TAR Venezia, sez. II, sentenza 2022-11-22, n. 202201777
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Testo completo
Pubblicato il 22/11/2022
N. 01777/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01387/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1387 del 2021, proposto da
M V L, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e L Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G S in Treviso, v.le F.lli Cairoli, n. 15;
contro
Comune di Treviso, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Veneto, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 2381 del 10.09.2009 (resa nei ricorsi R.G. n. 1412/2006, n. 2172/2006 - divenuta definitiva a seguito della dichiarazione estinzione per perenzione del giudizio d'appello - Cons. Stato R.G. n. 8821/2009, di cui al Decreto presidenziale n. 1123 del 08.10.2015, confermato a seguito di opposizione con ordinanza del Consiglio di Stato n. 1400 del 28.03.2017, con cui il Comune di Treviso è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della signora L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Treviso;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dottoressa M V L deduce di essere proprietaria e residente in un edificio sito nel centro storico di Treviso che si affaccia sulla corte urbana di San Parisio. La proprietà si compone di un’unità immobiliare ad uso commerciale sita al pianterreno e di due appartamenti posti al primo ed al secondo piano.
In origine, del compendio immobiliare faceva parte anche un’area scoperta di 124 metri quadri, posta all’interno della corte, che la ricorrente utilizzava come area di parcheggio.
L’area scoperta è stata espropriata con decreto del 27 febbraio 2007 dal Comune di Treviso per effettuare lavori di riqualificazione della piazza.
La ricorrente ha ottenuto per l’espropriazione l’indennità di € 103.100,00, liquidata a seguito dell’esperimento della procedura di cui all’art. 21 D.P.R. 327/2001, di cui € 30.700,00 per la svalutazione complessiva dell’immobile derivante dall’espropriazione.
Con sentenza n. 2381 del 10.09.2009, passata in giudicato, questo T.A.R., accertata l’illegittimità degli atti della procedura espropriativa, ha accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita della proprietà dei posti auto, formulata dalla ricorrente in via subordinata, così statuendo: “Il Comune è condannato al risarcimento del danno eccedente le somme già corrisposte a titolo di indennità di espropriazione, in relazione a deprezzamento subito dagli immobili principali (rispetto ai quali i posti-auto costituivano, quanto meno in punto di fatto, bene di natura pertinenziale)” .
Per l’effetto stabiliva che, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm., il Comune formulasse “un’offerta che tenga conto della diminuzione di valore sia di immobili residenziali, sia di esercizi commerciali –con riferimento ai valori di mercato degli immobili nel centro di Treviso, dentro le mura – determinata dall’ablazione della proprietà di superfici destinate a parcheggio a servizio, nel caso di specie, di alloggio ed esercizio commerciale (comparando, così, il valore di mercato di detti immobili dotati di garage e/o di posto-auto, con quello di immobili privi degli stessi). L’offerta dovrà, altresì, considerare il fatto che, nel caso di specie, i posti-auto erano tre, e quindi valutare la perdita di valore di alloggio con annesso esercizio commerciale prima dotato di tre posti-auto e poi priva degli stessi.
L’offerta andrà comunicata alla parte vittoriosa entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se più tempestiva, della presente sentenza, fermo restando che, in caso di mancato accordo, l’interessata potrà adire questo G.A. ai sensi dell’art. 27, comma 1, n. 4) del r.d. n. 1054/24 (come specificato nell’art. 35, comma 2 citato).”.
Il Comune, in esecuzione del giudicato, ha offerto alla ricorrente la somma complessiva di € 21.254,28, di cui:
- € 18.311,00, pari ai due terzi della somma corrispondente alla diminuzione di valore (pari a € 27.466,59) delle tre unità immobiliari in conseguenza dell’illegittima ablazione dei posti auto (il residuo terzo essendo già stato corrisposto quale voce dell’indennità di espropriazione quantificata dalla Commissione provinciale);
- € 2.943,22 a titolo di interessi sulla somma di € 18.311,06, decorrenti dal 2007.
