TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-02-02, n. 202200380
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 02/02/2022
N. 00380/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00610/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 610 del 2019, proposto dal Comune di Agrigento, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana, Assessorato alle Attività Produttive della Regione Siciliana, in persona dei legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;domicilio digitale: ads@mailcert.avvocaturastato.it;domicilio fisico: Palermo, via V. Villareale n. 6;
nei confronti
Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Canuti e Ugo Nichetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Guido Corso in Palermo, via Rodi n. 1;
Nuove Energie S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Matteo Allena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Santo Lo Pinto in Palermo, via Catania, 110;
Comune di Porto Empedocle, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del D.D.G. n. 697/2018 di rigetto ricorso gerarchico avverso D.R.S. n. 267/2013;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, dell’Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità, dell’Assessorato Territorio e Ambiente, dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, della Snam Rete Gas S.p.A. e della Nuove Energie S.r.l..
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2021 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe Comune di Agrigento ha chiesto l’annullamento del Decreto del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 697 del 3 settembre 2018, con cui è stato disposto il rigetto del ricorso gerarchico promosso dallo stesso Comune per contestare gli atti di approvazione del metanodotto di Snam Rete Gas S.p.A. denominato “Allacciamento terminale GNL Nuove Energie di Porto Empedocle” .
Il Comune premette che, con il ricorso gerarchico sopra indicato, il Comune di Agrigento aveva sottoposto al vaglio del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana il D.R.S. n. 267/2013 quale atto conclusivo di un complesso iter procedimentale.
Lamenta che, in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, il predetto Dirigente invece di effettuare i necessari approfondimenti presso i competenti Uffici che avevano adottato gli atti propedeutici dei quali era stata contestata la legittimità, avrebbe ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento limitandosi al mero richiamo di note e pareri la cui esistenza peraltro non è mai stata contestata dal Comune medesimo. Di conseguenza, con la conferma del provvedimento oggetto del ricorso gerarchico, il Decreto impugnato sarebbe inficiato dagli stessi vizi di legittimità da cui era affetto il D.R.S. n. 267/2013.
Il Comune di Agrigento articola inoltre le seguenti censure:
1) “Eccesso di potere per motivazione incongrua ed apparente – violazione dell’art. 3 della l.n. 24171990 – difetto di istruttoria nonché violazione degli artt. 8, 9 e 10 del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico della regione siciliana (p.a.i.) - eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti – illogicità ed incoerenza manifesta” .
Lamenta in particolare che il tracciato di metanodotto, come riconosciuto nel progetto presentato dalla Snam S.p.A., sarà destinato ad avere un notevole impatto su un territorio avente un considerevole patrimonio storico, artistico e culturale. Il suddetto territorio, inoltre presenterebbe profili di notevole complessità anche da un punto di vista geomorfologico (con rischio sismico non adeguatamente considerato, anche a causa di studi non aggiornati e non sufficientemente approfonditi), dal punto di vista della flora e della fauna e dell’assetto idrogeologico che verrebbe intaccato dalla realizzazione dell’opera in oggetto.
2) “Eccesso di potere per motivazione incongrua ed apparente – violazione dell’art.3 della l.n. 24171990 – difetto di istruttoria violazione del piano paesaggistico territoriale. Violazione e falsa applicazione della l.n. 431/85 violazione e falsa applicazione degli artt. 142 e 146 del d.lgs.42/2004. - violazione e falsa applicazione del d.m. del ministero dello sviluppo economico del 17/04/2008” .
Il Comune ricorrente deduce che il tracciato di metanodotto dovrebbe attraversare un’area di pregio paesaggistico, di rilevante interesse pubblico e soggetta a vincolo archeologico;in tali aree non sarebbe consentito eseguire scavi, ad eccezione di quelli ai finii archeologici (da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA.) né realizzare infrastrutture e reti;lamenta inoltre che per 30 metri il metanodotto attraverserà un agglomerato residenziale, senza che venga rispettata alcuna distanza prevista dal D.M. del Ministero dello sviluppo economico, del 17/04/2008 che, al punto 2.5.2, prevede che a distanza minima di sicurezza delle condotte di I specie è fissata in misura non inferiore a 100 mt da fabbricati appartenenti a nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità: nel caso in esame la suddetta distanza di sicurezza non sarebbe stata rispettata, trovandosi il tracciato del metanodotto addirittura ad attraversare il centro abitato con grave rischio per la sicurezza e l’incolumità delle persone;il progetto del metanodotto sarebbe comunque incompatibile con le Norme Tecniche di Attuazione del PAI, in quanto l’infrastruttura, per poco più di un chilometro, attraverserà zone ivi classificate come P4 e P3.
