TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202402529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-09-12, n. 202402529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402529
Data del deposito : 12 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/09/2024

N. 02529/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01928/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1928 del 2023, proposto da A C, rappresentata e difesa dall'avvocato D C N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via P.Pe di Villafranca, n. 10;

contro

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia – Direzione generale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;

per l’ottemperanza

- al giudicato formatosi sulla sentenza n. 274/2023 emessa dal Tribunale di Marsala, sez. lavoro, pubblicata il 12.04.2023;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e i documenti depositati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2024, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

A) Con atto notificato il 14 dicembre 2023 e depositato il giorno 18 seguente, la ricorrente in epigrafe, quale docente assunta con contratto a tempo determinato per svariati anni scolastici, ha chiesto che sia ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza n. 274/2023 del 12.04.2023, del Tribunale di Marsala, sez. lavoro, notificata a mezzo pec in forma esecutiva al Ministero dell'Istruzione e del Merito il 21.04.2023 e passata in giudicato come da certificazione del 7.11.2023, con contestuale nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi di perdurante inerzia.

La predetta sentenza ha accertato e dichiarato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2017/18, 2019/20, 2020/21 e per l’effetto, condannato il Ministero dell’Istruzione e del merito, a mettere a disposizione l’importo nominale complessivo di € 1.500,00 per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, con atto di mera forma;
in data 2 aprile 2024, l’Avvocatura erariale ha depositato la nota prot. n. 7110 del 25 marzo 2023 dell’USR per la Sicilia, Ufficio XI, ambito territoriale di Trapani con la quale è stato invitato il Ministero dell’Istruzione e del merito, D.G. per il personale scolastico, ufficio VI , formazione, a dare esecuzione alla sentenza nella parte relativa all’obbligazione della sorte capitale disposta dal Giudice del Lavoro, emissione e abilitazione della Carta Docente.

Il Ministero resistente, con successiva memoria del 6 aprile 2024, ha comunicato l’avvenuto adempimento dell’obbligazione e ha chiesto quindi che sia pronunziata la cessazione della materia del contendere ex art. 34, V, comma, c.p.a., e l’integrale compensazione delle spese.

All’udienza camerale del 24 aprile 2024, la trattazione è stata rinviata al 23 maggio successivo su istanza della ricorrente al fine della verifica dell’effettivo adempimento da parte dell’Amministrazione debitrice.

La ricorrente, con memoria del 15 maggio 2024, ha insistito per l’accoglimento del ricorso non avendo ricevuto il pagamento, né l'indicazione di una data di emissione dell'ordine di pagamento o dell'avvenuto accredito dell'importo dovuto di euro 1.500,00 sulla carta docente ovvero sul conto corrente: l’amministrazione resistente nulla ha eccepito in merito.

Alla camera di consiglio del 23 maggio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

B) Il ricorso è ammissibile e fondato.

Premesso che ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, va rilevato che, nel caso di specie, la pretesa fatta valere si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ed è sorretta da idonea documentazione: consta agli atti di causa, infatti, che la sentenza reca l’esposta condanna pecuniaria, è passata in giudicato e sono state rispettate le formalità e i termini previsti dalla legge in punto di notifica della pronunzia all’Amministrazione debitrice.

Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, va ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe attraverso il pagamento delle somme ivi indicate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione o dalla notifica a cura dell’interessato se anteriore o della presente sentenza.

C) Per l’ipotesi di perdurante inadempimento del Ministero debitore, è nominato sin d'ora, quale commissario ad acta , il Capo Dipartimento pro tempore del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione presso il Ministero resistente, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60), al compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo esecutivo nei termini di cui in motivazione, senza ulteriore compenso in virtù del principio della onnicomprensività della retribuzione dirigenziale (infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, l. n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro).

D) Va accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di una penalità di mora in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in dipendenza del giudicato, assumendo quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato oppure, in mancanza dell’adempimento, il giorno a partire dal quale ha efficacia la nomina del Commissario ad acta .

E) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti in materia, con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.

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