TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-06-04, n. 202001143
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Pubblicato il 04/06/2020
N. 01143/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02172/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2172 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’impresa Valenza Petroli di Sorce Vincenzo e C. S.a.s., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da indirizzo PEC estratto dai registri del Ministero della Giustizia e domicilio fisico eletto in Palermo, via G. Oberdan, n.5, presso lo studio del predetto difensore;
contro
- l’Assessorato regionale delle attività produttive, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Palermo, via V. Villareale, n. 6;
per l'annullamento
previa sospensione
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota prot. n. 47056 del 29.8.2018 di diniego dell'autorizzazione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti da realizzarsi in Mussomeli (CL), Salita S. Giacomo;
- del D.A. n.1947 del 29.6.2016 nelle parti ivi specificate;
- del D.A. n. 352 del 7.3.2018 nelle parti ivi specificate;
- della Circolare n. 2/2014;
quanto ai motivi aggiunti :
- della nota prot.23839 dell'8.4.2019 di conferma del precedente diniego prot. n. 47056 del 29.8.2018;
- del D.A. n.2284 del 10.12.2018 richiamato nel precedente provvedimento avente ad oggetto l'individuazione di aree svantaggiate;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva del 13 gennaio 2020, depositati dall’Assessorato regionale intimato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale d’udienza;
PREMESSO che, così come risulta dagli atti di causa:
- l’impresa Valenza Petroli di Sorce Vincenzo e C. S.a.s., in data 22 marzo 2018, inoltrava, tramite il S.U.A.P. del Comune di Mussomeli, al Dipartimento delle attività produttive dell’Assessorato regionale delle Attività produttive, istanza, assunta al prot. n.19471 del 9 aprile 2018, al fine di ottenere l’autorizzazione per l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, con esclusione del GPL e metano autotrazione, lungo la Salita San Giacomo, sul terreno in catasto al fg. 29, p.lla 198, ricadente in “area carburanti” del vigente Piano comunale carburanti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 8 luglio 2014;
- il Dipartimento delle attività produttive dell’Assessorato regionale delle Attività produttive, tuttavia, con nota prot. n. 47056 del 29 agosto 2018, negava l’autorizzazione perché in forza della legislazione già vigente al tempo della domanda, l’impossibilità di inserimento di prodotti eco compatibili a causa dell’insufficienza degli spazi per motivi legati alla normativa antincendio, asseverata da apposita perizia tecnica, era in contrasto con gli obblighi in tal senso posti dall’art. 9, comma 2, del D.A. 29 giugno 2016, n. 1947, dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal D.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 (art. 18);
CONSIDERATO che l’impresa Valenza Petroli di Sorce Vincenzo e C. S.a.s., con ricorso introduttivo, notificato il 29 ottobre 2018 e depositato il giorno 8 novembre seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, il diniego oppostole, deducendone l’illegittimità i motivi di: “ violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 3/2016 e segnatamente dell’art. 49 – violazione e falsa applicazione del d.a. 26 giugno 2016 – violazione e falsa applicazione del d.ls n.257/2016 e del d.a. n.352/1.s del 7.03.2018 - violazione e falsa applicazione della circolare n. 2/2014 nonché del d.a. n. 232/gab del 25.10.2013– violazione e falsa applicazione dell'art. 83 bis, comma 17, della legge n. 133 del 6 agosto 2008 di conversione del dl n. 133/2008, dell'art. 4 del Decreto del Ministero dell'interno 24 maggio 2002 e dell'art. 2 comma 2 d.lgs. n. 32/98 ”, in quanto:
- il D.A. 29.6.2016, con l’art.9, non avrebbe introdotto in modo esplicito e tassativo l’inderogabile obbligo di inserimento del terzo prodotto nell’ipotesi di realizzazione di nuovi I.D.C.;
- in ogni caso, un decreto Assessoriale sarebbe inidoneo a recepire norme di rango primario al fine di renderle efficaci nel territorio regionale;
- seppure la legge regionale n. 3 del 2016, all’art.49, comma 3, dispone che “ Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 97/82 e succ. mod. l’Assessore Regionale per le attività produttive entro 120 gg dalla data di entrata in vigore della presente legge emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia ”, l’Assessore avrebbe ecceduto i limiti di tale delega che nulla dispone in ordine alla imposizione dell’obbligo di che trattasi;
