TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202201101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202201101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201101
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 01101/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02123/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2123 del 2021, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato G A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Gustavo Vagliasindi 9;

contro

Dipartimento Regionale per i Beni Culturali e l’Identità Siciliana, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;

nei confronti

Comune di Augusta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego in data 21 ottobre 2021, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha confermato il “parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento da realizzare, individuato negli elaborati grafici allegati, poiché risulta essere in contrasto con le norme del Piano Paesaggistico (artt. 20 e 26)”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Daniele Burzichelli;

Viste le difese scritte e orali delle parti come risultanti in atti o da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego in data 21 ottobre 2021, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha confermato il “parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento da realizzare, individuato negli elaborati grafici allegati, poiché risulta essere in contrasto con le norme del Piano Paesaggistico (artt. 20 e 26)”.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 22 marzo 2021 l’interessato ha presentato un progetto per la realizzazione di tre edifici residenziali, un hotel-ristorante e un parcheggio, chiedendo il rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica;
b) con nota in data 23 marzo 2021 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa ha comunicato l’avvio del procedimento e con atto in data 16 settembre 2021 ha comunicato il preavviso di diniego;
c) con nota in data 22 settembre 2021 il ricorrente ha trasmesso le proprie controdeduzioni;
d) la Soprintendenza di Siracusa, con provvedimento in data 21 ottobre 2021, ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in quanto l’intervento risultava in contrasto con le norme del piano paesaggistico (artt. 20 e 26).

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’art. 146, quinto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 stabilisce che sull’istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione, dopo aver acquisito il parere vincolante del Soprintendente;
b) il successivo comma ottavo stabilisce che il Soprintendente rende il parere di cui al quinto comma limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento nel suo complesso e alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all’art. 140, secondo comma;
c) nel caso di specie la Soprintendenza si è pronunciata anche su aspetti di organizzazione del territorio a livello di trasformazione edilizia ed urbanistica;
d) in ogni caso, ai sensi del menzionato art. 146, ottavo comma, il Soprintendente deve rendere il parere entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, e) l’art. 46 della legge regionale n. 17/2004 stabilisce che le autorizzazioni devono essere rilasciate o negate dalla Soprintendenza entro il termine perentorio di 120 giorni e che la Soprintendenza può interrompere il termine solo una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni;
f) la norma aggiunge che, trascorso il termine perentorio di cui si è detto, il parere si intende reso in senso favorevole;
g) nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico, all’interno dell’area definita come “6i” - livello di tutela 2 - si fa riferimento a zone colturali, insediamenti agricoli-storici e presenze storico-architettoniche che caratterizzano il paesaggio rurale, mentre il lotto in parola non possiede tali caratteristiche, come risulta dalla destinazione urbanistica (C/2 - verde pubblico non attrezzato - ET1);
h) il progetto è, quindi, conforme alle norme urbanistiche;
i) nelle aree individuate quali zone E dallo strumento urbanistico, sono consentite varianti che intervengano su aree con livello di tutela 1;
i) le disposizioni richiamate dalla Soprintendenza sono in contrasto con le norme contenute nel decreto assessoriale in data 30 maggio 2008 e lo stato di fatto confligge con le prescrizioni relative ai livelli di tutela 2 e 3;
l) ciò è stato espressamente riconosciuto con decreto assessoriale in data 20 ottobre 2017, con cui è stata accolta sia l’istanza avanzata dal Comune di Augusta, sia altre osservazioni di identico tenore, dandosi atto che gli strumenti attuativi, in larga misura già realizzati, davano luogo in definitiva a contesti urbanizzati le cui caratteristiche non erano quelle proprie delle aree definite dagli indicati livelli di tutela, sicché si è ritenuto più congruo inserire le relative aree di pertinenza tra quelle soggette a livello di tutela 1.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando, in sintesi, quanto segue: a) in forza del D.P.R. n. 637/1975, nonché delle leggi regionali n. 80/1977 e n. 116/1980, compete alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico;
b) l’articolo 26/6i delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico prevede il contenimento di eventuali nuove costruzioni, le quali devono essere a bassa densità e di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agro-pastorale e i caratteri specifici del sito, nonché tali da mantenere i caratteri dell’insediamento sparso agricolo e la tipologia edilizia tradizionale;
c) il progetto del ricorrente è stato redatto per soddisfare esigenze di ricezione turistica, senza alcuna valutazione in riferimento agli obiettivi del Piano Paesaggistico volti ad evitare l’alterazione dei luoghi, che sono caratterizzati da un insediamento sparso agricolo e da una tipologia edilizia tradizionale;
d) come stabilito dall’art. 145, terzo e quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004, le previsioni del Piano Paesaggistico sono immediatamente prevalenti sulle prescrizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici dei Comuni, i quali devono conformare o adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei Piani Paesaggistici entro i termini stabiliti dai Piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione;
e) per l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 la Soprintendenza deve adottare, ai sensi dell’art. 46, primo comma, della legge regionale n. 17/2004, il provvedimento finale entro il termine di 120 giorni o entro 60 giorni dal ricevimento di eventuali integrazioni;
f) la previsione di cui all’art. 46, secondo comma, relativa al silenzio-assenso è stata abrogata dalla legge regionale n. 5/2011, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 155/2021 in data 15 luglio 2021;
g) la Soprintendenza non può, ovviamente, contravvenire alle previsioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico;
h) la struttura turistica di cui si tratta interessa un’area di quasi 9.000 metri quadri;
i) le destinazioni urbanistiche menzionate dal ricorrente non trovano riscontro nella documentazione fotografica allegata al progetto;
l) le previsioni del Piano Paesaggistico sono state adottate previo esame di ogni osservazione pervenuta, compresa quella riguardante l’area in questione, formulata direttamente dal ricorrente;
m) risultano chiari ed espliciti gli obiettivi specifici posti dall’art. 26/6i delle Norme Tecniche di Attuazione;
n) l’affermazione secondo cui il lotto di cui si tratta non avrebbe le caratteristiche indicate da tale disposizione si riferisce al Piano Paesaggistico, che non è stato tempestivamente impugnato;
n) per quanto attiene al riferimento ai piani di lottizzazione e al relativo decremento di tutela, per le particelle di cui si tratta non emerge la preesistenza di un simile strumento attuativo e, infatti, l’accoglimento dell’istanza avanzata dal Comune non ha riguardato l’osservazione del ricorrente;
o) il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto adeguare il proprio intervento agli obiettivi specifici poste dal piano paesaggistico.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