La ricorrente non ha accettato l’offerta, ritenendola irrisoria ed elusiva dei criteri enunciati nel giudicato. In particolare, lamenta che il Comune, avrebbe ridotto di un terzo il danno da deprezzamento risarcibile, violando il dictum giudiziale nella parte in cui imponeva di risarcire l’intero danno da deprezzamento degli immobili di cui i tre posti auto costituivano pertinenza. Inoltre, la violazione del giudicato risiederebbe anche nell’aver assunto come parametro per il calcolo del valore di mercato delle tre unità immobiliari i valori OMI e non i valori di mercato, e nella sottostima della percentuale di deprezzamento da essi subito per la perdita dei posti auto.
A supporto delle proprie doglianze ha depositato una relazione tecnica, nella quale il compendio immobiliare è stimato nel valore di € 1.200.000,00 (pari a 4.000,00 mq), il deprezzamento del medesimo per effetto dell’ablazione dei posti auto pertinenziali è stimato nel 20% del valore e, dunque, il danno risarcibile corrisponderebbe all’importo di € 240.000,00.
Si è costituito in giudizio il Comune di Treviso contestando integralmente le avverse pretese.
Entrambe le parti hanno chiesto disporsi CTU.
Con ordinanza n. 462 del 18 marzo 2022 è stata disposta CTU per la determinazione della “diminuzione del valore di mercato di ciascuno degli immobili di proprietà della ricorrente derivante dalla illegittima espropriazione delle superfici destinate a parcheggio a servizio di alloggio ed esercizio commerciale”.
Il CTU, all’esito di un sopralluogo, ha individuato le caratteristiche degli immobili, descrivendone l’ubicazione, lo stato di conservazione, l’esistenza di vincoli. Ha proceduto alla verifica delle superfici delle singole unità immobiliari. Ha, poi, effettuato una stima del "più probabile valore di mercato" avendo riguardo, così come richiesto nel quesito, alle transazioni avvenute nei tre anni precedenti e nei tre successivi all’epoca dell’esproprio (27/02/2007), nonché tenendo conto dei valori commerciali praticati ed ottenibili in loco nell’anno 2007, per dodici beni immobili aventi caratteristiche analoghe a quelli oggetto di controversia situati nel centro di Treviso, dentro le mura e muniti o privi di posto auto. I valori presi a riferimento derivano da dodici atti di compravendita stipulati nel periodo cha va dal 2004 al 2010. I valori ottenuti sono stati resi omogenei rispetto alle unità immobiliari in esame sia in ordine allo stato e grado di manutenzione della stessa che ad altri elementi, intrinseci ed estrinseci, atti a consentire la determinazione della stima medesima alla data del 27/02/2007.
All’esito della disamina, il consulente ha quantificato il deprezzamento complessivo delle unità immobiliari derivante dalla perdita dei posti auto in € 79.109,35 €. (settantanovemilacentonove/35) pari ad € 15.066,41 per l’unità commerciale, € 38.201,55 per l’unità residenziale al primo piano ed € 25.841,39 per l’unità residenziale al secondo piano.
Da tale somma, ha detratto gli importi già corrisposti dal Comune a titolo di indennità di espropriazione per la medesima voce di danno, ottenendo l’importo di € 48.409,35 sul quale ha calcolato la rivalutazione e gli interessi legali alla data del 30/04/2022 che ammontano ad € 22.281,64 per un totale di € 70.690,09.
Ha poi quantificato il danno per l’ipotesi in cui non si ritenga sussistente alcuna servitù di uso pubblico sull’area espropriata, che è di € 98.886,68, somma che, decurtata dell’indennità di espropriazione per la medesima voce di danno (30.700 euro) è di € 68.186,68. Su tale importo ha calcolato la rivalutazione e gli interessi legali alla data del 30/04/2022 che ammontano ad € 99.571,30.
Entrambe le parti hanno, sia pure in diversa misura, contestato l’esito della consulenza con gli scritti difensivi depositati in vista dell’udienza di decisione del merito.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 22 settembre 2022.
DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
La somma offerta dal Comune alla ricorrente in esecuzione dell’ottemperanda sentenza è stata calcolata sulla base delle quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle entrate che, tuttavia, non costituiscono fonte tipica di prova del valore di mercato dei beni immobili.
Secondo costante giurisprudenza, pertanto, esse nell'ambito dei processi estimativi, “non possono intendersi sostitutive della stima puntuale, in quanto forniscono indicazioni di valore di larga massima;” (Cassazione civile sez. trib., 26/01/2021, n.1580, secondo cui le quotazioni OMI “esprimono un intervallo di valore tra un minimo ed un massimo per unità di superficie,