TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-06-14, n. 202100482
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00482/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2014 REG.RIC.
N. 00724/2014 REG.RIC.
N. 00334/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2014, proposto da
Vbio 1 Societa' Agricola S.r.l, rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesca Del Borrello in Ancona, via Alberto Caucci, 10;
contro
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, S S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, via Cardeto, 16;
Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Scavo in Ancona, via Goito 2;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso lo studio Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Comune di Morrovalle, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefano Filippetti, con domicilio eletto presso lo studio Marra in Ancona, corso Mazzini, 25;
Comune di Monte San Giusto, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
Provincia di Macerata Settore 10 - Ambiente, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Area Vasta n.3 non costituiti in giudizio
nei confronti
Coordinamento Regionale "Terre Nostre Marche" dei Comitati No Biogas e Biomasse e per la Tutela della Salute e Ambiente, Comitato Salute e Conservazione del Territorio per Corridonia, Gruppo Consiliare Aria Nuova per Morrovalle, Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente della Vallesina, Enrico Perini non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Vbio 1 Societa' Agricola S.r.l, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, Azzurra Santarelli, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Francesca Del Borrello in Ancona, via Alberto Caucci, 10;
contro
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, S S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Paolo Cesaroni in Ancona, via Cardeto, 16;
Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso lo studio Chiara Scavo in Ancona, via Goito 2;
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio eletto presso il Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;
Provincia di Macerata Settore 10 - Ambiente, Comune di Morrovalle, Comune di Monte San Giusto, Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Marche - Dipartimento Provinciale di Macerata, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche, Azienda Sanitaria Unica Regionale Asur Marche - Area Vasta n.3 non costituiti in giudizio
nei confronti
Coordinamento Regionale "Terre Nostre Marche" dei Comitati No Biogas e Biomasse e per la Tutela della Salute e Ambiente, Comitato Salute e Conservazione del Territorio per Corridonia, Gruppo Consiliare Aria Nuova per Morrovalle, Comitato per la Tutela della Salute e dell'Ambiente della Vallesina, Enrico Perini non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 334 del 2019, proposto da
Vbio 1 Società Agricola S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Del Borrello (Studio Nagni) in Ancona, via Giuseppe Ragnini n. 5;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato P D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P D B in Ancona, piazza Cavour, n. 23;
Provincia di Macerata, rappresentata e difesa dagli avvocati F G, S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Corridonia, rappresentata e difesa dall'avvocato L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Marche P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere, Provincia di Macerata, Settore 10 – Ambiente, Comune di Morrovalle, Comune di Monte San Giusto non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comitato Salute e Conservazione del Territorio per Corridonia, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 56 del 2014:
della determinazione dirigenziale n. 374 del Settore 10 — Ambiente della Provincia di Macerata del 15 novembre 2013, avente ad oggetto "d.lgs. n. 152/2006 art. 20, l.r. 3/2012 art. 8 - Verifica di assoggettabilità alla VIA. Progetto: Impianto Biogas della potenza nominale di 999 kWe sito in Loc. Sarrocciano - Corridonia (MC). Proponente: VBIO 1 S.a Srl Assoggettamento alla procedura di V.I.A." e relativo documento istruttorio a firma del Responsabile del Procedimento dott. R C;
delle note. n. 57538, n. 58670 n. 59019, n. 59911, n.63531, n. 66560 del 2013 della Provincia di Macerata - Settore 10 — Ambiente ;
- delle note n. 24930, n. 25100, n. 21829, n. 26332 del 2013 del Comune di Corridonia
-delle note 67034 e 20423 del 2013 del Comune di Morrovalle ;
- della nota prot. n. 36409 del.2013 del Dipartimento ARPAM di Macerata;
-delle note prot. n. 4896 e n. 5363 del 2013 del Comune di Monte San Giusto;
- della nota prot. n. 708929 del 2013 della Regione Marche;
- della nota assunta al protocollo provinciale n. 72361 del 2013 del Comune di Corridonia ;
