TAR Bari, sez. III, sentenza 2020-11-19, n. 202001474
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Testo completo
Pubblicato il 19/11/2020
N. 01474/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00518/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 518 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G O, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente p. t., rappresentata e difesa dall'avvocato R P B, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune di Stornara, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;
nei confronti
Parco Eolico Ascoli S.r.l., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avvocato M D D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Amato in Bari, via Emanuele Mola 34;
per l'annullamento
dei seguenti atti: 1) il provvedimento, emanato in data 19.2.2020 dalla Parco Eolico Ascoli S.r.l., di stato di consistenza e immissione in possesso dei suoli di proprietà del sig. -OMISSIS-, riportati in catasto al foglio 13, particella 141, estesa 2610 mq, mediante i tecnici incaricati dalla società resistente, geom. Emanuele -OMISSIS- e geom. -OMISSIS-; 2) il decreto di occupazione d’urgenza prot. n. 00006 del 14/01/2020 emesso dal dirigente del Servizio gestione opere pubbliche della Regione Puglia, in favore di Parco Eolico Ascoli S.r.l., mai comunicato né notificato al ricorrente; 3) la delibera di Giunta ( rectius : determina dirigenziale) n. 202 della Regione Puglia, emanata in data 12.12.2018 e rilasciata in favore della società Inergia, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico in provincia di Foggia e, precisamente, nel territorio del Comune di Stornara denominato “ Posticciola Ampliamento ”, in seguito volturata in favore della società Parco Eolico Ascoli, con delibera della Regione Puglia n. 168 del 13.9.2019; 4) tutti gli atti connessi e correlati, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Parco Eolico Ascoli S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Orazio Ciliberti nell'udienza del giorno 18 novembre 2020, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 del D.L. n. 137/2020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - Il ricorrente, proprietario di un suolo situato nel Comune di Stornara (Fg), località “Contessa”, distinta in catasto al foglio 13, particella 141, riceveva dalla Parco Eolico Ascoli S.r.l., in data 18.2.2020, una raccomandata a mano, ad oggetto “ lavori di realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico della potenza elettrica di 18 MW sito in agro del Comune di Stornara (FG) – denominato POSTICCIOLA AMPLIAMENTO - e relative opere di connessione ”. La società Parco Eolico Ascoli, con la detta nota, avvisava il ricorrente dell’esecuzione del decreto di occupazione di urgenza, con offerta di indennità provvisoria e avviso di sopralluogo per la redazione di uno stato di consistenza, previa immissione in possesso anticipata per il giorno 19.2.2020, alle ore 11.30. Alla data prestabilita, si recavano sul suolo oggetto di immissione in possesso i tecnici incaricati dalla società Parco Eolico Ascoli, al fine di compiere il rilievo di consistenza e la relativa immissione in possesso, alla presenza del ricorrente, il quale rilasciava una dichiarazione, in calce al verbale dello stato di consistenza e immissione in possesso, con cui eccepiva l’illegittimità e la nullità degli atti del procedimento espropriativo. Di poi, il ricorrente, in data 20.2.2020, produceva una propria nota con la quale contestava la quantificazione dell’indennità provvisoria, la nullità e l’illegittimità della procedura espropriativa, nonché il fatto che lo stesso ricorrente avesse già da tempo presentato un progetto, ottenendone l’autorizzazione dalla società Terna, per un impianto fotovoltaico della potenza di 56,513 MW da collocare sugli stessi terreni di sua proprietà.
Insorge, dunque, il sig. -OMISSIS-, con il ricorso notificato il 12.5.2020 e depositato il 26.5.2020, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 16 e 17 del D.P.R. n. 327 del 2001, violazione e falsa applicazione dell’art. 21-octies legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e del procedimento amministrativo; 2) violazione degli artt. 1, 3, 6, 7, 8, 10 e della legge n. 241/1990, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, difetto assoluto di motivazione, arbitrarietà e contraddittorietà.
Con successive memorie, il ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.
Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successive memorie, la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Si costituisce anche la società Parco Eolico Ascoli, chiedendo la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 365 del 19.6.2020, questa Sezione dispone incombenti istruttori e accoglie la domanda cautelare, ex art. 55 comma 10 c.p.a., fissando l’udienza di merito.
All’udienza del 18 novembre 2020, tenutasi in modalità telematica, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è tardivo, inammissibile e, comunque, infondato.
III - Con ordinanza n. 365/2020 questo T.a.r. ha chiesto alle parti resistenti, (Parco Eolico Ascoli s.r.l. e Regione Puglia) di depositare la prova dell’avvenuta notifica