TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-09-02, n. 202301098
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Testo completo
Pubblicato il 02/09/2023
N. 01098/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01262/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G B e P F, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato G B in Bari, via Melo, n. 120;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, Ministero della Difesa, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, n. 97;
Capitaneria di Porto di Manfredonia, Marina Militare, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- del 13 settembre 2022, comunicata in pari data, con cui il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nel riscontrare l'istanza dei ricorrenti datata 3 agosto 2022 e trasmessa il 23 agosto 2022, l'ha rigettata perché “nelle more della definizione del contenzioso promosso dagli interessati, non (sarebbe) possibile procedere al riesame della pratica”, nonché della successiva nota prot. -OMISSIS-del 13 ottobre 2022, con cui lo stesso Comando resistente, nel riscontrare l'ulteriore nota dei ricorrenti datata 28 settembre 2022 e trasmessa il 29 settembre 2022, ha confermato siffatto rigetto;
- nonché, in subordine, per l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulle predette istanze del 3 agosto 2022 e del 28 settembre 2022 presentate dai ricorrenti alle PP.AA. resistenti,
previo accertamento dell'esistenza e violazione da parte delle stesse PP.AA. resistenti dell'obbligo di provvedere sulle predette domande,
- e per la condanna
delle inadempienti PP.AA. a concludere il procedimento amministrativo de quo, ponendo in essere i doverosi ed espressi provvedimenti di revoca in autotutela dei due decreti di trasferimento auspicati dagli stessi ricorrenti nelle citate istanze, con conseguente reintegrazione nella seda lavorativa originaria; previo, in ogni caso, accertamento e conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti alla predetta reintegrazione in ragione della sussistenza nella specie di tutti i presupposti di legge, nonché declaratoria di illegittimità e di annullamento (oltre che del gravato silenzio) anche di tutti gli atti istruttori e/o interlocutori come richiamati in epigrafe, se lesivi della loro sfera giuridica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita' Sostenibili, del Ministero della Difesa e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 la dott.ssa M L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - I ricorrenti espongono di essere entrambi dipendenti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
Evidenziano in particolare quanto segue.
Il sig. -OMISSIS- è in servizio da quasi quaranta anni e da sei anni presso la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Manfredonia; dal 1985 ha sempre ottenuto un giudizio “ favorevole ”, “ superiore alla media ” ed “ eccellente ”.
Il sig. -OMISSIS- è in servizio da oltre venti anni e da più di sedici anni presso la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Manfredonia; dal 1997 ha sempre ottenuto un giudizio “ favorevole ”, “ superiore alla media ” ed “ eccellente ”.
Espongono ancora che non sono mai stati attinti da provvedimenti sanzionatori di sospensione e/o richiami disciplinari né sono stati condannati e/o coinvolti in procedimenti penali; anzi, nel corso degli anni, agli stessi sono stati tributati numerosi elogi (venti per il sig. -OMISSIS- e otto per il sig. -OMISSIS-) per aver contribuito ad innalzare il prestigio del Corpo delle Capitanerie di Porto grazie alla “ non comune preparazione professionale, altissimo senso del dovere e spirito di sacrificio ” nonché alla “ grande preparazione professionale ”, “ alto senso del dovere e spirito di sacrificio ”.
Riferiscono che nel 2018 la Procura Militare della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a seguito di lettere anonime, instaurava a carico dei ricorrenti il procedimento penale R.G. -OMISSIS-/18, che li vedeva imputati con l’accusa di presunto furto di carburante dalla motovedetta CP281 a bordo della quale prestavano servizio.
All’esito delle indagini condotte dalla Procura Militare, quest’ultima disponeva con decreto del 27 novembre 2019 “ la conclusione delle indagini preliminari ”. In data 3 marzo 2020 veniva chiesto “ il rinvio a giudizio ” degli stessi ricorrenti per le ipotesi di reato di “ Truffa militare aggravata e continuata in concorso (artt. 110 ed 81, cpv, C.p.; 234, commi 1 e 2, C.p.m.p., 47 nr. 2 e 58 C.p.m.p.) - perché in concorso tra loro e con estranei alle FF.AA. allo stato non identificati, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, essendo entrambi in servizio presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia nella rispettiva qualità di Comandante della Motovedetta CP 281 il -OMISSIS- e di Conduttore di Macchina della medesima unità il -OMISSIS-, con artifici e raggiri consistiti nel riportare sulla documentazione di bordo attestante le ore di accensione motori, le ore di movimento della motovedetta ed i quantitativi di carburante consumato in navigazione dati non corrispondenti al vero (ed in particolare ore di navigazione in eccesso, in quanto riferibili ad inattività dell’imbarcazione, e conseguentemente quantitativi di carburante in concreto non consumato), inducevano in errore l’Amministrazione Militare in ordine all’effettivo consumo di carburante della Motovedetta stessa, che veniva perciò contabilmente scaricato, fatturato e pagato a terzi in quantità notevolmente superiore a quella effettivamente consumata, così procurando ai concorrenti ... un ingiusto profitto, in corso di quantificazione, corrispondente appunto al valore del carburante non consumato ma scaricato e pagato in eccesso, con equivalente danno per l’Amministrazione Militare ” (così pag. 1 della richiesta di rinvio a giudizio). Veniva poi disposto il rinvio a giudizio.
Illustrano ancora che in prosieguo:
- con nota del 18 marzo 2022, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto comunicava al signor -OMISSIS- che avrebbe adottato “ provvedimenti finalizzati al trasferimento della S.V. per accertata incompatibilità ambientale ”, ossia che sarebbe stata “... trasferita d’autorità nella sede di Olbia, con provvedimento d’autorità, entro il mese di aprile 2022 ”;
- con nota del 18 marzo 2022, lo stesso Comando comunicava al signor --OMISSIS- che avrebbe in prosieguo adottato “ provvedimenti finalizzati al trasferimento della S.V. per accertata incompatibilità ambientale ”, ossia che sarebbe stata “...trasferita d’autorità nella sede di La Maddalena, con provvedimento d’autorità, entro il mese di aprile 2022 ”.
- il sig. -OMISSIS-, dopo essere stato convocato e sentito dal proprio Comandante di Corpo in data 22 marzo 2022, richiedeva di conferire con il Direttore Marittimo di Bari, “ rappresentando il suo disagio per le indagini che lo vedono coinvolto ingiustamente (e) rappresentando che il procedimento in corso presso il Tribunale Militare di Napoli dovrebbe concludersi nella prima decade di giugno 2022, con tre udienze nel mese di maggio per escussione testimoni e pertanto vorrebbe avere la possibilità di rimanere in sede per poter interloquire in modo più assiduo e presente con il proprio legale di fiducia. A tal fine ha manifestato nuovamente la volontà di voler discutere con il Capo del 1° Reparto del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto circa una eventuale variazione della destinazione partecipata con propedeutica nota di pianificazione pervenuta in allegato al dispaccio prot. -OMISSIS- del 18.3.22, chiedendo: 1) eventuale procrastino del trasferimento successivo alla sentenza del predetto Tribunale; 2) diversa allocazione in quanto avendo superato i 56 anni di età da disposizione sull’impiego del personale non dovrebbe essere trasferito fuori dalla Regione di residenza e/o lavorativa ”.
- anche il sig. --OMISSIS-, sempre