TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-11-12, n. 201801477

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2018-11-12, n. 201801477
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201801477
Data del deposito : 12 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2018

N. 01477/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00545/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale-OMISSIS-del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F A in Firenze, via Oriani 1;

contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliata ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

del decreto n. protocollo 006711 del 17 gennaio 2018 del Prefetto della Provincia di Firenze, notificato a mezzo posta il 22.1.2018 di diniego di iscrizione nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività d’intrattenimento e spettacolo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2018 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data 12.10.2017 il sig. Desolati Manuele, gestore del locale denominato " Sexy Disco Excelsior " di Campi Bisenzio (FI), presentava istanza finalizzata alla riconferma dell'iscrizione di D E D nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ("Disposizioni in materia di sicurezza pubblica") ed al D.M. del 6.10.2009.

La locale Questura, interpellata al fine di acquisire notizie in ordine alla permanenza in capo al medesimo dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento, comunicava la carenza, in capo al ricorrente, dei requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di controllo, in quanto a suo carico risultava: “ denuncia in data 31.8.2010 per il reato di lesioni personali ex art. 582 c.p.;
denuncia in data 14.9.2010 per il reato di uso di atto falso ex art 489 c. p.;
denuncia in data 25.11.2011 per il reato di furto in abitazione ex ad. 624 bis comma 1 c.p.;
denuncia in data 24.4.2012 per il reato di omissione di soccorso ex art. 593 c.p., per la quale il Tribunale di Lucca aveva emesso sentenza di condanna alla pena di mesi 6 di reclusione in data 14.5.2015, passata in giudicato 1'11.12.2015;
decreto penale di condanna in data 8.1.2016 per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare continuato ex art. 81 e 570 comma 2, n. 2 c.p.
” .

La Prefettura di Firenze, quindi, comunicava all'interessato, ex art. 10 bis L 241/1990, di non poter rinnovare l'iscrizione nel registro prefettizio degli addetti ai servizi di controllo per carenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 1, comma 4, lettera c) del D.M. 6 ottobre 2009.

Il legale di D E D inviava memoria difensiva evidenziando come i fatti di cui alle denunce e ai precedenti non erano ostativi, in quanto risalivano ad oltre il quinquennio anteriore ed inerivano a reati non rientranti nelle categorie ostative previste dall’art. 1 comma 4 lettera c) del D.M.

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