TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-10-22, n. 201902201

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2019-10-22, n. 201902201
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902201
Data del deposito : 22 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2019

N. 02201/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01150/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1150 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Parts &
Services, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F A e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

Guardia di Finanza – Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia – Ufficio Amministrazione – Sezione Acquisti, non costituita in giudizio;

nei confronti

Nuova Carrozzeria Sestese Srl, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di esclusione, comunicato in data 19 aprile 2019, prot. n. 0254509/2018 del 19.04.2019, con il quale è stata disposta l'esclusione del Consorzio Parts &
Services dalla procedura per l'affidamento in appalto per la gestione del servizio di carrozzeria per gli automezzi fino a 3,5 t. in dotazione ai comandi/reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza - durata 24 mesi. (C.I.G. 76935061FF) procedura indetta ed esperita dalla Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia;
- del Disciplinare di gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di carrozzeria per gli automezzi fino a 3,5 t. in dotazione ai comandi/reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza - durata 24 mesi, nella parte in cui dispone che “nel caso in cui l'offerente sia un Consorzio dovranno essere indicati i soggetti componenti il Consorzio che assumeranno di fatto il servizio e la loro quota parte che non dovrà eccedere i limiti della rispettiva fascia di classificazione. Stessa indicazione dovrà essere indicata in caso di R.T.I. per la quota parte che sarà assicurata da ciascuna impresa componente il raggruppamento. In tutti e due i casi la singola quota parte di ciascuna impresa che effettuerà di fatto il servizio non dovrà eccedere il limite della fascia di classificazione ad essa attribuita” (art.

9.5 lett. c);
- di ogni altro atto antecedente, conseguente o, comunque, connesso con gli atti impugnati, ancorché non conosciuto dalla ricorrente e avverso il quale si fa riserva di motivi aggiunti. - ad ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra elencati, ancorché non cognito;
- della eventuale Determina di aggiudicazione della Gara;
per la declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato e/o stipulando tra la società eventualmente aggiudicataria e l'Amministrazione resistente e per la condanna della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, della Stazione Appaltante al risarcimento in forma specifica, mediante riammissione del Consorzio Parts &
Services alla gara de qua, ovvero in subordine alla riedizione della gara, ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- degli atti impugnati con il ricorso principale e del provvedimento di aggiudicazione della gara del 5.6.2019 e dell’eventuale determina di aggiudicazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2019 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo per la Lombardia della Guardia di Finanza indiceva una gara d’appalto con procedura aperta per l’affidamento a terzi del servizio di carrozzeria per gli automezzi fino a 3,5 tonnellate, in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale.

Presentava offerta nella procedura il Consorzio Parts &
Services (di seguito, anche solo “Consorzio”), che era però escluso dalla gara per inosservanza dell’art.

9.5 lett. c) del disciplinare, che impone ai consorzi partecipanti alla gara di indicare la quota parte del servizio che sarà svolto da ciascun componente del consorzio stesso.

Contro il provvedimento di esclusione ed il citato articolo del disciplinare era proposto il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva.

In seguito ed a conclusione della procedura di gara, l’amministrazione adottava l’atto di aggiudicazione definitiva a favore della Nuova Carrozzeria Sestese Srl e contro tale ultimo provvedimento era notificato ricorso per motivi aggiunti, sempre con istanza cautelare.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio dell’11.7.2019 l’istanza cautelare era respinta con ordinanza della scrivente Sezione n. 856/2019, per insussistenza del periculum in mora .

Alla successiva pubblica udienza del 10.10.2019 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

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