TAR Brescia, sez. I, sentenza 2023-11-22, n. 202300855
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2023
N. 00855/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00312/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 312 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo, Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Bergamo, in persona del viceprefetto vicario emesso in data 04.03.2021, protocollo di uscita nr. 0018527 del 04.03.2021
- del decreto del Questore di Bergamo, cat. 061557/II/2020 - P.A.S.I.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bergamo, del Ministero dell'Interno e della Questura di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2023 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Nel 2014 il sig. -OMISSIS-, titolare di licenza di porto di fucile per uso venatorio, venne deferito all’A.G. per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e violazione di domicilio a seguito di querela sporta dalla persona offesa.
2. Conosciuti i fatti oggetto di querela, la Questura di Bergamo revocò il porto di fucile ritenendo che fossero venuti meno i requisiti di buona condotta necessari al mantenimento della licenza.
3. Dopo più di cinque anni dalla revoca , nel 2020, il sig. -OMISSIS- ha presentato alla stessa Questura di Bergamo l’istanza di “rinnovo/restituzione” della licenza, licenza che gli è stata negata in ragione: (a) del deferimento all’A.G. nel 2014 da parte dei carabinieri della Stazione di Erba per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone e violazione di domicilio: procedimento penale concluso con la remissione della querela; (b) dei precedenti ostativi a carico di familiare convivente; (c) della reiterazione di comportamenti violenti e litigiosi i cui procedimenti penali non sono giunti a conclusione per l’intervento di cause estintive del reato (remissione di querela).
4. Con ricorso amministrativo gerarchico del 6 novembre 2020, il sig. -OMISSIS- ha chiesto al Prefetto di Bergamo di annullare il decreto del Questore deducendo da un lato la carenza della motivazione, tenuto conto del fatto che il Questore non avesse specificato l’ostativo precedente di polizia né il familiare che ne fosse colpito; e, dall’altro, la perplessità della motivazione, dal momento che ad assumere rilevanza potenzialmente ostativa non fosse la pendenza di una querela ma la conflittualità sottesa, senza che fossero enunciati gli elementi di fatto concretamente orientanti nel verso dell’asserita conflittualità.
5. Il 4 marzo 2021, il Prefetto di Bergamo ha respinto il ricorso gerarchico sulla base delle stesse ragioni esposte nel decreto del Questore ma specificando che il familiare convivente è il figlio del ricorrente, il quale è stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Brescia, il 16 gennaio 2018, per detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, circostanza che legittimerebbe da sola il diniego o la revoca di autorizzazioni di polizia in materia di armi nei confronti del padre; la fattispecie di cui si tratta, si legge nella motivazione, sarebbe un caso emblematico della incompatibilità della