TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-09-08, n. 201511101
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N. 11101/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02483/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2483 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
EDISON s.p.a. e I.C.I.E. s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv.ti D V, F T e M C, con domicilio eletto presso D V in Roma, Lungotevere Marzio n. 3;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui è legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., n.c.;
Ministero dei Trasporti e della Navigazione, in persona del Ministro p.t., n.c.;
nei confronti di
F P, D P D, T A, F N, F G e F C, rappresentati e difesi dagli avv.ti Claudio Angelone e Giuseppe Gileno, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Taverniti in Roma, Via Germanico n. 96;
per l'annullamento
- quanto al ricorso introduttivo:
dell’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela Ambientale del 20.12.06, con cui è stato ingiunto alla Edison “di provvedere solidalmente (alla I.C.I.E. s.r.l., in quanto incaricata della manutenzione della piattaforma, ndr), entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente, al rimborso, a favore della scrivente, della somma di 14.066,16 euro, oltre interessi legali e svalutazione monetaria”, sostenuti per il recupero di sostanze oleose sversatesi nel mare di Vasto in seguito all’affondamento del motopeschereccio “Aldebaran”, altresì contestandosi profili di ulteriore danno ambientale per i quali tuttavia la P.A. si è riservata ulteriori e successivi atti;
di ogni altro provvedimento preordinato, conseguente o comunque connesso;
- quanto ai motivi aggiunti:
della nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 12 novembre 2014, avente ad oggetto: “inquinamento da idrocarburi derivante da affondamento M/P Alberadan”, con la quale è stato reiterato nei confronti, tra gli altri, della Edison S.p.a. l’invito a corrispondere l’importo di 14.066,16 euro, sulla base dei medesimi presupposti di fatto e di diritto già assunti nell’ambito del provvedimento gravato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio, ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, F G, D P D, F P, T A, F N e F C;
Visto il ricorso incidentale presentato da F G, D P D, F P, T A, F N e F C;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 9 marzo 2007 e depositato il successivo 21 marzo 2007, le ricorrenti impugnano il provvedimento con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio – ora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – ha ingiunto alle predette, in qualità rispettivamente di proprietaria di una “piattaforma estrattiva… collocata a circa 2,8 miglia di distanza dal Porto di Vasto” e “di incaricata della manutenzione della piattaforma”, il pagamento di una somma di danaro, pari a € 14.066,16, a titolo di rimborso delle spese sostenute dalla citata Amministrazione per il recupero di sostanze oleose sversatesi in mare a causa dell’affondamento del motopeschereccio “Alderaban”, verificatosi a seguito di una collisione con tale piattaforma nella notte del 2 ottobre 2001, e intimato, altresì, “il pagamento in via solidale, del danno arrecato all’ambiente che si fa riserva di quantificare con successivo atto”;
- in particolare, le ricorrenti – dopo aver sollevato dubbi sulla giurisdizione del giudice amministrativo in materia, anche in ragione dell’inapplicabilità, nel caso di specie, delle norme del nuovo codice dell’ambiente, stante il disposto dell’art. 303, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152 del 2006, e, dunque, posto in evidenza la natura meramente “cautelativa” del gravame – hanno lamentato l’illegittimità dell’ordinanza di cui sopra, denunciando i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, precipuamente inerenti la violazione delle previsioni a garanzia della partecipazione al procedimento, la carenza assoluta di istruttoria e motivazione, e, in ultimo, hanno opposto l’intervenuta prescrizione della pretesa avanzata;
- con atto depositato in data 11 aprile 2007 si è costituita l’Amministrazione intimata;
- con atto depositato il successivo 14 maggio 2007 si sono costituiti i sig.ri F P, F G, D P D, T A, F N e F C, già destinatari di un’ordinanza connotata da identico contenuto (il primo in qualità di comandante dell’imbarcazione “Aldebaran” e gli altri “in qualità di comproprietari”), i quali hanno – in via preliminare - eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in seguito, contestato la fondatezza delle censure formulate;