A giudizio del Collegio il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.

Le censure relative al difetto di competenza della Soprintendenza non tengono conto della circostanza che la Sicilia è una Regione a statuto speciale: sul punto, cfr. il regio decreto legislativo n. 455/1946, convertito in legge costituzionale n. 2/1948, nonché il D.P.R. n. 637/1975.

Quanto alle competenze delle Soprintendenze territoriali, vanno, quindi, menzionati gli artt. 11 e seguenti della legge regionale n. 80/1977, nonché le ulteriori previsioni contenute nella legge regionale n. 116/1980.

La Sezione non condivide, poi, la tesi del ricorrente secondo cui nel caso di specie la Soprintendenza si sarebbe espressa anche su profili di natura edilizia ed urbanistica, in quanto l’Amministrazione si è limitata ad affermare che l’intervento non risultava compatibile con le previsioni contenute nel Piano Paesaggistico.

Il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione paesaggistica è di 120 giorni, come stabilito dall’art. 46 della legge regionale n. 17/2004.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 155 in data 15 luglio 2021, ha, inoltre, chiarito che l’art. 46, secondo comma, della legge regionale n. 17/2004, il quale prevedeva il silenzio-assenso ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, non è più vigente, poiché l'art. 7, primo comma, della legge regionale n. 5/2011, nel modificare l'art. 23 della legge regionale n. 10/1991, ha reso applicabile in Sicilia l'art. 20, quarto comma, della legge n. 241/1990, il quale esclude il silenzio-assenso nei “procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico”.

Trattandosi di una norma di esclusione direttamente applicabile, la quale riguarda specificamente i procedimenti di tutela paesaggistica, la sua applicazione è incompatibile con la permanente applicazione della disposizione contenuta nell’art. 46, secondo comma, che, di conseguenza, deve considerarsi abrogata (come espressamente affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia che è stata indicata).

Le norme contenute nel Piano Paesaggistico prevalgono, poi, sulle previsioni degli strumenti urbanistici (art. 145, terzo comma, del decreto legislativo n. 42/2004).

E’ del tutto irrilevante, quindi, che il progetto sia conforme alle previsioni urbanistico-edilizie qualora esso contrasti con le previsioni paesaggistiche.

Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico qualificano l’area come “6i” - con livello di tutela 2 - e l’affermazione del ricorrente secondo cui essa non presenterebbe le caratteristiche previste (“zone colturali, insediamenti agricoli-storici e presenze storico-architettoniche che caratterizzano il paesaggio rurale”) costituisce un soggettivo e personale apprezzamento che, oltre a non coincidere con la documentazione fotografica versata in atti, non è idoneo a travolgere la valutazione espressa dall’Amministrazione deputata per legge ad effettuare le opportune valutazioni tecnico-discrezionali in materia.

Non appare, poi, del tutto comprensibile la doglianza espressa in relazione al presunto contrasto del Piano Paesaggistico con le previsioni di cui al decreto assessoriale in data 30 maggio 2008, anche perché il Piano Paesaggistico è stato adottato ed approvato successivamente.

L’osservazione presentata dal Comune di Augusta a seguito dell’adozione Piano Paesaggistico è stata, inoltre, accolta con riferimento a specifiche aree in relazione alle quali i piani di lottizzazione erano stati approvati o, addirittura, avevano avuto parziale esecuzione, sicché il rilievo svolto dall’interessato appare non conferente con riferimento al caso di specie.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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