TAR Salerno, sez. I, decreto decisorio 2010-05-14, n. 201006707
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 06707/2010 REG.DEC.
N. 01932/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
Sul ricorso numero di registro generale 1932 del 1995, proposto da:
Soc.Asi-Dev Ecologia S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. A C, R M, con domicilio eletto presso A C Avv. in Salerno, c/o Segreteria Tar;
contro
Ministero Per i Beni Culturali e Ambientali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Salerno, corso Vittorio Emanuele N.58;Soprintendenza B.A.A.A.S. Sa-Av;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Comune Ariano Irpino, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Palma, con domicilio eletto presso Giuseppe Palma Avv. in Salerno, V. Incagliati N.2 c/o Avv. Caliulo;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, IMPUGNAZIONE DECRETO DI IMPOSIZIONE DI VINCOLO ARCHEOLOGICO.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall'art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall'art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 7 luglio 1995;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;