- non potrebbe invocarsi la prescrizione di cui al comma 6 del medesimo art.49, della l.r. n. 3 del 2016, secondo la quale “ per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore trovano applicazione le relative disposizioni nazionali ” che non prevedono alcun obbligo in tal senso;
- non è comunque sostenibile che tale obbligo sia vigente in Sicilia per effetto del recepimento della legge n. 124 del 2017, avvenuto con D.A n.352/1.s del 7.3.2018, oltre che per la dedotta inidoneità di introduzione di norme nell’ordinamento regionale tramite un Decreto Assessoriale, perché l’art.18 del D.lgs. n. 257 del 2016 non contiene alcuna previsione che impone tassativamente l’obbligo del terzo prodotto sanzionandone l’inottemperanza con il divieto di realizzazione dell’impianto, demandando invece all’autonomia normativa delle Regioni l’introduzione di tale eventualità che, però, si delineerebbe come contraria ai principi di liberalizzazione introdotti dalla legge n.133 del 2008;
- sia la normativa nazionale, sia la previsione di cui all’art.9 del decreto dell’Assessore regionale del 29 giugno 2016, sia ancora la previsione di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 257 del 2016, ammettono la deroga all’obbligo del terzo prodotto, GPL o metano, nell’ipotesi di documentati ostacoli tecnici o eccessivi oneri economici, onerando l’interessato di provare la sussistenza dei predetti impedimenti a mezzo di perizia asseverata;
- ammessa e non concessa l’immediata applicabilità nel territorio regionale delle previsioni introdotte dall’art.18 del D.Lgs. n. 257 del 2016, l’Amministrazione regionale avrebbe, comunque, omesso di accertare se il Comune di Mussomeli risulti inserito tra le aree svantaggiate e i Comuni montani;
- i provvedimenti impugnati comprimerebbero la libertà di iniziativa economica, violerebbero le regole e i principi di derivazione comunitaria della libera concorrenza nel settore della distribuzione dei carburanti, oltre a pregiudicare l’interesse della cittadinanza a fruire di un pubblico servizio in un comune svantaggiato;
CONSIDERATO che:
- l’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma, depositando documentazione;
- con ordinanza collegiale n.1088 del 23 novembre 2018, la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris ;
- in esecuzione all’ordine di riesame disposto dal C.G.A., nel giudizio di appello, con ordinanza collegiale n. 1010 del 2019, di accoglimento della domanda cautelare, l’Amministrazione resistente ha confermato il precedente diniego, con provvedimento prot. n. 23839 dell’8 aprile 2019, spiegando che: 1) il Piano di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con delibera del C.C. n. 16 del 27 marzo 2002 e modificato con deliberazione successiva n. 30 del 8 luglio 2014, non indica alcuna area specifica ma esclusivamente le direttrici lungo le quali è possibile l’insediamento dei punti di erogazione dei carburanti;2) l’asseverata insufficienza degli spazi per motivi legati alla normativa antincendio, come da perizia tecnica prodotta dall’impresa ricorrente, non è prevista dalla normativa vigente tra le cause di deroga all’obbligo del terzo prodotto per impianti di nuova installazione;3) non è possibile localizzare nel sito un altro prodotto eco-compatibile, poiché il Comune di Mussomeli non rientra nella tipologia delle aree svantaggiate, definite dal D.A. n. 2284 del 10 dicembre 2018, quali sono i Comuni privi di impianti di distribuzione carburanti (e nel Comune di Mussomeli ne esistono già quattro) o ubicati nelle isole minori (art. 9, co. 7);
- l’impresa ricorrente, con motivi aggiunti notificati il 6 giugno 2019 e depositati il giorno 13 seguente, ha impugnato, al fine dell’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di conferma del diniego di autorizzazione, avverso il quale ha reiterato i motivi di illegittimità proposti con il ricorso introduttivo, affermando, sostanzialmente, che il c.d. obbligo del terzo prodotto da inserire negli IDC di nuova realizzazione non sarebbe espressamente e inderogabilmente sancito da alcuna norma di rango primario applicabile nel territorio siciliano ed entrata in vigore in epoca antecedente rispetto alla presentazione dell’istanza di che trattasi;
