TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-10-28, n. 201000206

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2010-10-28, n. 201000206
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201000206
Data del deposito : 28 ottobre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00052/2010 REG.RIC.

N. 00206/2010 REG.SEN.

N. 00052/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2010, proposto da:
Emil -Trade S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti A M V e L E, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Trento, Via Calepina, n. 65

contro

Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, V B e G F, con domicilio presso la sede dell’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., non costituita in giudizio

nei confronti di

Comune di Lavis, non costituito in giudizio

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta provinciale della P.A.T. n. 2922 di data 3.12.2009 di approvazione della seconda variante al P.R.G. del Comune di Lavis, pubblicata sul B.U.R. n. 52/I-II di data 22.12.2009, nella parte in cui ha previsto lo stralcio della destinazione R - aree per attrezzature per la mobilità ex art. 46 N.T.A. del P.R.G. introdotta dagli atti di adozione comunali e ripristinato la precedente destinazione urbanistica di area agricola di interesse primario, nonchè di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale, conseguente ed in particolare:

- della valutazione tecnica del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della P.A.T. espressa con nota di data 3.4.2009;

- della successiva valutazione tecnica del medesimo Servizio di data 8.7.2009;

- della nota a firma congiunta n. 10531/09 di data 29.10.2009 del Servizio infrastrutture stradali e ferroviarie e del Servizio gestione strade della P.A.T. e della sua trasmissione con nota del Servizio urbanistica n. 10712/09 di data 4.11.2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2010 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 19 - 24.2.2010 e depositato il successivo il 10.3.2010, la società Emil - Trade S.r.l. ha impugnato, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, gli atti pianificatori ed i provvedimenti indicati in epigrafe, con cui l’Organo tutorio provinciale, approvando con modifiche la seconda Variante ordinaria al P.R.G. di Lavis, ha stralciato la previsione comunale di un'area per attrezzature per la mobilità in località Nave S. Felice, finalizzata alla collocazione di una nuova stazione di servizio sulla p.f. 2707 C.C. Lavis di proprietà della ricorrente.

A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. art. 148 della L.p. 4.3.2008, n. 1, 40 e 41 della L.p. 5.9.1991, n. 22 - eccesso di potere per insussistenza e/o travisamento dei presupposti a preteso fondamento della mancata approvazione della variante n. 2;

2) eccesso di potere per travisamento dei fatti e comunque carenza di istruttoria in ordine alla mancata valutazione dell’ipotesi progettuale alternativa di ingresso della galleria Trento nord formulata nel progetto preliminare.

Si è costituita in giudizio la Provincia, allegando l'infondatezza del ricorso, contrastando i dedotti motivi e chiedendo la reiezione dell’impugnazione.

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Si premette in fatto, per una retta comprensione della vicenda, che, con deliberazione n. 73 del 30 ottobre 2008, il Consiglio comunale di Lavis provvedeva alla prima adozione di una variante al PRG, con la quale, tra l'altro, attribuiva alla p.f. 2707 di proprietà della società Emil - Trade, la destinazione R - aree per attrezzature per la mobilità ex art. 46 delle N.T.A. del PRG, per la collocazione di una nuova stazione di servizio.

Il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, in sede di valutazione tecnica ex art. 148, comma 5, lett. a) della L.p. 4.3.2008, n. 1, richiamando il giudizio congiuntamente espresso in data 31 marzo 2009 dai Servizi Infrastrutture stradali e ferroviarie e Gestione strade della Provincia autonoma di Trento, riteneva la collocazione della nuova stazione di servizio in contrasto con i criteri tecnici stabiliti dal D.P.G.P. n. 2115 del 24.8.2001 e invitava il Comune a modificare l’introdotta previsione.

Con deliberazione n. 38 di data 11 giugno 2009 il Consiglio comunale di Lavis adottava definitivamente la variante confermando, peraltro, la vista destinazione R deliberata in prima adozione.

Con parere n. 1308 dell’8 luglio 2009 il Servizio Urbanistica ribadiva la precedente valutazione negativa, in ordine alla quale il Comune replicava articolatamente con nota di data 10 agosto 2009.

I Servizi Infrastrutture stradali e ferroviarie e Gestione strade, con ulteriore nota congiunta n. 1053 di data 28 ottobre 2009, evidenziavano come la previsione di un'area per impianto di distribuzione carburanti in località Nave San Felice in fregio alla S.S. 12 interferisse con il nuovo progetto preliminare relativo alla ferrovia Verona - Brennero, lotto 3, circonvallazione di Trento e Rovereto, per il potenziamento della linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero.