3) “Eccesso di potere per motivazione incongrua ed apparente - violazione dell’art.3 della l.n. 241/1990 – difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione degli artt. 4,5,20 e 21 del d.lgs. 4/08. Violazione e falsa applicazione degli allegati i, iii e iv del d.lgs. 4/08 – violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 – violazione e falsa applicazione della direttiva via vas – eccesso di potere per illogicità, ragionevolezza e travisamento dei fatti” .
Il Comune di Agrigento lamenta che l’autorizzazione del metanodotto di collegamento qui in discussione avrebbe dovuto essere preceduta da un provvedimento di VAS e/o di VIA e che, sul punto, il Decreto n. 697 del 2018, oggetto del presente giudizio, non sarebbe sufficientemente motivato.
4) “Eccesso di potere per motivazione incongrua ed apparente – violazione dell’art.3 della l.n. 241/1990 – difetto di istruttoria - violazione e falsa applicazione degli art.9,10, 12 e 14 del d.lgs. 17 agosto 1999 n.334;violazione della direttiva comunitaria 85/337/cee, violazione e falsa applicazione del d.m. ll.pp. 09/05/2001 – violazione e falsa applicazione del decreto interministeriale del 09/08/2000” .
Il Comune ricorrente lamenta che il metanodotto in questione sarebbe destinato ad attraversare aree urbanizzate e ad impattarsi in modo pesante sull’ambiente tanto da determinare un inevitabile depauperamento delle risorse e da ingenerare un grande rischio per l’incolumità della popolazione esposta in maniera costante a pericoli non distinguibili, di cui rimarrebbero incerte le potenzialità dannose;nel caso in esame si sarebbe dovuto operare il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle popolazioni nella conoscenza dei rischi derivanti dalla attività in questione, e si sarebbe dovuta adottare una pianificazione di emergenza sulla scorta di quanto previsto dal Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, attuativo della direttiva comunitaria 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996.
Per resistere al ricorso si sono costituite le Amministrazioni intimate che, con memoria di forma, hanno chiesto che il ricorso sia rigettato.
Si sono altresì costituite la Snam Rete Gas S.p.A e la Nuove Energie S.r.l. che hanno depositato documenti e, con memorie, hanno replicato a quanto dedotto dal Comune ricorrente.
In vista dell’udienza di merito la Difesa erariale ha chiesto il rinvio del presente giudizio in quanto connesso al ricorso n. 2788/16, avente ad oggetto la domanda di annullamento del D.R.S. n. 400 del 29.6.2016, con cui è stata prorogata di 24 mesi l’efficacia della pubblica utilità dell’opera dichiarata con il D.R.S. 267 del 25 luglio 2013 (oggetto del presente giudizio) e, con essa, i termini di inizio e conclusione dei lavori.
Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
In via preliminare il Collegio ritiene di non accogliere l’istanza di rinvio formulata dalla Difesa erariale, in ragione della connessione al ricorso n. 2788/16 R.G., potendo il presente ricorso essere autonomamente deciso tenuto della natura e degli effetti degli atti impugnati nei due giudizi che non necessitano di trattazione congiunta.
Ciò posto oggetto del presente giudizio sono gli atti con cui la Regione Siciliana ha autorizzato Snam alla realizzazione del metanodotto di collegamento del terminale di ri-gassificazione ubicato nel Comune di Porto Empedocle, di titolarità della Nuove Energie S.r.l. (“Nuove Energie”), alla rete nazionale di trasporto del gas. Detto gasdotto - inserito nella rete nazionale dei gasdotti con D.M. del 21 ottobre 2010, e costituito da una tubazione interrata di lunghezza pari a 13,930 km, con punto di partenza all’interno dell’area ASI di Porto Empedocle e punto finale ubicato in Comune di Joppolo Giancaxio - attraversa il territorio del ricorrente Comune di Agrigento per un tratto di circa 8,460 km.
