TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202412483

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-06-18, n. 202412483
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412483
Data del deposito : 18 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/06/2024

N. 12483/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00978/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 978 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SAT – Società Autostrada Tirrenica S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M A, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Udine, 6;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso principale: del provvedimento prot. n. 20679 del 15.11.2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha respinto la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad applicare, in relazione alla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12, oggetto di concessione, il pedaggiamento “ in misura intera ” anziché nella “ misura ridotta ” autorizzata in via provvisoria con precedente nota dello stesso MIT prot. 4501 del 18.3.2016;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota del MIT prot. 6385 del 7.4.2017.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 19.11.2018: del provvedimento del 9.10.2018, con cui il Ministero resistente ha respinto la domanda presentata dalla ricorrente il 3.8.2018 pe ottenere la modifica della forma di pedaggiamento attualmente autorizzata sulla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La società SAT – Società Autostrada Tirrenica S.p.A. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. 20679 del 15.11.2017 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha respinto la domanda della ricorrente finalizzata ad ottenere l’autorizzazione ad applicare, in relazione alla tratta Civitavecchia – Tarquinia dell’Autostrada A12, oggetto di concessione, il pedaggiamento “ in misura intera ” anziché nella “ misura ridotta ” autorizzata in via provvisoria con precedente nota dello stesso MIT prot. 4501 del 18.3.2016;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la nota del MIT prot. 6385 del 7.4.2017.

In sintesi, la ricorrente ha operato un’articolata premessa sulle vicende che hanno condotto all’affidamento della concessione, con originaria convenzione sottoscritta il 23.10.1969, relativa alla realizzazione e gestione dell’autostrada A12 Livorno – Civitavecchia;
ha evidenziato che in data 7.10.1999 è stata stipulata una convenzione di carattere novativo con scadenza al 31.10.2028, poi sostituita dalla convenzione unica sottoscritta l’11.3.2009 (e ciò – occorre rilevare – dopo che, a seguito dell’entrata in vigore del

DL

262/2006, convertito dalla legge 286/2006 (con cui erano state introdotte, “ in via unilaterale ed autoritativa, significative modifiche al sistema tariffario, regolatorio nonché alle convenzioni delle concessioni autostradali ”), è stata aperta, da parte della Commissione UE, una procedura di infrazione ai sensi dell’allora art. 226 TCE – oggi art. 258 TFUE – con la quale è stato contestato allo Stato italiano la violazione delle norme del mercato interno poste a tutela della libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e della libertà di stabilimento (art. 49 TFUE), lette alla luce del principio fondamentale dalla certezza del diritto, ed è stata prevista con legge la rinegoziazione delle convenzioni);
ha specificato che tale convenzione ha disciplinato la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interventi relativi alle tratte Livorno – Cecina (36,6 km, aperta al traffico il 3.7.1993), Cecina – Grosseto (110,5 km) e Grosseto – Civitavecchia (95,5 km);
una concessione che, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 4 della convenzione, ha stabilito che la “ scadenza della concessione, in funzione del completamento dell’Autostrada Cecina (Rosignano) – Civitavecchia tenuto conto delle sospensioni in fase realizzativa (…), nonché dell’art. 143 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. è fissata al 31.12.2046 ”;
ha, poi, riferito le vicende relative all’aggiornamento del pieno economico finanziario e all’impossibilità di procedere alla progettazione dei vari lotti, precisando che “ la restante parte del tracciato autostradale è rimasta a lungo sospesa nella sua realizzazione sino all’inserimento dell’opera nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 approvato con la delibera CIPE n. 121 del 2001 ”;
e che, in esito a tale approvazione, “ con la delibera CIPE n. 7 del 5 maggio 2011 pubblicata sulla G.U.R.I. in data 29 agosto 2011 (…) è stato approvato il progetto definitivo della tratta da Civitavecchia a Tarquinia (il Lotto 6A dell’Opera), mentre con la successiva delibera n. 85 del 3 agosto 2012, pubblicata sulla G.U.R.I. in data 27 dicembre 2012 (…), è stato approvato il progetto definitivo degli ulteriori Lotti d’Opera 2, 3, 5A e 6B ” (cfr. pag. 4);
ha, poi, esposto di aver presentato, nel corso degli anni, domande di aggiornamento del PEF, relative – per quanto più interessa i fatti di causa – ai lotti 1, 2, 3, 6A, 5A e 6B;
e che in data 30.12.2014 è stato sottoscritto un (primo) Protocollo d’intesa con il MIT mediante il quale si è convenuto l’adeguamento tariffario per l’anno 2015 (nella misura dell’1,5% salvo il diritto della concessionaria di recuperare il maggiore incremento dovuto e non riconosciuto in sede di adeguamento della tariffa per il successivo esercizio 2016) e, appunto, l’aggiornamento del piano economico finanziario per il quinquennio 2014 – 2018, il quale sarebbe stato formalizzato con atto aggiuntivo alla Convenzione, da approvarsi da parte del concedente “ entro e non oltre il 30 giugno 2015, sulla base dello schema inviato dal Concedente in data 14.10.2014 e trasmesso alla Commissione Europea in data 23.10.2014 nell’ambito della procedura di infrazione n. 2014/4011 ” (cfr. 7);
ha, ancora, evidenziato che “ prima della scadenza fissata del 30 giugno 2015 (in data 13 maggio 2015) SAT e MIT hanno sottoscritto un secondo Protocollo d’intesa (…), unitamente alla Regione Toscana, alla Regione Lazio e ad Autostrade per l’Italia S.p.A .”, avente ad oggetto, altresì, il pedaggiamento della tratta Civitavecchia – Tarquinia, in merito al quale si sarebbe stabilito che “ sarà di tipo aperto secondo lo schema che si allega sub 3 al presente protocollo. In particolare: (i) sulla tratta Civitavecchia – Tarquinia il sistema di pedaggiamento di tipo aperto è quello definito nello schema di atto aggiuntivo allegato al presente protocollo che prevede la riscossione del pedaggio in corrispondenza dell’attuale barriera Aurelia dell’A12 (di competenza ASPI) e della realizzanda barriera di Tarquinia, sulla base delle tariffe kilometriche riportate nel medesimo schema di atto aggiuntivo e piano finanziario” (art. 3) ” (cfr. pag. 8).

