TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2020-09-23, n. 202000906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza cautelare 2020-09-23, n. 202000906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000906
Data del deposito : 23 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2020

N. 00203/2020 REG.RIC.

N. 00906/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00203/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, Via Roma n. 443;


contro

il Ministero dell’Interno, la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6, sono per legge domiciliati;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo

- del decreto di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura di Palermo il 19.11.2019 e notificato il 21.11.2019,

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

del decreto di revoca delle misure di accoglienza della Prefettura di Palermo emesso il 19.11.2019 e notificato il 21.11.2019, nonché del provvedimento di conferma della Prefettura di Palermo del 30.04.2020 e notificato l’ 08.05.2020.


Visti il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi allegati;

Visto il decreto n. -OMISSIS-, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato ha accolto la relativa istanza, con ammissione in via provvisoria;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;

Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, e visto il relativo adempimento;

Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l’istanza cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Vista la nota con la quale la difesa erariale ha chiesto che la causa venisse posta in decisione senza discussione;

Visti gli articoli 55 e 63 ss. cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano;

Udito nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2020 il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
nessuno presente per le resistenti Amministrazioni, come da dichiarazione in atti (v. verbale di udienza);


Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti presentano profili di fumus boni iuris , avuto riguardo, in particolare, alla mancata valutazione dell’incidenza della patologia – quale risultante dalla relazione redatta da un centro specializzato nella presa in carico dei migranti – sulla condotta tenuta dal ricorrente;
nonché, alla correlativa idoneità della struttura prescelta a ospitare l’interessato;

Ritenuto, altresì, che:

- il ricorrente in atto risulta avere lo status di “richiedente asilo”, in quanto è documentata la pendenza di un ricorso al Tribunale di Palermo avverso il diniego di protezione internazionale (v., sotto tale profilo, Corte di Giustizia Unione Europea, sentenza della Grande Sezione, 12 novembre 2019, causa C --OMISSIS-);

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposto il riesame dell’atto impugnato da parte della Prefettura di Palermo, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione a cura dell’interessato, se anteriore, della presente ordinanza;

- essendo già fissata la data dell’udienza di trattazione del merito del ricorso, per il giorno 10 novembre 2020 – al fine di evitare che il predetto possa subire un pregiudizio irreparabile, avuto riguardo alle conseguenze derivanti dall’esecuzione della revoca delle misure di accoglienza – nelle more del disposto riesame va sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti;

Ritenuto inoltre che:

- non risulta depositato in atti il rapporto informativo richiesto alla Prefettura con la citata ordinanza n. -OMISSIS-, peraltro, già redatto dalla p.a. procedente (v. comunicazione depositata il 14 maggio 2020 dalla p.a.);

- si rende pertanto necessario acquisire dalla resistente Prefettura tale documento, con onere per l’Amministrazione di depositare telematicamente la documentazione richiesta, per mezzo dell’Avvocatura dello Stato che la rappresenta e difende, entro quindici giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, secondo le modalità e le regole tecniche del processo amministrativo telematico;

Ritenuto, pertanto, che va accolta l’istanza cautelare e, per l’effetto:

- va disposto il riesame dell’atto impugnato con il gravame aggiuntivo;

- nelle more, va sospesa l’efficacia del provvedimento impugnato;

- va confermata la data della discussione del ricorso nel merito;

- vanno disposti i suddetti incombenti istruttori;

- in ragione degli specifici profili della controversia, le spese della presente fase di giudizio possono compensarsi tra le parti.

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