materia al Comune, che ha ritenuto di indire una gara per affidare, in determinati periodi pressoché in esclusiva, il servizio di trasporto, non deve reputarsi preclusa la possibilità di statuire limitazioni al traffico anche ai servizi di noleggio con conducente (NCC) con licenza da esso stesso rilasciata. Da qui, pertanto, l’infondatezza anche dell’ultimo motivo dedotto.

X) In conclusione, tenuto conto di tutto quanto precede, il ricorso va respinto.

XI) Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza di lite e sono liquidati nel dispositivo.

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