L’iter autorizzativo di tale gasdotto si è articolato attraverso una serie di passaggi che possono essere così sintetizzati:
- in data 21 luglio 2009 Snam ha domandato all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente la pronuncia di compatibilità ambientale sul progetto, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006.
- con nota del 25 marzo 2010 il predetto Assessorato ha dichiarato di non doversi esprimere in merito, dal momento che il metanodotto in questione non ricade nelle tipologie di opere per le quali siano prescritte procedure di verifica ambientale, secondo quanto previsto dagli allegati III e IV alla parte II del D.lgs. n. 152 del 2006;
- con istanza del 21 settembre 2009, poi, la stessa Snam ha attivato dinnanzi all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità il procedimento di approvazione del progetto ai sensi degli artt. 52 bis e ss. del d.P.R. n. 327 del 2001;
- con domanda del 6 novembre 2009 Snam ha altresì dato impulso al procedimento, di pertinenza dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, per l’autorizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico non contemplate dai piani regolatori comunali (art. 7 della L.r. n. 65 del 1981);
- l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente ha concluso con esito favorevole il procedimento di sua pertinenza con decreto n. 260 del 12 novembre 2012;
- con decreto n. 267 del 25 luglio 2013, l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha definitivamente approvato il progetto, dichiarandolo di pubblica utilità;
- detto decreto è stato impugnato dal Comune di Agrigento con ricorso straordinario avanti al Presidente della Regione Siciliana;
- il Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede consultiva, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile perché rivolto contro un atto che non presentava il requisito della definitività (parere C.G.A.R.S. n. 471/2016);
- il Presidente della Regione Siciliana, con D.P.R.S. n. 47/2018, ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, rimettendo in termini il Comune per la proposizione del ricorso gerarchico al Dirigente Generale;
- il ricorso gerarchico proposto dal Comune di Agrigento è stato a sua volta rigettato, nel merito, con il decreto n. 697/2018 impugnato nel presente giudizio.
Così sinteticamente ricostruiti i passaggi essenziali della vicenda che ha portato al presente giudizio, il Collegio rileva che la censura iniziale, di carattere generale (che precede le specifiche censure sub 1- 4) - con la quale il Comune ha sostenuto che il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Energia dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica utilità della Regione Siciliana avrebbe dovuto effettuare i necessari approfondimenti presso i competenti Uffici che avevano adottato gli atti propedeutici dei quali era stata contestata la legittimità - è infondata non essendo consentito al Direttore Generale investito del compito di decidere il ricorso gerarchico proposto dal Comune sostituire le proprie determinazioni a quelle assunte dall’Assessorato competente all’esito del previsto procedimento e sulla scorta dei contributi istruttori dei vari Enti chiamati a pronunciarsi sul progetto.
Invero il ricorso gerarchico proposto dal Comune di Agrigento non poteva che esaurirsi con la verifica della legittimità del provvedimento di approvazione del progetto e dell’esercizio dei poteri attribuiti all’Ufficio che lo ha emanato, non potendo l’organo gerarchicamente sovraordinato sostituirsi nelle determinazioni delle diverse Amministrazioni chiamate ad intervenire nel procedimento.
Anche le specifiche censure, che seguono la censura iniziale di cui si è detto, risultano infondate in quanto mirano ad ottenere una revisione nel merito delle valutazioni tecniche effettuate nel corso del procedimento dalle amministrazioni competenti e in ogni caso non possono essere accolte alla stregua di quanto verrà precisato.
Con il primo motivo il Comune di Agrigento ha lamentato che il metanodotto in questione sarà destinato ad avere un notevole impatto su un territorio che presenta sia un considerevole patrimonio storico, artistico e culturale che una notevole complessità da un punto di vista geomorfologico, dal punto di vista della flora e della fauna, e dell’assetto idrogeologico che verrebbe intaccato dalla realizzazione dell’opera in oggetto.
La censura è infondata tenuto conto le questioni tecniche sollevate dal ricorrente sono state oggetto di specifici approfondimenti nel corso del procedimento, con il richiamo puntuale ai diversi pareri resi in proposito dalle Amministrazioni competenti per materia.