- l’Amministrazione resistente, con memoria del 13 gennaio 2020, ha dedotto l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, controdeducendo, in diritto, che l’obbligo del terzo prodotto discenderebbe direttamente dalla legge nazionale recepita nell’ordinamento regionale, rispetto alla quale il D.A. n. 1947 del 2016 avrebbe soltanto effetto di chiarimento interpretativo: il diniego di autorizzazione, trova fondamento, invero, nell’art. 83 bis del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 (così come modificato dall’art. 1, co. 98, della l. 4 agosto 2017, n. 124) e nel D.lgs. n. 257 del 2016, in particolare, nell’art. 18 - applicabile nell’ordinamento regionale in forza del rinvio dinamico previsto dall’art. 49, co. 6, della l.r. 3 del 2016 – che, al comma 6, impone l’obbligo del terzo prodotto (combustibili alternativi al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio ed attenuare l’impatto ambientale) consentendone la deroga solo in alcuni casi, tra cui l’accertata presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (lett. a);in particolare, per effetto della modifica dell’art. 1, comma 98, della legge n. 124 del 2017, l’art. 83 bis , comma 17, della legge n. 133 del 2008, ha previsto l’emanazione di un apposito decreto del M.I.S.E., avvenuta il 5 marzo 2018 (pubblicato nella G.U.R.I. n. 64 del 17 marzo 2018) che ha determinato, con certezza, i casi in cui è possibile derogare all’obbligo di installare i combustibili alternativi quali GPL o Metano, consentendola, all’art. 1, lett.a), in caso di “ accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ”;
CONSIDERATO che parte ricorrente, con istanza depositata il 24 gennaio 2020, ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta con i motivi aggiunti, attesa l’imminente trattazione nel del ricorso in pubblica udienza;
CONSIDERATO che all’udienza pubblica del 26 febbraio 2020, previo avviso, ai sensi dell'art. 73, co. 3, c.p.a., della sussistenza di profili di improcedibilità del ricorso introduttivo, su conforme richiesta delle parti presenti, la causa è stata posta in decisione;
RITENUTO, preliminarmente, che va dichiarata l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso introduttivo proposto avverso il primo diniego, sostituito dal provvedimento impugnato con i motivi aggiunti, adottato in sede di riesame su ordine del C.G.A., sul quale si è ormai spostato l’interesse dell’impresa ricorrente;
RITENUTO che i motivi aggiunti sono infondati.
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con l’art. 83 bis , modificato dall'art. 17, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, e, successivamente, dall'art. 1, comma 98, L. 4 agosto 2017, n. 124, nel testo in vigore dal 29 agosto 2017, al comma 17 stabilisce che “ al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati ( …) al la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 ”.
Contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, tale norma nazionale introduce espressamente l’obbligo della presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, obbligo reputato rispettoso delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e finalizzato ad assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato nella misura in cui non comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo medesimo, così come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Queste disposizioni, ai sensi del successivo comma 18, costituiscono “ principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione” che, pertanto, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale attraverso la competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, dal 14 gennaio 2017, recante la “ Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi ” all’ art. 18, rubricato “ Misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale ”, comma 1, prevede che “… le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti e di ristrutturazione totale degli impianti di distribuzione carburanti esistenti, prevedono l'obbligo di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1, nonché di rifornimento di GNC o GNL anche in esclusiva modalità self service. Non sono soggetti a tale obbligo gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle aree svantaggiate già individuate dalle disposizioni regionali di settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto” .