Con nota di data 12 novembre 2009, il Sindaco di Lavis replicava, contestando l’asserito mutamento, nel corso del procedimento istruttorio, dei rilievi provinciali.

La Giunta provinciale, con l’avversata deliberazione n. 2922 di data 3 dicembre 2009 approvava la variante al PRG, stralciando la previsione urbanistica attribuita all'area in questione dall’Amministrazione comunale in sede di adozione e ripristinando la preesistente destinazione ad area agricola.

2. Con il primo motivo Emil - Trade lamenta che la mancata approvazione della variante, come prevista dagli atti di adozione comunale, non risulterebbe conforme a quanto prevede l'articolo 41, comma 2, della L.p. 5.9.1991, n. 22: infatti, con riferimento a quanto prevede la lett. a) della ridetta disposizione, non sarebbe emersa alcuna effettiva incompatibilità tra la zonizzazione prevista in variante ed il PUP, posto che nel PUP di recente approvato con legge n. 5/2008 l'area della ricorrente ricade in quelle zone agricole bianche conformi quindi alla destinazione R approvata dagli atti di adozione comunale;
inoltre, la vista zonizzazione sarebbe compatibile con l’allocazione già inserita nel PUP delle infrastrutture di collegamento ferroviario relative alla ferrovia Verona - Brennero (Lotto 3, Circonvallazione di Trento e Rovereto) di potenziamento della linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero;
sostiene ancora la ricorrente che non potrebbe essere dedotto contrasto rispetto al progetto solo da ultimo individuato e come esposto a pericolo di pretesa interferenza nella nota n. 10531 di data 28 ottobre 2009 del Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie e del Servizio Gestioni strade, atteso che, in relazione a quanto previsto dal comma 2 lett. d) dell'art. 42 della L.p. n. 22/1991, il nuovo e diverso tracciato previsto dal progetto preliminare, cui fa riferimento la avversata nota congiunta, non assumerebbe alcun rilievo urbanistico, poiché non ancora recepito nella cartografia del PUP e tuttora privo delle approvazioni idonee a conferire allo stesso valore di dichiarazione di pubblica, trovandosi esso allo stato di mero progetto preliminare in attesa di valutazione di impatto ambientale.

Al riguardo, osserva il Collegio che la critica prioritariamente mossa dalla ricorrente al provvedimento provinciale di approvazione con modifiche della variante PRG di Lavis è quella di aver introdotto, mediante lo stralcio della zonizzazione R - aree per attrezzature per la mobilità ed il ripristino della precedente destinazione ad area agricola, una innovazione sostanziale del piano regolatore, tale quindi da infrangere i limiti legali allo “ ius variandi ” della Giunta provinciale.

In proposito, va anzitutto evidenziato che, in concomitanza con la riforma ordinamentale istitutiva delle Comunità di Valle, la nuova legge urbanistica provinciale n. 1/2008 ha significativamente limitato, rispetto al precedente ordinamento di cui alla L.p. n. 22/1991, siffatta facoltà dell’Organo tutorio, prevedendo all’art. 32, comma 3, che “in sede di approvazione possono essere apportate al piano esclusivamente le modifiche indispensabili per assicurare la sua compatibilità con il piano urbanistico provinciale e con il piano territoriale della comunità”.

Peraltro, la norma di diritto intertemporale di cui all'art. 148, comma 4, della ridetta L.p. n. 1/2008 ha stabilito che “fino alla data di approvazione del primo piano territoriale della comunità i comuni possono approvare varianti ai piani regolatori generali con le procedure previste dalla legge provinciale n. 22 del 1991..”.

Dunque, la variante in questione soggiace ancora alle procedure del regime transitorio e quindi all'art. 41, comma 2 della richiamata L.p. n. 22/1991, secondo cui in sede di approvazione del Piano regolatore generale (e delle varianti allo stesso) da parte della Giunta provinciale “possono essere apportate al Piano, anche su parere della CUP o del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del Piano stesso ed i criteri di impostazione, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare: a) il rispetto delle previsioni del piano urbanistico provinciale, del piano comprensoriale di coordinamento e delle norme di legge……….d) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Provincia”.

La vista disposizione di legge rende quindi palese tramite l'uso della congiunzione “nonché” che l’Organo tutorio è egualmente autorizzato ad introdurre due possibili modifiche ai piani adottati sottoposti al suo esame;
che, inoltre le seconde e, cioè, quelle indispensabili ai fini elencati ai punti a) e seguenti, non sono soggette al limite di non mutare le caratteristiche essenziali del piano ed i suoi criteri di impostazione che connota, invece, riduttivamente la possibilità di modifiche non sostanziali del primo tipo (T.R.G.A. Trento 30.1.2009, n. 47).

