TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300045

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2023-01-13, n. 202300045
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300045
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00045/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01104/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2019, proposto da
P S, rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vignale Monferrato, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

della non debenza del contributo di costruzione richiesto dal Comune di Vignale Monferrato in misura di euro 10.539,17,

e per la condanna del Comune alla restituzione degli importi corrisposti dal sig. S P a tale titolo, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento al saldo effettivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Gianluca Bellucci e udita la difesa del ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 31.5.2017 il ricorrente presentò richiesta di permesso di costruire avente a oggetto la ristrutturazione senza ampliamento, mediante demolizione e ricostruzione, di un edificio unifamiliare a destinazione abitativa.

Il Comune di Vignale Monferrato, con nota del 19.3.2018 (confermata con atto del 16.7.2018), ha denegato l’esenzione dal contributo di costruzione, sull’assunto che si trattava di nuova costruzione, stante la diversità rispetto alla sagoma e alla volumetria preesistente.

L’interessato, pur di ottenere il titolo edilizio, ha accettato di versare il contributo di costruzione.

Pagata la prima rata, l’amministrazione gli ha rilasciato il permesso di costruire in data 7.8.2018.

Avverso la determinazione del Comune il ricorrente è insorto deducendo che l’intervento edilizio in questione costituisce una ristrutturazione edilizia esentata dal contributo di costruzione ex art. 17 del d.p.r. n. 380/2001, stante la mantenuta destinazione abitativa e la volumetria (pari a mc. 816,59) inferiore a quella preesistente (mc. 1032,63). Il ricorrente evidenzia che il contributo di costruzione rispecchia i vantaggi economici derivanti dalla trasformazione edilizia e che il caso di specie rientra nei limiti della ristrutturazione edilizia ricostruttiva, essendo rispettata la volumetria preesistente.

All’udienza del 10 gennaio 2023 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Le censure sono infondate.

Deve essere richiamata la pronuncia della Corte Costituzionale del 26.6.1991 n. 296, avente ad oggetto la previgente previsione di cui all'art. 9, lett. d) della legge 28.1.1977 n. 10 che - analogamente all'art. 17, c. 3, d.P.R. n. 380/2001- esonerava dal contributo "gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento, di edifici unifamiliari".

La Corte Costituzionale, con la suddetta sentenza interpretativa di rigetto, ha escluso l'illegittimità della norma, nella parte in cui non comprendeva, nella previsione di esenzione dal contributo, accanto all'ipotesi di ristrutturazione ed ampliamento nei limiti del venti per cento, anche quella dell'integrale ricostruzione del fabbricato demolito, adibito ad abitazione unifamiliare, su area immediatamente adiacente. In quell'occasione, la Corte ha osservato che, ai fini del riconoscimento dell'esonero in questione, " il concetto di ristrutturazione mal si presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo " ed ha ritenuto quindi pienamente giustificata la previsione dell'esonero limitatamente alle ipotesi di ristrutturazioni ed ampliamenti e non anche alle ipotesi di integrale ricostruzione (TAR Piemonte, II, 26.5.2020, n. 322).

Il criterio che distingue l'intervento di demolizione e ricostruzione e la nuova costruzione è rappresentato dall'assenza di variazioni del volume, dell'altezza o della sagoma dell'edificio, di conseguenza, in mancanza di tali indefettibili e precise condizioni, l'intervento deve essere configurato come una nuova costruzione (Cons. Stato, IV, 23.3.2022, n. 2106).

Nel caso di specie, la notevole diversità della sagoma comporta una discontinuità tra la struttura demolita e l’edificio costruito, discontinuità che emerge dal prospetto planivolumetrico depositato in giudizio (documento n. 13) e che induce a ritenere che l’opera per la quale è stata richiesta l’esenzione costituisce nuova costruzione.

Il citato prospetto è dirimente nel raffigurare la mancanza di un nesso di continuità e la notevole diversità, nella conformazione esterna, nel contorno e nella perimetrazione, dell’edificio da costruire rispetto a quello da demolire.

Pertanto, l’edificio realizzato dal ricorrente in forza del permesso di costruire, per il quale è stato richiesto dal Comune il contestato contributo, costituisce nuova costruzione, come tale esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 2, lett. b, del d.p.r. n. 380/2001.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio del Comune di Vignale Monferrato.

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