- della nota prot. n. 20423 del 2013 del Comune di Morrovalle;
- nella parte in cui, eventualmente, recepiscono e fanno propri i contributi espressi da privati partecipanti al procedimento;
nonché per il risarcimento del danno;
quanto al ricorso n. 724 del 2014:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n.234 del Settore 10 - Ambiente della Provincia di Macerata del 7 luglio 2014, avente ad oggetto: d.lgs. n.152 del 2006 artt.23 ss. l.r. 3/2012 Capo III - Procedura di VIA impianto biogas potenza nominale di 999 kWe sito in località Sarrocciano - Corridonia (MC). Proponente VBIO 1 S.A. S.R.L. Giudizio Positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e relativo documento istruttorio;
- delle note della Regione Marche prot. n. 89380, n.136434 prot.n.2017, prot.n.5676;prot.n.6247;prot.n.6365;prot. n.11056;prott.nn.18234, 18241, 18251, 18255, 18286, 18418, 18492, prot.n.18058, prot.n.18095, prot.n.2742 del 2014;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso;
Con motivi aggiunti depositati il 5 maggio 2015 e motivi aggiunti depositati il 14 ottobre 2016
- degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, nonché della determinazione dirigenziale n. 53 del Settore 10 — Ambiente della Provincia di Macerata del 18 febbraio 2015 avente adoggetto "61.1gs. n. 152/2006 artt. 23 ss. Lr. 3/2012, Capo III - Procedura di VIA impianto biogas potenza nominale di 999 kWe sito in Loc. Sarrocciano — Corridonia (MC). Proponente: VBIO 1 S.A. S.R.L. Riesame della Determinazione Dirigenziale n. 234/X del 07.07.2014 di giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni" con relativo documento istruttorio e verbale di notifica e, comunque, di tutti i provvedimenti relativi al procedimento di riesame della d.d. n.234 del 7 luglio 2014;
- delle note prot.n.25004, n.25010, 22047, 22894, 82749,33179, 27159 n.33179, 25775,77810, 97269,n.80186 del 2014 e n. 117 e 41433 del 2015;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, inerente, conseguente, derivato o comunque connesso;
nonchè per il risarcimento
-di tutti i danni subiti dalla ricorrente per effetto dei provvedimenti impugnati;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da VBIO 1 Società Agricola S. il 2 luglio 2018:
- della determinazione dirigenziale n. 186 del Settore 10 – Ambiente della Provincia di Macerata del 3 maggio 2018, avente ad oggetto “impianto di biogas della potenza nominale di 999 kwe sito in località Sarrocciano nel Comune di Corridonia, della ditta Vbio 1 soc. agr. S.r.l. Provvedimenti” e relativo documento istruttorio a firma del Responsabile del Procedimento dott. R C;determinazione dirigenziale n. 234/X Settore del 07.07.2014, come confermata modificata ed integrata dalla determinazione n. 186 del 2018, fatta eccezione per la parte in cui quest'ultima determina definisce superata la prescrizione n. 24 dell'Allegato B della d.d. n. 234/2014 e conseguentemente revoca la d.d. n. 53/X Settore del 18 febbraio 2015;
quanto al ricorso n. 334 del 2019:
per l’annullamento
– in parte qua, del Decreto della Regione Marche, P.F. Bonifiche, Fonti Energetiche, Rifiuti e Cave e Miniere n. 172 del 26 novembre 2018;
- di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto, ivi compresi i verbali delle conferenze di servizi del 11 maggio 2016, del 26 settembre 2017 e del 3 luglio 2018.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Macerata, del Comune di Corridonia, del Comune di Morrovalle, del Comune di Monte San Giusto e della Regione Marche;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Comune di Morrovalle nel ricorso n. 56 del 2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25 del DL n. 137 del 2020;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2020 il dott. G R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La complessa vicenda in oggetto nasce dai provvedimenti collegati alla sentenza di questo Tar n. 659 del 10 ottobre 2013, confermata dal Consiglio di Stato Sez. VI n.4730 del 22 settembre 2014. La sentenza ha annullato il provvedimento del 5 giugno 2012 con cui la Regione Marche ha rilasciato a Vbio 1 Società Agricola S.r.l. l’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, relativamente ad un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas della potenza di 999 Kwe, da ubicare nel territorio del Comune di Corridonia. In particolare, il ricorso è stato accolto in quanto si è ritenuto che, nel caso di specie, fosse doveroso espletare la VIA, anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 2013 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcuni allegati alla Legge Regione Marche n. 3/2012, nella parte in cui una serie di progetti erano esonerati dalla VIA unicamente in base a soglie numeriche relative alla potenza o all’estensione territoriale degli impianti e non già alla luce dei criteri di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE.