In particolare deve escludersi che la predisposizione dell’infrastruttura in questione determini quella trasformazione dei caratteri morfologici e paesistici dei luoghi attraversati paventata dal Comune di Agrigento, considerato che il progetto ha ricevuto l’autorizzazione da parte della Soprintendenza ai beni Culturali e Ambientali di Agrigento (v. nota del 15 ottobre 2010 n. 9671).
Quanto al rischio sismico, l’Ufficio del Genio civile di Agrigento ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 13 della legge n. 64 del 1974 (v. parere n. 1607 del 4 ottobre 2010) e dunque anche tale aspetto è stato adeguatamente verificato dall’amministrazione competente.
Inoltre, per quel che concerne il tema dell’abbattimento degli alberi, appare convincente quanto dedotto dalla difesa della Snam nella relazione tecnica particolareggiata in ordine al fatto che al termine dei lavori saranno realizzati interventi di ripristino della vegetazione, rinverdimenti e rimboschimenti, “utilizzando specie caratterizzanti il paesaggio dell’area di insediamento, che ricostituiscano l’originale assetto dei luoghi”.
Quanto alla dedotta incompatibilità con le Norme Tecniche di Attuazione del PAI, tale disciplina risulta rispettata considerato che i gasdotti, ai sensi dell’art. 2 delle NTA del PAI, ricadono nella categoria di rischio E3 e il comma 3 dell’art. 8 delle stesse NTA stabilisce che la loro realizzazione “è subordinata all’esecuzione degli interventi necessari alla mitigazione dei livelli di rischio atteso e pericolosità esistenti” .
Di ciò ha anche preso atto l’amministrazione competente, avendo il predetto progetto ricevuto il parere favorevole dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (v. parere del Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo n. 46788 del 19 luglio 2010);donde l’infondatezza della relativa censura.
È infondato anche il secondo motivo con il quale il Comune ricorrente ha dedotto, da un lato, che il tracciato di metanodotto attraverserà un’area di pregio paesaggistico e soggetta a vincolo archeologico (in cui non sarebbe consentito eseguire scavi ad eccezione di quelli ai finii archeologici da eseguire sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA né realizzare infrastrutture e reti) e, dall’altro, che per 30 mt il metanodotto attraverserà un agglomerato residenziale, senza che venga rispettata alcuna distanza prevista dal D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/04/2008.
Anche sotto tale profilo il Collegio non può fare a meno di rilevare che il progetto ha ricevuto l’autorizzazione da parte della Soprintendenza regionale di Agrigento (v. nota del 15 ottobre 2010 n. 9671).
Ugualmente infondata è la censura con cui si deduce che, attraversando per 30 metri il metanodotto una zona classificata dal PRG come di espansione residenziale, il tracciato avrebbe dovuto rispettare una distanza non inferiore a 100 metri. Sul punto la controinteressata Snam ha in maniera condivisibile controdedotto senza ricevere smentita di sorta da parte del Comune – che il d.m. 17 aprile 2008 (richiamato dallo stesso Comune) ammette espressamente (punto 2.5.2 dell’allegato) la possibilità di ridurre la distanza dai nuclei abitati con popolazione superiore a 300 unità, fino al rispetto dei limiti previsti dalla colonna 1 della tabella 2 del paragrafo 2.5.1 (fra i 10 e i 30 metri), a condizione che si utilizzino tubi il cui spessore sia calcolato in base alla pressione massima di esercizio aumentata del 25%, condizione soddisfatta nel caso di specie (v. progetto presentato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, “Relazione Tecnica di Prevenzione Incendi”);donde l’inconsistenza del profilo di criticità appena esaminato.
Risulta infondata anche la censura con la quale il Comune di Agrigento lamenta che l’autorizzazione del metanodotto avrebbe dovuto essere preceduta da un provvedimento di VAS o di VIA (terzo motivo).
Con riferimento alla Vas, il Comune ricorrente ha sostenuto che il gasdotto, in quanto di lunghezza superiore a 20 km, avrebbe dovuto essere assoggettato a VAS in virtù di quanto previsto dal punto 2, lett. e), dell’allegato IV alla parte II del D.lgs. n. 152 del 2006.