Nella specie, l’Organo tutorio, seguendo il parere del Servizio Urbanistica, ha stralciato l'area R dalla variante al P.R.G. di Lavis, adducendo a giustificazione non tanto la sussistenza di vincoli di destinazione posti dal P.U.P., quanto piuttosto la concorrente circostanza che la nuova area - individuata dalla variante n. 2 per la collocazione di servizi di distribuzione di carburante - determina “interferenza con il preliminare relativo alla ferrovia Verona - Brennero, Lotto 3, Circonvallazione di Trento e Rovereto, per il potenziamento della linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero, attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale, che prevede di interessare la particella fondiaria in questione con l’imbocco nord della galleria Trento II”.

Peraltro, il riferito intervento provinciale non pare al Collegio rivesta i caratteri di una modifica “sostanziale” nell’accezione del termine fornita dalla stessa legge urbanistica provinciale n. 22/91, sia dal punto di vista quantitativo (in rapporto alla variante nel suo complesso), che da quello tipologico.

Su tale ultimo aspetto, se è vero che, secondo il P.U.P. vigente l’area risulta bianca, ovvero da insediare, e che pertanto la stralciata destinazione ad attrezzature per la mobilità non era di per sé incompatibile con la ridetta superiore previsione urbanistica, va in ogni caso rilevato che l’area della ricorrente ricadeva in area agricola di interesse primario sia nel precedente Piano Urbanistico Provinciale (L.p. 9.11.1987, n. 26), sia nella sua variante 2000 (L.p. 7.8.2003, n. ) e che una conforme destinazione urbanistica era assegnata alla suddetta area anche in sede di prima adozione dell’ultima variante al P.U.P., essendo stata essa egualmente catalogata fra le “aree agricole di pregio” dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 2402 del 17.11.2006.

In disparte il fatto che il fondo in questione, a differenza di quelli circostanti, risulta privo di colture agricole pregiate e allo stato incolto, come si evince dalla documentazione in atti (doc. 12C di parte ricorrente, tav. 17.06.02a), alcun rilievo può avere la circostanza che la ridetta classificazione non sia stata, poi, confermata dalla deliberazione n. 1959 del 7.9.2007 di successiva adozione del nuovo P.U.P. (definitivamente approvato con L.p. 27.5.2008, n. 5), atteso che la declassificazione delle particelle della ricorrente da aree agricole di pregio a zona bianca altro non significa se non l’esclusione del previo vincolo per la programmazione subordinata rimessa alla discrezionale scelta del Comune, ferma ogni diversa valutazione da parte dell’Organo tutorio nei visti limiti legali dello “ ius variandi ”.

In particolare, dal quadro sopra esposto emerge che, dopo il provvedimento provinciale di approvazione con modifiche d'ufficio della variante al P.R.G. del Comune di Lavis, l'area in parola è ritornata in agricola primaria, senza, tuttavia, che ciò denoti una conclamata discrasia tipologica tra le previsioni del nuovo P.U.P. del 2008 e l'approvata variante.

Neppure si ravvede la denunciata compatibilità della destinazione R approvata dagli atti di adozione comunale con il tracciato, definito parietale in sinistra idrografica della valle dell'Adige, nell'ambito del corridoio del Brennero relativamente al progetto di alta capacità promosso da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., assentito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2264 del 17 settembre 2003 e già inserito nel sistema insediativo e infrastrutturale del P.U.P.

Premesso che il potenziamento della linea ferroviaria Verona - Brennero rientra tra le opere strategiche individuate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), ai sensi delle disposizioni previste dalla L. 21.12.2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), a fronte della complessità di realizzazione dell’opera, che ricade quasi interamente in galleria, R.F.I. e P.A.T. hanno sottoscritto nel febbraio 2007 un accordo per la costituzione di un gruppo tecnico misto incaricato di predisporre un nuovo progetto preliminare del tratto trentino del collegamento ferroviario del Brennero, atto a perfezionare il tracciato inserito nel P.U.P.

Ora, per quanto riguarda le reti per la mobilità, l'art. 41, comma 2 delle N.d.A. del Piano approvato con L.p. n. 5/2008, prevede che “la relazione illustrativa del PUP descrive i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi”.