Venendo all’oggetto del contendere, la ricorrente ha presentato in data 5.2.2016 una domanda, nella quale ha fatto presente che “ al fine di evitare che il procrastinarsi della situazione di indeterminatezza relativamente all'aggiornamento del PEF determini effetti pregiudizievoli per l'entrata in esercizio e connessa messa a pedaggio della tratta Civitavecchia Tarquinia, si chiede di applicare - con l'entrata in esercizio della tratta in argomento e fino all'approvazione dell'atto aggiuntivo con annesso PEF aggiornato - un sistema di pedaggiamento sostanzialmente compatibile con quello previsto nel progetto definitivo della suddetta tratta Civitavecchia – Tarquinia, approvato con delibera CIPE del 5 maggio 2011 ”;
ha, pertanto, prospettato di “ applicare – nelle more dell’efficacia dell’atto aggiuntivo e del PEF aggiornato – ed a far data dall’entrata in esercizio dell’infrastruttura stessa oggi prevista nel prossimo mese di marzo, un pedaggio corrispondente ad una percorrenza di 15 km. ai transiti in entrata ed in uscita alla barriera di Tarquinia per la tratta Civitavecchia – Tarquinia ”, di conseguenza proponendo “ a) una tariffa chilometrica maggiorata, da applicare (su circa 5 km alla barriera Aurelia e su circa 10 Km alla barriera Tarquinia) rispetto a quello adottata attualmente nella tratta in esercizio della SAT;
b) entrata in esercizio del lotto 6A dal 1° gennaio 2016 e conseguente applicazione di tali tariffe sui chilometri come sopra indicati con decorrenza sempre dal 1° gennaio 2016;
c) incremento delle tariffe dell' 1,5% sulle tratte in concessione di SAT, a partire dal 1° gennaio 2016
”.

La ricorrente ha poi chiesto in data 8.3.2016 di essere autorizzata alla “ applicazione di un diverso pedaggiamento caratterizzato (i) dall’esazione presso la sola barriera di Tarquinia e (ii) commisurato ad una percorrenza convenzionale di 5,4 Km. in luogo dei 15 originariamente ipotizzati, (iii) con applicazione della stessa tariffa unitaria in essere per la tratta in esercizio Livorno – San Pietro in Palazzi ”: proposta provvisoriamente accettata con nota del Ministero concedente del 18.3.2016 (cfr. pag. 10) con decorrenza “ a partire dal 1° aprile 2016 fino all’approvazione dell’atto aggiuntivo e connesso PEF aggiornato ”.

A stretto giro, infine, la ricorrente ha trasmesso in data 25.3.2016 una relazione comparativa tecnico – economica preordinata a riformare il sistema di pedaggiamento rispetto a quello oggetto di approvazione del progetto dei lavori del lotto 6A, e ciò anche in vista della possibilità di “ esigere il pedaggio relativo all’intera tratta a far data dal 1° luglio 2016 ” (cfr. pag. 11): una proposta, quest’ultima, rigettata dal Ministero in data 7.4.2017.

È, allora, accaduto che la ricorrente ha presentato in data 24.10.2017 una nota con cui ha stigmatizzato l’inerzia nel procedimento di approvazione dell’atto aggiuntivo e dell’annesso PEF, comunicando l’intendimento di estendere, a partire dall’1.1.2018, il pedaggiamento all’intera tratta Tarquinia – Civitavecchia per la complessiva lunghezza di 15 km. in luogo degli attuali 5,4 km: intendimento motivato dall’esistenza di un progresso accordo tra concedente e concessionario, basato su una “ rapida approvazione dell’atto aggiuntivo e dell’annesso PEF aggiornato che avrebbe dovuto ratificare anche la modificazione del sistema di esazione dal tipo “free flow” al tipo tradizionale “aperto” ” (cfr. pag. 13).

Con l’impugnato provvedimento, il Ministero ha, però, respinto tale istanza, e ciò in ragione di difficoltà collegate alla “ mancata approvazione dell’Atto Aggiuntivo e del collegato PEF aggiornato, unitamente all’intervenuto inserimento del Corridoio Tirrenico tra le opere soggette a project review nel Def 2017, circostanza quest’ultima che, come noto, comporta un necessario approfondimento con valutazione delle possibili alternative ”.

A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

1°) violazione degli artt. 2, 3 ed 11 della Convenzione di Concessione e delle Delibere

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