Non è prevista, quindi, alcuna facoltà delle regioni di introdurre o meno l’obbligo di che trattasi, tantomeno mediante il recepimento con un atto normativo, ma è disposta l’applicazione di tale obbligo nell’ambito dei procedimenti di rilascio di autorizzazione, con la precisazione di cui al successivo comma 6, secondo il quale “ gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di una delle seguenti tra le impossibilità tecniche fatte valere dai titolari degli impianti di distribuzione e verificate e certificate dall'ente che rilascia la autorizzazione all'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti ” quali “ a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
E’ poi intervenuto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, del 5 marzo 2018, recante “ Individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti ” pubblicato nella G.U.R.I. del 17 marzo 2018, n. 64 che dopo avere premesso che“ le impossibilità tecniche previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, rispecchiano anche le impossibilità economiche dell'investimento, e che quindi risulta opportuno stabilire la coincidenza delle impossibilità previste dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 con gli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi previsti nell'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ”, con l’art.1 (“ Individuazione degli ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali ”) ha chiarito che “ l'obbligo di prevedere la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi inclusi il metano per autotrazione, per l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti di cui all'art. 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dall'art. 1, commi 98 e 99 della legge 4 agosto 2017, n. 124, trova applicazione, fatta salva la sussistenza di uno dei seguenti ostacoli tecnici che configurano anche oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo:
a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ”.
Va a questo punto osservato che tutte le norme nazionali appena sopra richiamate, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, erano già vigenti nell’ordinamento regionale al momento di presentazione della domanda di autorizzazione del 22 marzo 2018 – oltre che al momento dell’emanazione del diniego impugnato - per le seguenti considerazioni.
A livello di fonti normative regionali, invero, l’art. 49 (“ Misure in materia di impianti di distribuzione di carburanti ”) dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (“ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale ”), prevede al comma 3, che “ Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 97/1982 l'Assessore regionale per le attività produttive, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia ”.
Il comma 6, seguente, stabilisce poi che “ Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali ”.
L’'Assessore regionale per le attività produttive ha, quindi, emanato il decreto n. 1947/8 del 29 giugno 2016 contenente “ Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell'articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ”, il cui art. 1, recita, appunto, che “1. In attuazione dell'art. 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, le disposizioni di cui al presente decreto sono finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti", nonché, in generale, di tutti i procedimenti relativi agli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti;
2. L'installazione e l'esercizio degli impianti e dei depositi, così come definiti nel presente decreto, è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia ”.
Tale decreto ha ribadito che l'installazione e l'esercizio degli impianti e dei depositi è consentita nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia (nazionali e regionali) e ha introdotto disposizioni attuative finalizzate alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, tra le quali sono riconducibili anche quelle di cui all’art. 9 (così come sostituito dall'art. 1, D.A. 7 dicembre 2016 e dall'art. 1, comma 1, D.A. n. 2284/1. del 10 dicembre 2018) che prevede, al comma 3, che “ Gli ostacoli tecnici e gli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione, sono quelli individuati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 e precisamente: a) per il GNL e per il GNC la presenza di accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi della normativa antincendio, esclusivamente per gli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 257/2016… ”, nonchè, al successivo comma 6, che “ Le istanze che presentano ostacoli tecnici e oneri economici differenti da quelli individuati al precedente comma 3 sono dichiarate improcedibili, senza ulteriori incombenze per la Pubblica Amministrazione ” e, infine, al comma 7, che “ Non sono soggetti all'obbligo di installazione di infrastrutture di rifornimento di GNC o GNL di cui al comma 1, lettera b) gli impianti di distribuzione carburanti localizzati nelle seguenti aree svantaggiate:
a) Comuni privi di impianti di distribuzione di carburante;
b) Comuni ubicati nelle isole minori ”.