- con il medesimo atto i su indicati controinteressati hanno, altresì, proposto “ricorso incidentale avverso l’analoga ingiunzione di pagamento rivolta loro”, al fine essenzialmente di sostenere la piena responsabilità della Edison “in ordine all’evento marittimo in causa”;
- in data 16 gennaio 2015 le società ricorrenti hanno depositato “ricorso per motivi aggiunti”, per l’annullamento della nota resa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di reiterazione della richiesta di “provvedere solidalmente … al rimborso .. della somma di 14.066,16 euro, oltre interessi legali e svalutazione monetaria”, in precedenza avanzata;
- in particolare, le ricorrenti richiamano le censure in precedenza formulate;
- a seguito dell’ulteriore produzione di documenti e memorie ad opera delle parti costituite - con cui le ricorrenti hanno, tra l’altro, eccepito l’inammissibilità del ricorso incidentale e i controinteressati hanno rappresentato di aver già instaurato nel 2003 un giudizio civile nei confronti della società Edison Gas, in esito al quale risulta emessa la sentenza del Tribunale di Vasto n. 544 del 2008 di riconoscimento di responsabilità della convenuta nella causazione del danno, oggetto di appello, ancora pendente presso la Corte d’Appello di L’Aquila - all’udienza pubblica del 7 luglio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevata – in via preliminare – la necessità di valutare la questione inerente la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla pretesa dell’Amministrazione resistente al rimborso della somma sostenuta per l’intervento di “antinquinamento”, pari € 14.066,16, tenuto conto non solo delle eccezioni di inammissibilità delle parti resistenti ma anche dei dubbi sollevati dalle ricorrenti (le quali precisano il carattere meramente “cautelativo” dei gravami proposti);
Ritenuto che la disamina della questione de qua conduca ad una soluzione negativa, atteso che:
- come esposto nella narrativa che precede, con l’atto introduttivo del presente giudizio e con i motivi aggiunti in seguito proposti le ricorrente lamentano l’illegittimità dei provvedimenti a mezzo dei quali, rispettivamente in date 2 gennaio 2007 e 12 novembre 2014, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, in seguito Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ingiunto alle predette di provvedere “solidalmente” al pagamento della somma di € 14.066,16, “oltre interessi legali e svalutazione monetaria”, a titolo di rimborso delle spese sostenute per effettuare “interventi antinquinamento”, resi necessari dallo “sversamento di gasolio provocato dall’affondamento del peschereccio denominato Alderaban, avvenuto in data 2 ottobre 2001”;
- dal tenore letterale che connota i provvedimenti de quibus risulta, ancora, che l’Amministrazione ha provveduto in applicazione del disposto dell’art. 12 della legge n. 979 del 31 dicembre 1982, il quale – come noto – prevede, tra l’altro, che, nell’ipotesi in cui vi sia stata diffida nei confronti del comandante, dell’armatore o del proprietario di una nave a “prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo di inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti” rimasta senza effetto, l’autorità marittima possa fare eseguire direttamente le misure necessarie “per conto dell’armatore o del proprietario, recuperando poi dagli stessi le spese sostenute”;
- come già precisato anche dal Consiglio di Stato (cfr. Sez. II, parere 20 marzo 2012, n. 1372), la norma di cui sopra persegue lo scopo di garantire un pronto e rapido dispiegamento in mare di unità disinquinanti, ossia mira a salvaguardare l’ambiente marino, consentendo “interventi di emergenza in mare” mediante “unità antinquinamento”, diretti a prevenire o eliminare precipuamente “il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive”, fatto – comunque – salvo il recupero delle “spese sostenute”;
