TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-02, n. 201700038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2017-01-02, n. 201700038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201700038
Data del deposito : 2 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/01/2017

N. 00038/2017 REG.PROV.COLL.

N. 09709/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9709 del 2014, proposto da:
F F, rappresentato e difeso dall'avvocato P P con domicilio eletto presso l’avv. Davide Perrotta in Roma, via di S. Costanza, 39;

contro

il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Corte di Appello di Catanzaro, il Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto del Ministero della Giustizia, datato 29.4.2014, notificato in data 28.5.2014 con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della revoca di giudice di pace nella sede di Paola, della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 aprile 2014;
del provvedimento del 7 agosto 2013 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro di trasmissione degli atti al Consiglio giudiziario e di contestuale proposta di irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dal succitato incarico;
della deliberazione del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro delle 18 settembre 2013 contenente la proposta della sanzione disciplinare della censura nei confronti del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2016 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 9709/2014) il dott. Francesco FRASCINI, giudice di pace nella sede di Paola, ha adito questo Tribunale per l’annullamento:

a) del decreto del Ministro della giustizia del 29 aprile 2014, che ha disposto nei suoi riguardi la sanzione disciplinare della revoca dall’incarico di giudice di pace nella sede giudiziaria di Paola;

b) della deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 aprile 2014;

c) del provvedimento del 7 agosto 2013 del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro di trasmissione degli atti al Consiglio giudiziario e di contestuale proposta di irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dal succitato incarico;

d) della deliberazione del Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Catanzaro delle 18 settembre 2013 contenente la proposta della sanzione disciplinare della censura nei confronti del ricorrente.

Espone che con provvedimento del 19 luglio 2013 il Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro, previa attivazione di apposito procedimento disciplinare, ha formulato nei suoi riguardi apposita contestazione di addebiti a causa di un comportamento “indicativo che lo stesso non è in grado di svolgere con la necessaria imparzialità le funzioni di giudice di pace” per il quale è prevista la sanzione della revoca dalle funzioni ai sensi dell’articolo 7 comma 3 della legge 468 del 1999.

Espone, al riguardo, che è stata lui contestata l’anticipazione di numerosi procedimenti in materia di opposizione a sanzione amministrativa senza la preventiva comunicazione alle parti costituite, nonché il ritardo nel deposito di sentenze.

Riferisce di aver presentato apposite controdeduzioni nonostante e che all’esito del procedimenti disciplinare anzidetto stati adottati i provvedimenti oggetto di impugnativa avverso i quali ha dedotto le seguenti censure:

a) violazione falsa applicazione dell’articolo 17 del d.p.r. 198 del 2000;
vizio di incompetenza relativa.

Deduce che il provvedimento di contestazione degli addebiti, di esclusiva competenza del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, ex art. 17 del d.p.r. n. 198/2000, sarebbe stato invece adottato e sottoscritto dal Presidente vicario senza alcuna indicazione degli estremi della necessaria autorizzazione o della delega di tali funzioni.

b) violazione falsa applicazione dell’articolo 17 del d.p.r. 198 del 2000;
violazione falsa applicazione dell’articolo 24 della Costituzione e del principio del giusto procedimento, eccesso di potere sotto differenti profili, atteso che la contestazione degli addebiti sarebbe originata da un esposto redatto in data 9 gennaio 2013 da altri giudice di pace e pervenuto presso la Corte di Appello di Catanzaro il successivo 16 gennaio 2014, e che tra la data di ricezione dell’esposto e la formalizzazione della contestazione degli addebiti, intervenuta in 19 luglio 2014, sarebbero intercorsi sei mesi in violazione del succitato articolo 17 secondo cui l’iscrizione della notizia criminis deve avvenire “immediatamente” o in un tempo ragionevole;
lamenta, altresì, che simile ritardo sarebbe dipeso da una serie di accertamenti eseguiti dal Presidente del Tribunale di Paola, su delega del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro (disposta con note del 18 gennaio 2013 e 19 aprile 2013), conclusosi con la proposta di procedere in via disciplinare nei riguardi del ricorrente medesimo.