In proposito, va puntualizzato che il Piano urbanistico provinciale, non è solo uno strumento di vincoli, quanto la sintesi di una lettura estesa del territorio trentino che contiene numerosi dati, informazioni, criteri, orientamenti che vanno specificamente assunti nella redazione dei piani locali;
questi devono rispondere alle singole problematiche affrontate dal PUP con un livello di affinamento ulteriore. Va da sé, quindi, che la conformità al piano provinciale non è solo riferita ai vincoli fisici, ma anche alla filosofia dei contenuti, cioè a quel complesso di azioni e comportamenti finalizzati alla qualità urbanistica e ambientale del sistema insediativo e infrastrutturale della Provincia di Trento.

Risulta dunque evidente che, anche per effetto di quanto previsto dall'art. 48 delle ridette N.d.A., la posizione della deducente deve essere esaminata alla luce della richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 2897 del 7.11.2008 di “approvazione degli elaborati progettuali preliminari e di fattibilità, redatti a cura dell'apposito gruppo misto di progettazione costituito da tecnici di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della Provincia autonoma di Trento, in base all'accordo sottoscritto in data 26 febbraio 2007 tra la Provincia autonoma di Trento e la società Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I. S.p.A.) ed avente per oggetto la predisposizione della progettazione preliminare del nuovo lotto 3 - circonvallazione di Trento e Rovereto e dello studio di fattibilità delle tratte di completamento ricadenti nel territorio della provincia di Trento, inserite nel progetto di potenziamento della Linea di accesso Sud alla Galleria di base del Brennero, sull'asse ferroviario Monaco Verona tra Fortezza e Verona - tratto trentino”.

Il visto progetto, di indubbio rilievo transnazionale, è il risultato dell'approfondimento del precedente progetto preliminare del 2003 e la nuova proposta di tracciato, peraltro orientata a sostituire quella appunto approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2264/2003, ha così permesso all’Organo tutorio di esercitare la facoltà - riconosciuta dall’art. 41, comma 2, lett. d) L.p. n. 22/1991, applicabile in forza della già vista norma transitoria di cui all'art. 148, comma 4, della L.p. n. 1/2008 - di introdurre nel PRG quelle modifiche, anche sostanziali, atte a garantire una “razionale e coordinata sistemazione” dell’opera.

Dunque, secondo quanto previsto dalla richiamata disposizione, ogni iniziativa pianificatoria di livello comunale che possa interferire nella realizzazione di un progetto di interesse nazionale, la cui complessa procedura di approvazione si trovi in itinere , può essere inibita dalla Giunta provinciale, che è nella specie autorizzata a modificare i piani urbanistici adottati sottoposti al suo esame.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso potrebbe essere già disatteso, essendo stato dimostrato che il disposto stralcio trova base e ragione nell’applicazione della vista normativa, che regge il provvedimento in via del tutto autonoma e distinta, a prescindere dalla validità o meno dei motivi di assunto contrasto della obliterata destinazione R con le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 del 24 agosto 2001 in materia di criteri per la localizzazione di stazioni di rifornimento di carburanti, espressi dai Servizi Infrastrutture stradali e ferroviarie e Gestione strade con nota di data 31 marzo 2009 ed egualmente condivisi dalla Giunta provinciale in seno all’avversata deliberazione n. 2922/2009.

Infatti, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di poter aderire“…l’atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo congruamente.” (cfr. T.R.G.A. Trento n. 202/2008;
T.R.G.A. Bolzano, n. 82/2002;
Cons. Giust. Amm. Sic. n. 9/1999).

In ogni caso, non persuade, sotto altro profilo, l’ulteriore osservazione della ricorrente, secondo cui il diverso tracciato previsto dal nuovo progetto preliminare sarebbe privo di rilievo urbanistico, sia perché non ancora recepito nella cartografia del PUP, sia perché ancora allo stato di mero progetto preliminare in attesa di valutazione di impatto ambientale.

Al riguardo, si osserva che, nell’ambito la procedura di valutazione dell'impatto ambientale assegnata dal D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 alla competenza dello Stato e disciplinata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per la V.I.A. delle grandi opere, l'Amministrazione provinciale ha anticipato la fase istruttoria a livello locale finalizzata all'espressione del parere della Giunta provinciale previsto dall'articolo 22 bis, comma 4, della L.p. 29.8.1988, n. 28, da rilasciarsi nell'ambito della procedura di V.I.A. nazionale.

