TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-06-17, n. 202402228
Sentenza
17 giugno 2024
Ordinanza cautelare
14 giugno 2024
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
Ordinanza cautelare
14 giugno 2024
Sentenza
17 giugno 2024
Rigetto
Sentenza
25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 02228/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00567/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 567 del 2024, proposto da
Associazione Culturale Primavera Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giuseppe Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di AN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di AN su istanza-diffida del 4.1.2024 notificata via p.e.c. in pari data, e l’accertamento del diritto dell'associazione ad avere un provvedimento in risposta;
e per la condanna del Comune di AN al risarcimento del danno ex art. 2 bis legge n. 241/90.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso ex art. 117 c.p.a, l’associazione ricorrente lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di AN sull'istanza-diffida presentata in data 4 gennaio 2024 e chiede l’accertamento dell'obbligo dell'amministrazione comunale di pronunciarsi su detta istanza.
La ricorrente ha anche chiesto la condanna del Comune al risarcimento del danno sofferto a causa del ritardo dell’amministrazione.
2. Espone in punto di fatto la ricorrente quanto segue: a) con project financing del 31.10.1997, l’Associazione Primavera si è obbligata a trasformare in scuola il rudere comunale di Via Castagnola 4 ed, a sua volta, il Comune ad assegnare, per trent’anni, a semi-convitto 190 minori indigenti l’anno (per gg. 365 annui) e a far svolgere il centro diurno al costo annuo fisso imposto dal project; b) nel 2019, il Comune, a causa del dissesto dell’ente, ha chiuso il centro diurno e ridotto a cinquanta unità il numero dei minori indigenti a semi-convitto; c) ai sensi dell’art. 265 Tuel, il risanamento dell’ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, i quali, nel caso di specie, sono decorsi alla data del 31.12.2023; d) con diffida notificata in data 4.1.2024, l’Associazione Primavera ha quindi chiesto al Comune di AN la restitutio in integrum dei servizi imposti dal project financing del 1997 e, cioè: l’assegnazione di 190 minori l’anno a semiconvitto per 365 giorni l’anno, la riattivazione del centro diurno a Librino per 365 giorni l’anno ed il ripristino della provvista dei capitoli di bilancio per adempiere agli obblighi scaturenti dal project financing; e) detta istanza non è stata in alcun modo riscontrata dal Comune.
La ricorrente ha quindi dedotto:
1- Violazione e falsa applicazione artt.266, 265, 259,251 Tuel (Dpr267/00). Eccesso di potere per contraddittorietà