Che si tratti di disposizioni attinenti anche alla semplificazione amministrativa non può dubitarsi, sia per il loro contenuto, sia per il richiamo al decreto del Ministero dello sviluppo economico 5 marzo 2018 nella parte in cui dà, a sua volta, attuazione all'art. 83- bis , comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante appunto “ Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ”.
Ne consegue che lo stesso ordinamento regionale ha demandato all'Assessore regionale per le attività produttive l’emanazione delle disposizioni finalizzate alla semplificazione e alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia di impianti di distribuzione di carburanti, il cui ambito di delega non è stato, dunque, travalicato.
D’altra parte, a prescindere dalle disposizioni attuative assessoriali, le norme nazionali appena richiamate, avevano già applicazione diretta nell’ordinamento regionale per effetto del richiamato comma 6, dell’art. 49 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, secondo il quale “ Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali ”: e, infatti, il D.A. n. 352/1.s del 7 marzo 2018, non ha recepito le disposizioni di cui all’art.18 del D.lgs. n. 257 del 2016, ma si è limitato a “prenderne atto”, ossia a riconoscerne la vigenza diretta nell’ordinamento regionale per effetto del rinvio di cui all’art. 49, comma 6 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
Così individuata la normativa di riferimento nel corretto rapporto tra fonti nazionali e regionali - rispetto alle quali il decreto assessoriale Decreto Assessoriale del 29 giugno 2016, n. 1947/8, per quel che qui rileva e nei limiti di quanto oggetto di lite, appare ripetitivo delle disposizioni nazionali già vigenti – è evidente che la domanda di installazione del nuovo impianto di distribuzione di carburante di parte ricorrente, esclusa la riconducibilità del comune di Mussomeli tra le aeree svantaggiate definite ai sensi del D.A. n. 2284/1. del 10 dicembre 2018 – che ha sostituito l’art. 9 del D.A. n. 1947/8 del 29 giugno 2016 e ss.mm.ii. - perché già dotato di impianti di distribuzione di carburante, non poteva che essere respinta dall’ Amministrazione regionale resistente.
Sotto tale ultimo aspetto, infatti, da un lato, non appare pertinente il richiamo alla nozione di “zona svantaggiata” di cui al Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 Maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), che non disciplina, con evidenza, la materia degli impianti di distribuzione di carburanti, né, dall’altro, giova alla ricorrente l’argomento secondo il quale il D.A. n. 2284/1. del 10 dicembre 2018 non potrebbe trovare applicazione, sia perché emanato oltre i tre mesi dall'entrata in vigore del D.lgs n. 257/2016, dato che tale termine non è certo perentorio, sia perché entrato in vigore dopo la presentazione della domanda .
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, condiviso riguardo al caso di specie, invero, la corretta applicazione del principio tempus regit actum , ontologicamente insito nella strutturazione di ogni procedimento amministrativo e che impone di definire le domande in esso presentate in conformità alla situazione di fatto e di diritto esistente nel momento in cui si procede, comporta che la Pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 20 febbraio 2020, n.1306; id ., Sez. IV, 16 dicembre 2016, n. 5339) e che “ il sopradescritto principio si completa con il presupposto di diritto secondo cui, fintantoché l’amministrazione non ha approvato il provvedimento definitivo, il privato richiedente non è titolare di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela sotto il profilo del legittimo affidamento, ma di un’aspettativa (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768, id. Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2171);
RITENUTO, perciò, che il ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato, va rigettato, con salvezza degli atti impugnati;
RITENUTO, infine, che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in aggiunta a quelle della fase cautelare, già liquidate e poste a carico di parte ricorrente, in favore della resistente Amministrazione regionale, avendo riguardo ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 relativamente alla fase di studio e introduttiva, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della media complessità delle questioni giuridiche affrontate;non si liquidano, invece, la fase istruttoria e decisionale, perché concretamente non svolte;