Tuttavia il richiamo a tale disposizione non appare pertinente considerato che nel caso di specie il gasdotto di Snam ha una lunghezza inferiore ai 14 Km.
Inoltre, la censura non tiene conto del fatto dello specifico ambito di applicazione della VAS.
Sul punto la giurisprudenza ha infatti chiarito che:
- la cd. valutazione ambientale strategica (VAS) è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale, procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 13/11/2012, n. 5715);
- la VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l’amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l’emersione e l’evidenziazione dell’interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall’amministrazione mentre la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell’entità dell’impatto ambientale dell’opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all’opzione “zero”, qualora l’impatto non sia evitabile neanche con l’adozione di cautele (Cons. Stato, sez. IV, 26/02/2015 n. 975).
Ne consegue che la VAS è uno strumento previsto dal legislatore nell’ambito dei procedimenti volti all’adozione di strumenti di pianificazione o programmazione territoriale e non come nel caso di specie di provvedimenti puntuali di approvazione di specifici progetti.
Anche con riferimento alla presunta mancanza di una VIA preventiva, le argomentazioni sviluppate dalla difesa del Comune ricorrente non colgono nel segno.
Il Direttore Generale, riprendendo sul punto il parere già reso in quegli stessi termini dal competente Assessorato Territorio e Ambiente – Servizio 2 VAS-VIA (con nota prot. 21508 del 25 marzo 2010) ha invero legittimamente rilevato che “ il progetto non rientra tra le tipologie elencate negli allegati III e IV del predetto D.lgs. 4/2008, stante la lunghezza del tracciato pari a 13.930 km” .
Non vale a superare tale conclusione quanto affermato dal Comune di Agrigento in ordine al fatto che la VIA sarebbe stata comunque necessaria;ciò in quanto, sempre nella prospettazione del Comune, attraverso gli atti contestati si sarebbe introdotta una modifica ad un progetto (quello originario riguardante il rigassificatore di Nuove Energie che, in un primo momento, contemplava anche un gasdotto di connessione destinato ad allacciare l’opera al punto di consegna nel territorio comunale di Porto Empedocle) che a suo tempo era stato sottoposto (con esito favorevole) a VIA.
Sul punto è sufficiente richiamare quanto statuito dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 4693 del 2011, che ha accertato che il metanodotto di cui si discute costituisce opera a sé stante rispetto al rigassificatore di Nuove Energie.
Si legge, infatti nella predetta sentenza quanto segue:
“15.3.1. Giova, al riguardo, puntualizzare che in un primo momento, nel progetto preliminare (..), Nuove Energie s.r.l. aveva previsto un gasdotto di collegamento dell’impianto di rigassificazione alla rete nazionale dei metanodotti, della lunghezza di 7,320 km, che si diparte dal confine dell’impianto in area marittima fino al punto di interconnessione (c.d. punto di consegna) con la rete nazionale dei gasdotti gestita da Snam Rete Gas s.p.a., ubicato nell’entroterra in contrada Montante in territorio comunale di Porto Empedocle (da tale punto di consegna, previsto nel progetto preliminare presentato da Nuove Energie s.r.l., si sarebbe dovuto dipartire il tratto di competenza Snam Rete Gas s.p.a.). Tale gasdotto forma oggetto del progetto preliminare presentato da Nuove Energie s.r.l. ex art. 8 l. n. 340 del 2000 e del decreto autorizzativo n. 122/Gab del 22 ottobre 2009 (..).
15.3.2. In data 25 marzo 2005 Nuove Energie s.r.l. presentava richiesta a Snam Rete Gas s.p.a. di allacciamento alla rete nazionale, rinnovata in data 30 aprile 2008, affinché, ai sensi del Codice di rete predisposto da Snam Rete Gas s.p.a. ex art. 24, comma 5, d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, approvato con delibera n. ARERA n. 75/03, venisse concordato il punto di consegna (..), e il gestore della rete nazionale (ossia, Snam Rete Gas s.p.a.) elaborasse e determinasse il tracciato del metanodotto di collegamento alla rete nazionale, ai sensi del Codice di competenza esclusiva del gestore di rete.
