TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-07-19, n. 202301894

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-07-19, n. 202301894
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202301894
Data del deposito : 19 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/07/2023

N. 01894/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01063/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Magenta, 45;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del Decreto della Prefettura di -OMISSIS- – UTG n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 11.01.2023, nonché di tutti gli atti allo stesso prodromici e susseguenti, anche non noti al ricorrente, e del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno in relazione al Ricorso gerarchico notificato dal -OMISSIS- in data 24.01.2023.


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. M G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con istanza del 14.10.22 il ricorrente ha chiesto alla Questura di -OMISSIS- il rinnovo della licenza di porto d'armi per difesa personale, che è stata tuttavia respinta con decreto n. -OMISSIS-, impugnato con ricorso gerarchico notificato in data 24.01.2023, su cui si è formato il silenzio rigetto, non essendosi il Ministero pronunciato nel termine di 90 giorni.

La difesa erariale si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Alla camera di consiglio del 12.7.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il presente giudizio può essere definito in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti nei propri scritti.

I) Il ricorrente, titolare di licenza di porto d’armi per motivi di difesa personale, ha motivato la propria istanza facendo riferimento allo svolgimento della sua attività professionale di dottore commercialista ed amministratore di varie società, riferendo di dover portare con sé documenti importanti e valori significativi, che l’Amministrazione non ha tuttavia ritenuto integrare un rischio rilevante, con una valutazione che il Collegio condivide, in ragione dell’evidente genericità delle allegazioni a supporto, come tali inidonee a dimostrare la sussistenza di una situazione differenziata da quella in cui si trovano ampie fasce di popolazione.

In particolare, anche nel corso di svolgimento del procedimento amministrativo, malgrado le richieste dell’Autorità, il ricorrente non ha comprovato l’effettivo trasporto di valori e documenti idonei ad esporlo ad un potenziale rischio.

II) Per giurisprudenza costante, il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un'eccezione al normale divieto, ed essendo il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27.12.2017, n. 813, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 18.7.2017, n. 826, T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17.7.2017 n. 265, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10.7.2017, n. 8148). Considerato il limitato sindacato giurisdizionale di cui dispone nella presente materia, gli argomenti del ricorrente, come detto sforniti di adeguata documentazione a sostegno, non sono pertanto idonei ad inficiare le valutazioni dell’Amministrazione.

Quando l'uso delle armi è poi richiesto per difesa personale, il “bisogno” dell’arma non può essere provato sulla base della mera appartenenza ad una determinata categoria professionale, o dello svolgimento di una determinata attività economica (C.S., Sez. III, 7.1.2020, n. 65), come invece preteso dal ricorrente. Perfino a fronte di atti delittuosi subiti, che nel caso di specie non hanno peraltro avuto luogo, la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il diniego al porto d’armi per difesa personale, in relazione alla necessità di impedire l’innesco di una spirale in cui l’aumento, o il paventato pericolo di aumento, di reati contro la persona ed il patrimonio, possano alimentare una generalizzata diffusione delle armi, e condurre, da un lato, ad un ulteriore incremento di fatti che costituiscono turbativa della sicurezza pubblica, e dall'altro, ad un vero e proprio sovvertimento del principio per cui la difesa sociale è riservata ed affidata allo Stato (C.S., Sez. VI, 14.2.2007, n. 621, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 20.11.2018 n. 1101).

Poiché il monopolio dell'uso della forza per tutelare l'ordine pubblico spetta allo Stato e alle forze dell'ordine, la concessione di un porto d'armi costituisce pur sempre un'eccezione, dovendo correlarsi ad una necessità reale, e non ad un’opzione personale per situazioni meramente ipotetiche, richiedendosi la sussistenza di un “dimostrato bisogno”, ravvisabile solo qualora il richiedente si trovi in condizione di accertato effettivo, concreto ed attuale pericolo, non potendo il titolo essere rilasciato in mancanza di precisi elementi fattuali, sulla base di un'affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di un pericolo (T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 4.9.2018, n. 689).

III) Da ultimo, neppure la circostanza che in passato la licenza di porto d'armi per difesa personale sia stata rinnovata, assume rilievo ai fini dell’accoglimento del ricorso, non precludendo ciò all'Amministrazione la possibilità di operare opposte valutazioni a fronte di una nuova istanza, sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, purché basato su elementi istruttori adeguati, e su una motivazione accurata (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 7.10.2021, n. 850), come ha avuto luogo nel caso di specie.

L'art. 42, r.d. n. 773/1931, posto a fondamento del diniego impugnato, non prevede peraltro alcun aggravio motivazionale nel caso di mancato rinnovo del titolo, atteso che, come detto, pone in capo al richiedente la necessità di provare la sussistenza dell’eccezione alla regola generale, secondo cui la protezione dell'incolumità dei cittadini è demandata alle Forze dell'ordine (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 2.3.2022, n. 1430).

In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in considerazione dei pregressi rinnovi della licenza, che possono aver ingenerato nel richiedente il convincimento di potervi aspirare anche in futuro.

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