TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2009-02-03, n. 200900077
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Testo completo
N. 00077/2009 REG.SEN.
N. 00301/1991 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 301 del 1991, proposto da:
AR SE, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso Antonio Romano, in Lamezia Terme, via Anile, n. 3;
contro
Prefettura di Cosenza, in persona del Prefetto in carica;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. Da Fiore;
-del decreto del Prefetto della Provincia di Cosenza n. di prot. 2119/6.10 del 28.12.1990, notificato il 12.2.1991, con il quale gli veniva fatto divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefetto di Cosenza;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 19/11/2008, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato in data 22.2.1991 e depositato in data 28.1.1991, il ricorrente impugnava l’epigrafato provvedimento, dispositivo del divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, fondato sulla nota n.034382/2-1-P del 13.10.1990 del Comando Compagnia Carabinieri di Rogliano, da cui risultava che il ricorrente, con vari procedenti penali a carico, sarebbe stato deferito presso la Pretura Circondariale di Cosenza per omessa custodia di armi,