Nella specie, nel corso di tale procedura come punto di consegna veniva individuato il confine dell’impianto in area portuale (non più nell’entroterra, in Contrada Montante, come da progetto preliminare predisposto da Nuove Energie s.r.l. nell’ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 8 l. n. 340 del 2000), e Snam Rete Gas s.p.a. elaborava il progetto del tracciato del gasdotto di collegamento, della lunghezza di 13,930 km, che attraversa il territorio dei comuni di Agrigento, Porto Empedocle, Raffadali e Joppolo Giancaxio, presentando relativa richiesta di autorizzazione il 21 settembre 2009, previa istanza per la valutazione di compatibilità ambientale (accompagnata da studio d’impatto ambientale) presentata in data 21 luglio 2009.
Trattasi di procedimento autorizzativo separato e distinto da quello relativo al terminale di rigassificazione e al progetto di tracciato in tale contesto proposto da Nuove Energie s.r.l., che trova la sua fonte di disciplina speciale nell’art. 52-quinquies d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, rubricato “Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali” e contenuto nel Capo II (intitolato “Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche” del Titolo III (“Disposizioni particolari”) del citato decreto presidenziale.
L’intero gasdotto di collegamento progettato da Snam Rete Gas s.p.a., tutt’ora in corso di autorizzazione, in forza di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 ottobre 2010 (pubblicato in G.U. n. 263 del 10 novembre 2010), nelle more è stato incluso nella rete nazionale gasdotti ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164.
Il metanodotto di collegamento alla rete nazionale rappresenta opera distinta, formante oggetto di autonomo procedimento autorizzatorio promosso su istanza di Snam Rete Gas s.p.a. (e non di Nuove Energie s.r.l.) – nel cui ambito, specie nella fase VIA, gli enti locali territoriali (tra cui il Comune di Agrigento), nel cui territorio ricadono le opere, potranno far valere i propri interessi partecipativi (con la precisazione, che ogni relativa questione esula dall’ambito oggettivo del presente giudizio) –, soggetto alla sopra richiamata disciplina speciale improntata alla realizzazione, con lo strumento della dichiarazione di pubblica utilità, delle c.d. infrastrutture lineari energetiche.
(...)
15.7. Quanto ai rapporti tra l’opera costituita dal terminale/impianto di rigassificazione e il gasdotto di collegamento alla rete nazionale dei metanodotti gestita da Snam Rete Gas s.p.a., ribadisce il Collegio che un metanodotto a terra a servizio di un impianto marino di rigassificazione, sebbene la conduttura fosse unita all’impianto da un vincolo funzionale/teleologico, costituisce un’opera distinta che assolve alla funzione specifica di distribuzione della materia energetica (nella specie, il gas metano) attraverso la rete nazionale, non già un’opera “connessa”, legata in modo inscindibile al terminale/impianto di rigassificazione (v. sul punto, in fattispecie analoghe, Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2825;VI, 22 novembre 2006, n. 6831), essendo in astratto configurabili altre forme e mezzi di distribuzione.
A parte le rilevazioni sopra svolte in punto di fatto, sul piano giuridico è invero dirimente la già accennata considerazione che il metanodotto in esame – che, come il suo carattere materiale mostra, va a comporre un tratto dell’esistente rete energetica nazionale - costituisce una c.d. infrastruttura energetica lineare, come tale soggetta ad una specifica e distinta disciplina procedimentale (art. 52-quinques d.P.R. n. 327 del 2001;v. sopra sub 15.3.2.). Il che esclude che, ai sensi dell’art. 1, comma 60, l n. 239 del 2004, questo gasdotto di collegamento sia da qualificare come “opera connessa” al rigassificatore, perché rappresenta una tipologia di opera diversa da quell’impianto e dalle opere a quello strutturalmente connesse (come ad es. le opere portuali e i relativi servizi). Invero, il concetto di “connessione” dell’opera va, in ragione delle finalità di valutazione della compatibilità ambientale della norma di quell’art. 1, comma 60, inteso in senso strutturale e non già latamente funzionale, perché diversamente si tratterebbe – ben oltre le finalità della legge – di valutare l’impatto non già della materialità di un’opera, ma di un’intera scelta strategica. Distinto è dunque il regime giuridico, che qui interessa, di rigassificatore e opere strutturalmente