Nel febbraio 2009 il progetto denominato “Ferrovia Verona Brennero - Progetto preliminare nuovo lotto 3 circonvallazione di Trento e Rovereto e studio di fattibilità delle tratte di completamento in Trentino”, ricadente nel territorio provinciale a partire dal Comune di Giovo, passando per Lavis, Trento, Rovereto e fino ad Avio, è stato depositato presso la competente Unità organizzativa per la V.I.A. dell'APPA (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente), per la richiesta dei pareri ai comuni e ai servizi provinciali competenti e la convocazione della conferenza illustrativa, ai sensi delle richiamate disposizioni provinciali in materia di V.I.A.

Nel novembre 2009 il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio ha espresso il parere di competenza sul progetto, già positivamente valutato sotto il profilo paesaggistico anche dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico ambientale nell'ottobre 2009.

D’altra parte, anche la R.F.I. ha trasmesso nell’aprile 2009 i nuovi elaborati de1 progetto preliminare al Ministero dei Trasporti per la successiva valutazione del C.I.P.E. e nel dicembre 2009 al Ministero dell'Ambiente per l'avvio della procedura di V.I.A. nazionale.

Ne deriva che, sulla base di una coordinata lettura degli artt. 41, comma 2, lett. d) L.p. n. 22/91 e 48 delle norme di attuazione del PUP, va esclusa in radice la possibilità di riconoscere una destinazione R - aree per attrezzature per la mobilità – al fondo di proprietà della ricorrente, sia per effetto dell’incidenza delle nuove previsioni di variazione del tracciato ferroviario di cui alla richiamata deliberazione della Giunta provinciale n. 2987/2008, anche in relazione dell’indicata procedura di V.I.A. in itinere , sia per le ragioni di carattere sostanziale connesse al rilievo urbanistico del progetto della nuova ferrovia del Brennero.

Infatti, è del tutto evidente che nella ponderazione dei diversi interessi in gioco, quello nazionale volto a promuovere la “ragionevole e coordinata sistemazione” della grande opera in parola, senza creare nuovi ed ulteriori motivi di interferenza alla realizzazione della stessa, risulti scontatamente prevalente rispetto all’interesse azionato dal privato.

In definitiva, l’applicazione della ricordata normativa non poteva che indurre il disposto stralcio ancorato al riconoscimento dell’esistenza del presupposto in fatto, nella specie integrato dal nuovo progetto preliminare “Direttrice Brennero Quadruplicamento Fortezza - Verona: Lotto 3 - Circonvallazione di Trento e Rovereto e Studio di fattibilità delle tratte di completamento in Trentino”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2897 del 7.11.2008.

Il primo motivo di ricorso va perciò disatteso.

3. Con il secondo mezzo di impugnazione la ditta Emil - Trade lamenta che i pareri tecnici espressi in sede provinciale e la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2922/2009 che li ha recepiti muoverebbero da una generica definizione di “interferenza” tra il progetto preliminare di tracciato ferroviario e la destinazione ad “attrezzature per la mobilità” prevista sull'area della ricorrente, che non troverebbe conferma ad una valutazione effettiva del progetto stesso;
infatti, esso, secondo l’istante, già prevedrebbe due soluzioni per l’ingresso in galleria ed esse presenterebbero impatti assai diversi rispetto alle possibilità di utilizzo della particella in questione: in particolare, la seconda alternativa parrebbe escludere interferenze rilevanti con la previsione di insediamento di una stazione di carburanti sulla p.f. 2707, atteso che la proprietà verrebbe attraversata da una galleria sotterranea, il cui ingresso sarebbe posto circa 100 m. a monte della stessa.

Detto ordine di idee non è condivisibile.

Al visto rilievo la Provincia ha replicato, sottolineando come il primo tratto della galleria sarebbe eseguito con uno scavo a sezione aperta e successivamente con un ritombamento a opera conclusa, con la conseguenza che tutte le aree a ridosso degli imbocchi e per il tratto interessato dalla galleria saranno oggetto di scavo.

In proposito, il Collegio deve rilevare che, a prescindere dalla soluzione che verrà adottata, entrambe le ipotesi allo stato ancora al vaglio (cfr. doc. 12C di parte ricorrente, tav. 17.06.02b e tav. 17.06.02c) si palesano, in relazione alla situazione dei luoghi, ictu oculi incompatibili con la presenza di qualsivoglia impianto in loco e dunque anche di quello di distribuzione carburanti.

4 . Per le considerazioni sopra esposte, resta confermata la legittimità dei provvedimenti impugnati ed il ricorso deve quindi essere respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della vicenda sopra definita.

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