TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-10-28, n. 201000206
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Testo completo
N. 00206/2010 REG.SEN.
N. 00052/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2010, proposto da:
Emil -Trade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A M V e L E, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Trento, Via Calepina, n. 65
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, V B e G F, con domicilio presso la sede dell’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio
nei confronti di
Comune di Lavis, non costituito in giudizio
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta provinciale della P.A.T. n. 2922 di data 3.12.2009 di approvazione della seconda variante al P.R.G. del Comune di Lavis, pubblicata sul B.U.R. n. 52/I-II di data 22.12.2009, nella parte in cui ha previsto lo stralcio della destinazione R - aree per attrezzature per la mobilità ex art. 46 N.T.A. del P.R.G. introdotta dagli atti di adozione comunali e ripristinato la precedente destinazione urbanistica di area agricola di interesse primario, nonchè di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed in particolare:
- della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. espressa con nota di data 3.4.2009;
- della successiva valutazione tecnica del medesimo Servizio di data 8.7.2009;
- della nota a firma congiunta n. 10531/09 di data 29.10.2009 del Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie e del Servizio gestione strade della P.A.T. e della sua trasmissione con nota del Servizio urbanistica n. 10712/09 di data 4.11.2009.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2010 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 19 - 24.2.2010 e depositato il successivo il 10.3.2010, la società Emil - Trade S.r.l. ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, gli atti pianificatori ed i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui l’Organo tutorio provinciale, approvando con modifiche la seconda Variante ordinaria al P.R.G. di Lavis, ha stralciato la previsione comunale di un'area per attrezzature per la mobilità in località Nave S. Felice, finalizzata alla collocazione di una nuova stazione di servizio sulla p.f. 2707 C.C. Lavis di proprietà della ricorrente.
A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure:
1) violazione e falsa applicazione degli artt. art. 148 della L.p. 4.3.2008, n. 1, 40 e 41 della L.p. 5.9.1991, n. 22 - eccesso di potere per insussistenza e/o travisamento dei presupposti a preteso fondamento della mancata approvazione della variante n. 2;
2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e comunque carenza di istruttoria in ordine alla mancata valutazione dell’ipotesi progettuale alternativa di ingresso della galleria Trento nord formulata nel progetto preliminare.
Si è costituita in giudizio la Provincia, allegando l'infondatezza del ricorso, contrastando i dedotti motivi e chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
Alla pubblica udienza del 30 settembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Si premette in fatto, per una retta comprensione della vicenda, che, con deliberazione n. 73 del 30 ottobre 2008, il Consiglio comunale di Lavis provvedeva alla prima adozione di una variante al PRG, con la quale, tra l'altro, attribuiva alla p.f. 2707 di proprietà della società Emil - Trade, la destinazione R - aree per attrezzature per la mobilità ex art. 46 delle N.T.A. del PRG, per la collocazione di una nuova stazione di servizio.
Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, in sede di valutazione tecnica ex art. 148, comma 5, lett. a) della L.p. 4.3.2008, n. 1, richiamando il giudizio congiuntamente espresso in data 31 marzo 2009 dai Servizi Infrastrutture stradali e ferroviarie e Gestione strade della Provincia autonoma di Trento, riteneva la collocazione della nuova stazione di servizio in contrasto con i criteri tecnici stabiliti dal D.P.G.P. n. 2115 del 24.8.2001 e invitava il Comune a modificare l’introdotta previsione.
Con deliberazione n. 38 di data 11 giugno 2009 il Consiglio comunale di Lavis adottava definitivamente la variante confermando, peraltro, la vista destinazione R deliberata in prima adozione.
Con parere n. 1308 dell’8 luglio 2009 il Servizio Urbanistica ribadiva la precedente valutazione negativa, in ordine alla quale il Comune replicava articolatamente con nota di data 10 agosto 2009.
I Servizi Infrastrutture stradali e ferroviarie e Gestione strade, con ulteriore nota congiunta n. 1053 di data 28 ottobre 2009, evidenziavano come la previsione di un'area per impianto di distribuzione carburanti in località Nave San Felice in fregio alla S.S. 12 interferisse con il nuovo progetto preliminare relativo alla ferrovia Verona - Brennero, lotto 3, circonvallazione di Trento e Rovereto, per il potenziamento della linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero.
Con nota di data 12 novembre 2009, il Sindaco di Lavis replicava, contestando l’asserito mutamento, nel corso del procedimento istruttorio, dei rilievi provinciali.
La Giunta provinciale, con l’avversata deliberazione n. 2922 di data 3 dicembre 2009 approvava la variante al PRG, stralciando la previsione urbanistica attribuita all'area in questione dall’Amministrazione comunale in sede di adozione e ripristinando la preesistente destinazione ad area agricola.
2. Con il primo motivo Emil - Trade lamenta che la mancata approvazione della variante, come prevista dagli atti di adozione comunale, non risulterebbe conforme a quanto prevede l'articolo 41, comma 2, della L.p. 5.9.1991, n. 22: infatti, con riferimento a quanto prevede la lett. a) della ridetta disposizione, non sarebbe emersa alcuna effettiva incompatibilità tra la zonizzazione prevista in variante ed il PUP, posto che nel PUP di recente approvato con legge n. 5/2008 l'area della ricorrente ricade in quelle zone agricole bianche conformi quindi alla destinazione R approvata dagli atti di adozione comunale; inoltre, la vista zonizzazione sarebbe compatibile con l’allocazione già inserita nel PUP delle infrastrutture di collegamento ferroviario relative alla ferrovia Verona - Brennero (Lotto 3, Circonvallazione di Trento e Rovereto) di potenziamento della linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero; sostiene ancora la ricorrente che non potrebbe essere dedotto contrasto rispetto al progetto solo da ultimo individuato e come esposto a pericolo di pretesa interferenza nella nota n. 10531 di data 28 ottobre 2009 del Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie e del Servizio Gestioni strade, atteso che, in relazione a quanto previsto dal comma 2 lett. d) dell'art. 42 della L.p. n. 22/1991, il nuovo e diverso tracciato previsto dal progetto preliminare, cui fa riferimento la avversata nota congiunta, non assumerebbe alcun rilievo urbanistico, poiché non ancora recepito nella cartografia del PUP e tuttora privo delle approvazioni idonee a conferire allo stesso valore di dichiarazione di pubblica,