Riferisce di aver trattato molti procedimenti giurisdizionali e di aver depositato nei termini le relative sentenze, qualitativamente ineccepibili;
dati quest’ultimi in possesso dell’ ufficio giudiziario di Amantea che senza alcun motivazione non risultano essere stati presi in considerazione ai fini disciplinari.

Sotto altro profilo, deduce la violazione dell’articolo 17, comma 9 del d.p.r. 198 del 2000 e del termine di un anno per l’adozione del provvedimento finale del procedimento disciplinare, decorrente, nel caso di specie dal 13 gennaio 2013 ossia dall’iscrizione nel registro della notizia acquisita dal Presidente della Corte d’appello essendo stato il procedimento disciplinare concluso con atto notificato il 28 maggio 2014 e, dunque, oltre il prescritto termine annuale (16 gennaio 2014).

c) violazione falsa applicazione dell’articolo 156, commi 2 e 3 c.p.c. dell’articolo 82 comma 4 delle disposizioni di attuazione;
violazione dell’articolo 24 della Costituzione;
eccesso di potere sotto differenti profili.

Deduce che la contestazione degli addebiti nella parte in cui prevede che la celerità e la anticipazione della trattazione di alcuni procedimenti fosse volta ad ottenere un maggior numero di sentenze seriali al fine di conseguire il mero incremento dei suoi compensi ed indennità, sarebbe assolutamente estranea alle sue intenzioni.

Deduce, a tale riguardo, che le anticipazioni di udienza che secondo il CSM avrebbero conculcato il diritto a difesa delle parti non poste nella condizione di poter interloquire, sarebbe smentito dal contenuto della stessa nota del Ministero della Giustizia del 12 luglio 2013 – ignorata dal CSM – da cui risulta che nel periodo di reggenza dell’Ufficio di Amantea (1.11.2012 – 31.1.2013) avrebbe notificato alle Amministrazioni interessate l’anticipazione delle udienze, e che riguardo alla posizione processuale delle parti i provvedimenti di anticipazione sarebbero stati sanati dalla comparizione in giudizio delle medesime parti. Tali elementi non sarebbero stati per nulla presi in considerazione dal CSM.

e)Violazione e falsa applicazione dell’art. 321 e dell’art. 132 c.p.c.;
eccesso di potere.

I ritardi nel deposito delle sentenze a lui contestati sarebbero marginali anche tenuto conto della dell’elevata sua produzione giurisprudenziale e della immediata lettura del dispositivo in udienza.

Nel 2010 su 273 cause civili a lui assegnate 371 sono state definite;
per il 2011 a fronte di 566 cause assegnate sono state definite 581.

f) Eccesso di poter sotto differenti profili.

Lamenta l’illogicità delle determinazioni adottate, il relativo travisamento dei fatti, tenuto peraltro conto dell’adozione di una misura disciplinare, ossia la revoca, solo nei casi più gravi, non ravvisabili nella vicenda in esame.

Si è costituito in giudizio il CSM che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

Con il primo motivo di ricorso il dott. F lamenta che il provvedimento di contestazione degli addebiti, di esclusiva competenza del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro, ex art. 17 del d.p.r. n. 198/2000, sarebbe stato adottato e sottoscritto dal Presidente vicario senza alcuna indicazione degli estremi della necessaria autorizzazione o della delega di tali funzioni.

La censura è priva di pregio.

Osserva il Collegio che il provvedimento di contestazione degli addebiti adottato dalla Presidenza della Corte d’Appello di Catanzaro in data 19 luglio 2013, depositato in atti, è stato sottoscritto dal Presidente della Corte vicario dott. Bruno Arcuri.

Tale adempimento, poichè eseguito dal Vicario del presidente della Corte d’appello, deve far ritenere inconsistente il prospettato vizio di incompetenza, configurando la funzione vicaria una sostituzione temporanea del superiore gerarchico nell’adozione di provvedimenti in caso di impedimento o di assenza del titolare della funzione.