Già alla luce della citata sentenza n. 93 del 2013 e prima della pubblicazione della sentenza di primo grado, la ricorrente, in data 9 agosto 2013, ha presentato la domanda di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’articolo 8 della legge Regione Marche n. 3 del 2012.
Il provvedimento datato 15 novembre 2013 della provincia di Macerata che ha stabilito la sottoposizione a VIA del progetto presentato dalla ricorrente è oggetto del ricorso n. 56 del 2014.
Il procedimento è impugnato con nove motivi di ricorso che deducono numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Il procedimento è proseguito con la determinazione dirigenziale n. 234 del 7 luglio 2014 della Provincia di Macerata, conclusiva del procedimento di VIA e contenente giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e impugnata con il ricorso n. 724 del 2014. Il provvedimento è impugnato con 13 motivi di ricorso che, fatto salvo il giudizio positivo di compatibilità ambientale, contestano le prescrizioni contenute nel provvedimento.
Il provvedimento provinciale appena citato è altresì oggetto del ricorso presentato dal comune di Corridonia n. 732 del 2014, in decisione in questa stessa udienza che, al contrario, ne chiede l’annullamento in particolare per l’illegittimità della sottoposizione a via c.d. postuma.
Successivamente, è stato avviato un riesame del provvedimento provinciale, concluso con la determinazione dirigenziale n. 53 del 18 febbraio 2015, che la ricorrente ha gravato dapprima con motivi aggiunti depositati in data 5 maggio 2015 (tre motivi di ricorso, divisi in numerosi sottomotivi) e, successivamente, con ulteriori motivi, non impugnatori, notificati in data 29 settembre 2016, che fanno seguito all’entrata in vigore del Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale (COT) degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pubblicato in data 30 giugno 2016 ed entrato in vigore il 15 luglio 2016, formulando un ulteriore motivo di ricorso. I motivi riguardano, appunto, l’inserimento di una prescrizione (la numero 24) relativa alle emissioni COT.
Con il provvedimento n. 186 del 2018 emanato in data 3 maggio 2018 la Provincia di Macerata, a seguito di istanza di riesame presentata da Vbio 1, ha revocato la d.d. n. 53 del 2015 (e quindi la prescrizione n. 24), confermando tuttavia le ulteriori prescrizioni della d.d. n. 234 del 2014.
Avverso tale atto l’odierna ricorrente ha proposto ulteriori motivi aggiunti al ricorso n. 724 del 2014, depositati in data 2 luglio 2018, formulando due motivi di ricorso, sempre divisi in numerosi sottomotivi.
Da ultimo, la Regione Marche ha adottato il provvedimento autorizzatorio n. 172 del 26 novembre 2018, che ha parzialmente recepito le prescrizioni degli atti conclusivi del procedimento di VIA, e loro successive integrazioni. L’odierna ricorrente ha impugnato anche tale ultimo provvedimento limitatamente a talune prescrizioni, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
successivamente trasposto dinanzi a questo Tar con R.G. n. 334 del 2019.
Si sono costituiti la Provincia di Macerata, il Comune di Corridonia e la Regione Marche, resistendo ai vari ricorsi. Il Comune di Morrovalle, come già accennato, si è costituito limitatamente al ricorso n. 56 del 2014, presentando ricorso incidentale.
I ricorsi sono stati trattenuti in decisione alla pubblica udienza del 2 dicembre 2020.
1 Preliminarmente, i ricorsi r.g. 56 del 2014, 724 del 2014 e 334 del 2019 devono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. Come accennato in precedenza, alcuni di questi provvedimenti sono oggetto di impugnazione, da una prospettiva opposta a quella di parte ricorrente, nel ricorso r.g. 732 del 2014 proposto dal comune di Corridonia, e nei relativi motivi aggiunti, in decisione in questa stessa udienza. Tutti i ricorsi riguardano la procedura di VIA e la successiva autorizzazione per l’impianto biogas di potenza nominale di 999 kWe sito in località Sarrocciano, gestito dalla ricorrente.