TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-08-12, n. 202205375
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 12/08/2022
N. 05375/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01774/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1774 del 2021, proposto da
F A, rappresentato e difeso dagli avvocati L P, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giugliano in Campania, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Erik Furno in Napoli, via Cesario Console n. 3;
per l'annullamento
A) Avviso di accertamento esecutivo n.107/2020 a firma del Dirigente del Settore Assetto del Territorio, Attività Produttive e Mercato del Comune di Giugliano in Campania, notificato in data 02.02.2021, con il quale è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00 per la mancata ottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 9 del 27.03.2018;
B) Regolamento per la determinazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art.38, comma 4-bis del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. per inottemperanza all’ordine di demolizione emesso per interventi eseguiti in assenza di titoli abilitativi, in totale difformità o con variazioni essenziali, approvato con la deliberazione n.42 del 18.09.2020 del Commissario Straordinario del Comune di Giugliano in Campania, nella parte in cui all’art.3 prescrive i criteri per la “Determinazione delle sanzioni”;
C) Tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, tra i quali precipuamente la Nota prot. P. G. n. 3061 del 30.11.2020 con la quale il Comando di Polizia Locale ha redatto il verbale di accertamento di inottemperanza all’ordine a demolire n. 09/2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 la dott.ssa Antonella Lariccia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 30.03.2021 il ricorrente invoca l’annullamento degli atti in epigrafe lamentando:
- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.31, COMMA 4 BIS, DEL DPR N. 380/01 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO COMUNALE SANZIONATORIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.42 DEL 18.09.2020 DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3