connesse da un lato, del gasdotto di collegamento da un altro. Il che, se non toglie che i relativi procedimenti possano in concreto essere cumulati e trattati insieme (come qui è stato fatto) - purché siano garantiti gli strumenti minimi di tutela degli interessi pubblici coinvolti, previsti dalla disciplina speciale, onde evitarne l’elisione - da un altro non estende per ciò solo, in una siffatta evenienza, limitazioni, obblighi e doveri dell’uno a limitazioni, obblighi e doveri dell’altro;così come lascia aperta la possibilità di distinti contrarii actus che seguano le rispettive discipline. Ne deriva (e questa considerazione di base va collegata a quanto sopra esaminato) che qui, per ciò che attiene l’infrastruttura energetica lineare, gli atti necessari e le perimetrazioni della rilevanza degli interessi rimangono solo quelli propri di tale tipologia, e non vi si estendono quelli del rigassificatore e opere, nel senso detto, connesse. Pertanto, per un verso la presentazione del progetto relativo al gasdotto di collegamento unitamente a quello relativo all’impianto, nell’ambito del progetto preliminare presentato da Nuove Energie s.r.l. e autorizzato col gravato decreto regionale n. 122/GAB del 22 ottobre 2009, non ne muta la natura di opera separata e scindibile sia sul piano ontologico che su quello giuridico;per altro verso l’individuazione del c.d. punto di consegna e la determinazione del tracciato del gasdotto di collegamento del nuovo impianto alla rete nazionale ad opera di Snam Rete Gas s.p.a., per ciò che attiene la presente controversia, lungi dal costituire strumento di elisione delle garanzie partecipative degli enti territoriali il cui territorio è attraversato dal nuovo tracciato (garanzie, che dovranno seguire le forme e i moduli procedimentali previsti dalla normativa speciale relativa alle infrastrutture energetiche lineari), costituisce semplice espressione della dinamica connotante le sequenze autorizzative di un’iniziativa complessa quale quella in esame, scaturita dall’applicazione della disciplina regolatoria specifica (v. la sopra citata delibera ARERA n. 75/03) che presiede alla procedura di individuazione del c.d. punto di consegna e di determinazione del tracciato del gasdotto di collegamento alla rete nazionale.
Il procedimento sub 15.3.2., avviato su istanza di Snam Rete Gas s.p.a., è dunque inidoneo a incidere sulla legittimità del procedimento sub 15.3.1., avviato da Nuove Energie s.r.l. e costituente oggetto del presente giudizio, restandone autonomo, separato e distinto, mentre l’eventuale futuro abbandono del progetto del gasdotto di collegamento, proposto da Nuove Energia s.r.l. nell’ambito del progetto preliminare ex art. 8, comma 1, l. n. 340 del 2000, non implica la necessità di una rinnovazione come contrarius actus del procedimento autorizzativo relativo al terminale/impianto, attesa l’evidenziata distinzione e scindibilità delle rispettive opere. Infatti, in applicazione di elementari principi di economia procedimentale e di conservazione, non vi è alcun obbligo di reiterazione del procedimento, già legittimamente espresso su un precedente livello progettuale relativo a due opere scindibili (nella specie, sul progetto preliminare, comprensivo di impianto e gasdotto di collegamento), laddove il successivo livello (definitivo-esecutivo) ne rappresenti un mero adeguamento in minus”.
Deve quindi ritenersi ormai coperto da giudicato l’accertamento per cui il metanodotto di cui si discute costituisce opera a sé stante rispetto al rigassificatore di Nuove Energie. Ne consegue che anche sotto tale profilo la censura in esame, incentrata sul fatto che la VIA sarebbe stata comunque necessaria, risulta infondata.
Anche il quarto motivo - con il quale il Comune ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina in tema di rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. n. 334 del 1999 - è infondato atteso che, come puntualmente dedotto dalle controinteressate, i metanodotti non ricadono nell’ambito di applicazione della norma: l’art. 4, lett. d), del richiamato D.lgs. n. 334/1999, infatti, esclude testualmente il “trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all’articolo 2, comma l” dall’ambito di applicazione della relativa disciplina normativa.
Pertanto sulla scorta di quanto precede il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune ricorrente e in favore delle società controinteressate;possono invece compensarsi nei confronti delle Amministrazioni intimate.