- proprio in ragione delle peculiarità che connotano la disciplina in esame, è stato, pertanto, chiarito che “l’applicazione dell’art. 12 non comporta la necessità di accertamenti giudiziali circa l’esistenza di un danno ambientale, essendo sufficiente un fatto di inquinamento, o anche di mero pericolo di inquinamento”, risulta avulsa da specifici accertamenti in ordine alla responsabilità civile delle figure in essa contemplate (comandante, armatore e proprietario della nave), introducendo – per l’ipotesi in cui l’Amministrazione sia stata “tenuta ad attivarsi in via sostitutiva” - essenzialmente un’obbligazione legale di restituzione “in capo a soggetti che appaiono collegati al fatto stesso”, “che esula dalla verifica degli elementi costitutivi del fatto illecito previsto dall’art 2043 del codice civile” (eventualmente di rilevanza – invece - in altre sedi e precipuamente “di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria, per fare valere ipotesi di “responsabilità civile o penale”), prescinde, altresì, dall’eventuale ricorrenza di cause di giustificazione (a differenza, tra l’altro, dell’art. 311, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, c.d. Codice dell’Ambiente) e soggiace, ancora, alla prescrizione ordinaria decennale (cfr. C.d.S., parere già citato);
- preso atto che si tratta – in definitiva - di una previsione volta a consentire all’Amministrazione di avanzare la pretesa patrimoniale al recupero delle spese anticipate per gli interventi urgenti in materia ambientale, avulsa – in quanto tale - dall’esercizio di poteri autoritativi e, precipuamente, involgente situazioni giuridiche di diritto soggettivo, diviene doveroso convenire con le parti costituite in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto, tra l’altro, conto dell’impossibilità di invocare il criterio di giurisdizione esclusiva fissato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ora sostanzialmente trasfuso nell’art. 133, comma 1, lett. s, del c.pr.amm., poiché entrato in vigore in epoca successiva all’insorgenza del diritto dell’Amministrazione alla ripetizione delle somme, risalente al 2001 (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. II, parere n. 3606 del 2012;TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1786 del 2011;TAR Sardegna, Cagliari, n. 1352 del 2009);
Ritenuto, ancora, che, per quanto attiene all’intimazione al “pagamento del danno arrecato all’ambiente”, riportata esclusivamente nel provvedimento del 2 gennaio 2007, oggetto di gravame con l’atto introduttivo del presente giudizio (e, quindi, non riprodotta nella nota del 12 novembre 2014), sussistano – del pari – validi presupposti per dichiarare l’inammissibilità dell’impugnativa proposta in ragione della genericità dell’ordine impartito e, dunque, dell’impossibilità di riscontrare una lesione attuale e concreta della sfera soggettiva delle ricorrenti (a cui, tra l’altro, necessariamente consegue la possibilità di soprassedere sull’eccezione di prescrizione sollevata);
Ritenuto, in ultimo, che l’inammisibilità del ricorso principale necessariamente si riverbera sull’ammissibilità del ricorso incidentale, il quale deve essere dichiarato a sua volta inammissibile;
Ritenuto, peraltro, doveroso aggiungere che, in ordine a tale impugnativa, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle ricorrenti si rivela non priva di fondatezza, posto che l’interesse ad agire in capo ai controinteressati per chiedere e ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento adottata nei confronti di quest’ultimi in data 7 dicembre 2006 (reiterativa, tra l’altro, della richiesta già avanzata con la nota del 13 settembre 2006, n. 22935), non appare affatto correlato né in alcun modo dipendente dall’esito del ricorso principale;
Ritenuto che, per le ragioni illustrate:
- il ricorso introduttivo del presente giudizio e i motivi aggiunti in seguito proposti vadano dichiarati inammissibili, in ragione della spettanza della cognizione della controversia in materia di ripetizione delle spese sostenute dall’Amministrazione per “prevenire il pericolo d’inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti”, formulata ai sensi dell’art. 12 della legge n. 979 del 1982, al giudice ordinario, a cui le ricorrenti potranno, pertanto, rivolgersi nei tempi e con le modalità stabiliti dall’art. 11 c.pr.amm., e, ancora, essendo l’intimazione al “pagamento … del danno arrecato all’ambiente”, riportata nel provvedimento del 20 dicembre 2006, del tutto generica e, quindi, inidonea a determinare una lesione concreta e attuale alla sfera giuridica degli interessati;
- il ricorso incidentale vada dichiarato inammissibile;
Ritenuto, peraltro, che – tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame – sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;