TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202201101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202201101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201101
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 01101/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02123/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2021, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Gustavo Vagliasindi 9;



contro

Dipartimento Regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;



nei confronti

Comune di Augusta, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento di diniego in data 21 ottobre 2021, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha confermato il “parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento da realizzare, individuato negli elaborati grafici allegati, poiché risulta essere in contrasto con le norme del Piano Paesaggistico (artt. 20 e 26)”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego in data 21 ottobre 2021, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha confermato il “parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento da realizzare, individuato negli elaborati grafici allegati, poiché risulta essere in contrasto con le norme del Piano Paesaggistico (artt. 20 e 26)”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 22 marzo 2021 l’interessato ha presentato un progetto per la realizzazione di tre edifici residenziali, un hotel-ristorante e un parcheggio, chiedendo il rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica; b) con nota in data 23 marzo 2021 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha comunicato l’avvio del procedimento e con atto in data 16 settembre 2021 ha comunicato il preavviso di diniego; c) con nota in data 22 settembre 2021 il ricorrente ha trasmesso le proprie controdeduzioni; d) la Soprintendenza di Siracusa, con provvedimento in data 21 ottobre 2021, ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto l’intervento risultava in contrasto con le norme del piano paesaggistico (artt. 20 e 26).

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 146, quinto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 stabilisce che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente; b) il successivo comma ottavo stabilisce che il Soprintendente rende il parere di cui al quinto comma limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso e alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, secondo comma; c) nel caso di specie la Soprintendenza si è pronunciata anche su aspetti di organizzazione del territorio a livello di trasformazione edilizia ed urbanistica; d) in ogni caso, ai sensi del menzionato art. 146, ottavo comma, il Soprintendente deve rendere il parere entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, e) l’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 stabilisce che le autorizzazioni devono essere rilasciate o negate dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di 120 giorni e che la Soprintendenza può interrompere il termine solo una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni; f) la

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