Al conferimento delle funzioni vicarie consegue, dunque, la competenza del funzionario vicario ad adottare in luogo del titolare atti e provvedimenti che costituiscono espressione di poteri e facoltà connaturati alla funzione vicaria, tanto da rendere immune da qualsiasi rilievo l’atto di contestazione degli addebiti notificato al ricorrente.

Con il secondo motivo il dott. F lamenta la violazione dell’art. 17 del d.p.r. n. 198/2000, atteso che la contestazione degli addebiti sarebbe originata da un esposto redatto in data 9 gennaio 2013 pervenuto presso la Corte di Appello di Catanzaro il successivo 16 gennaio 2014, e che tra la data di ricezione dell’esposto e la formalizzazione della contestazione degli addebiti, intervenuta in 19 luglio 2013, sarebbero intercorsi sei mesi in violazione della riferita disposizione normativa secondo cui l’iscrizione della notizia criminis deve avvenire “immediatamente” o in un tempo ragionevole;
lamenta, altresì, che simile ritardo sarebbe dipeso da una serie di accertamenti eseguiti dal Presidente del Tribunale di Paola, su delega del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro (disposta con note del 18 gennaio 2013 e 19 aprile 2013), conclusosi con la proposta di procedere in via disciplinare nei riguardi del ricorrente medesimo.

La censura è priva di fondamento.

Orbene giova rammentare che l’art. 17 (Procedimenti in casi di decadenza, dispensa sanzioni disciplinari) del d.p.r. n. 198/2000, recante “ Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo 1º della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace” al comma 1 stabilisce che il Presidente della corte d’appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari contesta per iscritto, entro 15 giorni, il fatto al giudice di pace interessato disponendone iscrizione immediata in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.

È stabilito inoltre che ove debba procedersi ad accertamenti il presidente della corte d’appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall’iscrizione della notizia nel predetto registro.

All’esito degli accertamenti, nei casi in cui la notizia non si sia rivelata infondata, il presidente della corte d’appello entro quarantacinque giorni decorrenti dall’iscrizione della notizia nell’apposito registro trasmette con le sue proposte gli atti al consiglio giudiziario per le conseguenti determinazioni istruttorie il quale delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dalla succitata iscrizione nel registro.

Ai sensi del comma 9, decorso un anno dall’iscrizione senza che sia stato emesso il provvedimento disciplinare il procedimento, con il consenso dell’interessato, si estingue.

In merito alla circostanza dedotta dal ricorrente secondo cui il presidente della Corte d’appello di Catanzaro non avrebbe proceduto immediatamente all’iscrizione nel registro dei fatti costituenti causa della sanzione disciplinare, il Collegio ne ravvisa l’infondatezza, non assumendo rilevanza alcuna la scansione temporale prospettata dal dott. F, in considerazione di quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 17 del d.p.r. n. 198/2000 che prevede l’iscrizione nell’apposito registro di quei fatti di rilievo disciplinare che non siano manifestamente infondati.

Ebbene l’iscrizione nel registro e la successiva contestazione degli addebiti, quest’ultima avvenuta il 19 luglio 2013, non possono considerarsi intempestivi se posti a raffronto con la conoscenza da parte del Presidente della Corte d’appello della “fondatezza” delle condotte ascritte al ricorrente la quale è stata accertata solo all’esito del complesso iter istruttorio che, compulsato dallo stesso Presidente della Corte d’appello con note del 18 gennaio e 19 aprile 2013, ossia nell’immediatezza della conoscenza dei contenuti dell’esposto, si è concluso in data 26 giugno 2013 con la trasmissione da parte del Presidente del Tribunale di Paola degli accertamenti eseguiti sull’attività giurisdizionale del dott. F.

Pertanto, solo dopo aver acquisito tali risultanze istruttorie il Presidente della Corte d’appello di Catanzaro ha potuto procedere all’iscrizione nel registro di cui all’art. 17 ed all’inoltro al ricorrente dell’atto di contestazione degli addebiti, rispettivamente formalizzati il 18 luglio e 19 luglio 2013, i quali devono considerarsi così immuni dai vizi prospettati essendo la scansione procedimentale ora riferita conforme alla tempistica descritta nella riferita disposizione normativa.

Riguardo al termine annuale di cui al citato art. 17 evocato dal ricorrente, occorre rilevare come il dies a quo debba rinvenirsi necessariamente nella data del 18 luglio 2013 coincidente con l’iscrizione nel registro da parte del Presidente della Corte d’appello di Catanzaro e come il decreto ministeriale che ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare in contestazione, sia stato adottato in data 29 aprile 2014 entro il termine annuale decorrente dalla riferita iscrizione, nel rispetto di quanto disposto dal comma 9 dell’art. 17 del d.p.r. n. 198/2000.

Con il terzo motivo di ricorso il dott. F esclude che l’anticipazione della trattazione di alcuni procedimenti fosse finalizzata ad ottenere un maggior numero di sentenze seriali al fine di conseguire un incremento dei suoi compensi ed indennità, e che la asserita omessa comunicazione alle parti processuali di simile anticipazione sarebbe stata sanata dalla loro comparizione in giudizio.

La censura è priva di pregio.

Quanto al primo profilo di censura, il Collegio rileva come il dott. F abbia disposto con tre decreti adottati nel mese di novembre 2012 l’anticipazione della trattazione di almeno n. 2179 procedimenti (dato peraltro non definitivo) seriali afferenti la medesima materia, senza provvedere a comunicare ciò alle parti processuali in violazione dell’art. 156 c.p.c. e senza fornire plausibili giustificazioni al CSM su tale anticipazione.

Tutto ciò nonostante non avesse ancora provveduto al deposito di ben n. 1295 motivazioni di sentenze già passate in decisione.

Osserva, pertanto, il Collegio come tale anticipazione debba considerarsi illogica ed irrazionale in quanto disposta dal ricorrente in un momento in cui egli non aveva ancora provveduto a depositare le motivazioni di un ingente numero di decisioni (ben 1295) caratterizzate da consistenti ritardi (dai 123 a 143 giorni) da lui accumulati.

Appare evidente, ai fini del decidere, come tale opzione anticipatoria costituisca espressione dall’animus del ricorrente di assegnarsi un ingente numero di ricorsi seriali al fine di perseguire non un incremento della celerità dei procedimenti o un miglioramento del “servizio giustizia”, bensì l’acquisizione di maggiori compensi ed indennità, senza preoccuparsi, nel contempo, di smaltire i ritardi maturati nel deposito delle motivazioni di un rilevante numero di affari già passati in decisione.

Né persuasive possono considerarsi, per le medesime considerazioni, le deduzioni prospettate riguardo alla marginalità dei ritardi ora evidenziati tenuto conto della consistente produzione giurisprudenziale del dott. F e della immediata lettura dei dispositivi delle decisioni in udienza, dovendosi ritenere la condotta a lui ascritta in evidente contrasto con i principi di imparzialità, indipendenza ed equilibrio che devono connotare costantemente l’esercizio di una prestigiosa e delicata funzione quale quella giurisdizionale.

Priva di fondatezza deve, infine, considerarsi la residua doglianza con la quale il ricorrente ritiene la misura disciplinare inflitta eccessivamente sproporzionata rispetto alle contestazioni a lui rivolte, trattandosi, nel caso di specie, di apprezzamento discrezionale svolto dall’Organo di autogoverno della magistratura fondato su dati obiettivi ed emergenze documentali tali da rendere immune da vizi di palese irragionevolezza o travisamento dei fatti l’opzione sanzionatoria adottata, in presenza di condotte lesive del prestigio dell’ordinamento giudiziario.

Pertanto, per le considerazioni, che precedono, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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