TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202402228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202402228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402228
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 02228/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00567/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 567 del 2024, proposto da
Associazione Culturale Primavera Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Catania su istanza-diffida del 4.1.2024 notificata via p.e.c. in pari data, e l’accertamento del diritto dell'associazione ad avere un provvedimento in risposta;

e per la condanna del Comune di Catania al risarcimento del danno ex art. 2 bis legge n. 241/90.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa V V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso ex art. 117 c.p.a, l’associazione ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Catania sull'istanza-diffida presentata in data 4 gennaio 2024 e chiede l’accertamento dell'obbligo dell'amministrazione comunale di pronunciarsi su detta istanza.

La ricorrente ha anche chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno sofferto a causa del ritardo dell’amministrazione.



2. Espone in punto di fatto la ricorrente quanto segue: a) con project financing del 31.10.1997, l’Associazione Primavera si è obbligata a trasformare in scuola il rudere comunale di Via Castagnola 4 ed, a sua volta, il Comune ad assegnare, per trent’anni, a semi-convitto 190 minori indigenti l’anno (per gg. 365 annui) e a far svolgere il centro diurno al costo annuo fisso imposto dal project;
b) nel 2019, il Comune, a causa del dissesto dell’ente, ha chiuso il centro diurno e ridotto a cinquanta unità il numero dei minori indigenti a semi-convitto;
c) ai sensi dell’art. 265 Tuel, il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, i quali, nel caso di specie, sono decorsi alla data del 31.12.2023;
d) con diffida notificata in data 4.1.2024, l’Associazione Primavera ha quindi chiesto al Comune di Catania la restitutio in integrum dei servizi imposti dal project financing del 1997 e, cioè: l’assegnazione di 190 minori l’anno a semiconvitto per 365 giorni l’anno, la riattivazione del centro diurno a Librino per 365 giorni l’anno ed il ripristino della provvista dei capitoli di bilancio per adempiere agli obblighi scaturenti dal project financing;
e) detta istanza non è stata in alcun modo riscontrata dal Comune.

La ricorrente ha quindi dedotto:

1- Violazione e falsa applicazione artt.266, 265, 259,251 Tuel (Dpr267/00). Eccesso di potere per contraddittorietà e difetto assoluto di motivazione , atteso che, poichè la riduzione dei servizi e del fatturato sono state decise dal Comune esclusivamente a causa dell’intervenuto dissesto dell’ente, che ha per legge durata di cinque anni, del tutto legittimamente, decorso detto termine, la ricorrente avrebbe chiesto all’amministrazione di ripristinare i servizi per come previsti dal project financing del 31.10.1997;

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