TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-11-17, n. 201501719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-11-17, n. 201501719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501719
Data del deposito : 17 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00272/2014 REG.RIC.

N. 01719/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00272/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 272 del 2014, proposto da C E, C F, nella qualità di legali rappresentanti della Farmacia Giancotti delle Dr.sse E e F C S.n.c. e L L, rappresentate e difese dagli avvocati P L, G B, S L e L C ed elettivamente domiciliate in Catanzaro, via Schipani n. 10, presso lo studio dell’avv. M G T;

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. M R I ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via Michele Torcia n. 12/A, presso lo studio dell’avv. Elvira Ponte;

nei confronti di

- Comune di Belvedere Marittimo, in persona del Sindaco in carica;
- F Carlo, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Caratelli, Benedetto Carratelli e Lucio di Gioia e domiciliato presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

della deliberazione n. 3162 del 2 dicembre 2013 del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, che ha autorizzato il trasferimento della Farmacia del Dr. C F, 2a sede urbana del Comune di Belvedere Marittimo, dai locali di Piazza del Popolo n. 2 ai locali siti in via G. Fiorillo snc;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Cosenza e del dr. C F;

Vista l’ordinanza istruttoria n. 704 del 22 aprile 2015;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del 16 ottobre 2015 il Cons. G I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il dott. C F, titolare della seconda sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo, in data 29 agosto 2013 ha richiesto all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza il trasferimento del proprio esercizio dagli attuali locali, siti in piazza del Popolo n. 2, in altri ubicati in Via G. Fiorillo (senza numero civico).

In esito al procedimento, sulla base anche del parere favorevole espresso dal Comune di Belvedere Marittimo, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria ha emesso deliberazione n. 3162 del 2 dicembre 2013 autorizzando “ ...il trasferimento dei locali della Farmacia Dr. C F, 2^ sede urbana del Comune di Belvedere Marittimo, dagli attuali locali situi in Piazza del Popolo n.2 ai locali siti in Via G. Fiorillo snc ”.

Con ricorso notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Comune di Belvedere Marittimo e al dott. C F, depositato nella Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria il 24 febbraio 2014, le dottoresse E C, F C, nella qualità di legali rappresentanti della Farmacia Giancotti delle Dr.sse E e F C S.n.c., titolari di farmacia sita nel Comune di Belvedere Marittimo, e la dottoressa L L, titolare di altra farmacia nello stesso Comune, hanno impugnato la deliberazione che ha autorizzato il trasferimento, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si è costituita l’Azienda sanitaria intimata, deducendo l’infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

Si è costituito, altresì, il dott. C F che, ricostruita la vicenda e contestate le deduzioni avversarie, ha chiesto il rigetto del ricorso, col favore delle spese di causa.

2. Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2015, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata assegnata in decisione.

3. Con il primo motivo è dedotta la violazione dell’art. 11 del d.l. n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012 e incompetenza dell’organo dell’Azienda sanitaria.

Secondo le ricorrenti l’art. 11 del menzionato d.l. n. 1/2012 ha riservato ai comuni ogni potestà provvedimentale relativa all’istituzione, distribuzione e collocazione delle farmacie sul territorio, sottraendola alle autorità cui era precedentemente assegnata.

La censura è priva di fondamento.

L’art. 1, comma 4, legge 2 aprile 1968, n. 475 dispone che: “ Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell’ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri... ”.

L’art. 3, comma 1, della l.r. 9 aprile 1990 n. 18 attribuisce alle unità sanitarie locali (oggi aziende sanitarie) la competenza relativa al trasferimento dei locali della farmacia all’interno della sede farmaceutica.

L’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 prevede, tra l’altro, nuovi parametri ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni all’apertura di farmacie e attribuisce ai comuni l’individuazione delle sedi farmaceutiche. Nessuna delle norme contemplate nel decreto del 2012 riguarda le competenze previste dalle norme precedenti, sopra richiamate, relative al trasferimento dei locali delle farmacie nell’ambito della sede farmaceutica. Ne consegue che la competenza ad autorizzare il trasferimento dei locali resta assegnato alle aziende sanitarie (in questo senso, anche, Tar, Lombardia, Milano, sez.

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