TAR Bari, sez. III, decreto decisorio 2012-09-18, n. 201200409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00409/2012 REG.PROV.PRES.
N. 00343/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 343 del 2010, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso Pierpaolo Paltera in Bari, c.so Vitt.Emanuele II,S.Ta Miramare;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. I P, G C, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, via Davanzati, 33;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento prot. n. 86212 del 14.12.2009 a firma del Dirigente del settore Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Barletta arch. F G notificato il 16.12.2009, con il quale si richiede il pagamento dell’importo dell’oblazione e del contributo di costruzione in via definitiva pari ad euro 8.270,66, comprensivo delle maggiorazioni per ritardato pagamento e diritti di segreteria, per la domanda di sanatoria presentata da Dileo Vincenzo ai sensi della legge 323/03 come da dichiarazione di interesse alla sanatoria prot. n. 4844 del 2.2.2004 ed istanza di definizione prot. n. 35416 del 9.6.2004, con l’avvertimento che il mancato pagamento comporterà il recupero coattivo mediante ingiunzione con pagamento di maggiorazioni e che la mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà l’improcedibilità della domanda di diniego del permesso in sanatoria;
nonché per l’accertamento e la rideterminazione degli oneri di oblazione e di concessione effettivamente dovuti dal ricorrente, previa eventuale istruttoria tecnica necessaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 marzo 2010;
Considerato che nel termine ultrabiennale non è stata presentata istanza di fissazione di udienza e che, pertanto, il giudizio è da ritenersi perento ai sensi dell'articolo 23 della Legge 6 dicembre 1971 n.1034;
Considerato che a norma dell’art. 83 D.Lvo. 2 luglio 2010 n. 104, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese.