TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-09-10, n. 201032216

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-09-10, n. 201032216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201032216
Data del deposito : 10 settembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08833/2001 REG.RIC.

N. 32216/2010 REG.SEN.

N. 08833/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 8833 del 2001, proposto da:
D E, rappresentato e difeso dall'Avv. M T, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Roma, via Asmara, 21;

contro

Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avv. C S, domiciliato in Roma, via Tempio di Giove, 21;

nei confronti di

D M F, non costituitosi in giudizio;
D B M, non costituitosi in giudizio,

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1386 del 19 aprile 2001, recante l’approvazione degli elenchi dei candidati idonei alla procedura di stabilizzazione lavorativa part-time per il conferimento di 101 posti nel profilo professionale di Istruttore Tecnico di Sistemi Informativi – cat. C, pos. Economica C 1, riservata ai lavoratori utilizzati presso il Comune di Roma nell’ambito del progetto POLIS;

- del verbale di esame n. 3 del 10 aprile 2001 recante la predetta esclusione del ricorrente dai medesimi elenchi a seguito di giudizio di non idoneità;

- del bando di esame, allegato D della delibera n. 24 del 14 marzo 2001 del Commissario Straordinario;

- degli atti connessi e presupposti.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2010 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

1. La controversia in esame attiene a una procedura di stabilizzazione di lavoratori socialmente utili. In particolare, il ricorrente, che ha partecipato al progetto “Polis – prima occupazione” approvato dal Comune di Roma il 15 ottobre 1996 ed è stato utilizzato a partire dal mese di giugno 1997 con la qualifica di disegnatore CAD presso il Dipartimento VI, impugna gli atti della procedura di stabilizzazione, dalla quale è stato escluso risultando non idoneo a seguito del colloquio sostenuto in data 10 aprile 2001.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Roma, resistendo al ricorso.

3. Il 15 luglio 2010 la causa è stata chiamata per la discussione e quindi trattenuta in decisione.

4. Sussiste la giurisdizione di questo giudice, in considerazione dei profili comparativi e di discrezionalità comunque attinenti alla specifica procedura in esame (cfr. la sentenza n. 8798/2008, con cui questa sezione si è già pronunciata nel merito con riferimento a una delle procedure di cui alla deliberazione del commissario straordinario del Comune di Roma n. 24 del 14.3.2001).

5. Si può prescindere dall’esame delle questioni relative alla tempestività del ricorso, attesa la complessiva infondatezza dello stesso alla stregua delle considerazioni che seguono.

6. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare adeguatamente al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti, non avendo mai ricevuto con invito a mezzo telegramma la comunicazione di “avvio della procedura di stabilizzazione” di cui all’allegato D della delibera del Commissario straordinario n. 24 del 14 marzo 2001, contenente l’invito a presentarsi presso il competente dipartimento “per la compilazione e contestuale consegna della domanda di partecipazione, per il ritiro della documentazione e per la comunicazione della data del colloquio”.

La censura è infondata.

Il ricorrente riconosce di essere stato contattato telefonicamente dal funzionario comunale per il giorno 23.3.2001. Questa convocazione ha avuto efficacia sanante ed ha consentito all’odierno ricorrente di presentare la propria domanda in tempi rapidi (nove giorni dopo la data della delibera di indizione) e di essere ammesso alla procedura, partecipando, al pari degli altri concorrenti, alle prove di esame.

7. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta il fatto che l’invito a presentarsi al colloquio per l’esame del 10 aprile 2001 gli sia stato comunicato il 23 marzo 2001, in violazione del termine di venti giorni previsto dall’art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 487/1994 e comunque rispondente all’esigenza di consentire al candidato di prepararsi adeguatamente.

Su tale questione, la Sezione ha già avuto modo di pronunciarsi con la menzionata sentenza n. 8798/2008, con riferimento al fatto che il bando prevedeva l’attribuzione di unica votazione (con minimo 6/10) da conferire al termine delle prove di esame per formare l’elenco dei candidati idonei, cioè di tutti coloro che avevano superato la prova, come consistente in unico esame scritto integrato da colloquio, con una votazione (unica) di almeno 6/10.

In quest’ottica, attesa la continuità della prova di esame in cui non era prevista una votazione minima per essere ammessi alle prove orali, non poteva ritenersi applicabile al tipo di procedura stabilito per il concorso di cui trattasi la regola dell’avviso di presentazione alla prova orale da effettuare almeno venti giorni prima della data fissata per la stessa, prevista dall’art. 19 –comma 3- del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Roma e dalle altre disposizioni di carattere generale sui concorsi pubblici.

E’ vero che la specifica selezione cui ha partecipato il ricorrente prevedeva un’unica prova solo orale, ma ad avviso del Collegio ciò conferma il carattere speciale della procedura, che non è assimilabile ai concorsi ordinari e in particolare alla situazione di cui alla disposizione regolamentare invocata dal ricorrente.

E comunque, anche in linea generale va ricordato che, secondo la giurisprudenza più recente, è priva di fondamento la censura in forza della quale il concorrente si dolga di aver ricevuto l'invito a presentarsi a sostenere la prova orale oltre il termine di venti giorni prima fissato dall'art. 6 d.P.R. n. 487 del 1994, quando egli non abbia mosso alcuna tempestiva obiezione al riguardo e anzi abbia partecipato alla prova senza muovere alcuna contestazione: infatti, la finalità della norma, essendo quella di preavvertire i candidati ai pubblici concorsi della data in cui si svolgerà la prova orale al fine di consentire loro di parteciparvi rendendosi disponibili, e non invece quella di consentire agli stessi di disporre di un maggiore arco temporale per migliorare la preparazione, determina che la partecipazione al concorso senza obiezioni è idonea a dimostrare il raggiungimento dello scopo, ossia la ricezione della comunicazione in tempi utili per sostenere la prova orale (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315;
Consiglio di Stato sez. VI, 28 gennaio 2009, n. 484;
T.A.R. Toscana, sez. II, 19 giugno 2007, n. 877).

8. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l’omessa pubblicazione del bando e l’omessa comunicazione dei termini di presentazione della domanda;
ciò anche in relazione all’omessa ricezione del telegramma prescritto.

La censura è inammissibile per difetto di interesse, in quanto il ricorrente è stato comunque messo in condizione di presentare la domanda, avere conoscenza del bando e partecipare all’esame. D’altra parte, la procedura si è svolta rapidamente, nel senso che il bando risale non a mesi prima, bensì al 14 marzo 2001, il che esclude una significativa lesione, giuridicamente rilevante, dell’interesse a un’anticipata conoscenza delle materie di esame.

9. Col quarto motivo di ricorso l’interessato lamenta la scarsa capienza dell’aula di esame (aula della Scuola Giardinieri in via delle Terme di Caracalla, 55), in violazione dell’art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994, che prescrive l’apertura al pubblico e una capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Il motivo va disatteso sia perché esso non è sostenuto da un sufficiente principio di prova, sia perché è formulato in maniera perplessa, nella parte in cui fa riferimento a candidati che occhieggiavano in aula dal corridoio, e a possibili forme di timore reverenziale ovvero di rispetto nei confronti del candidato sotto esame, con ciò revocando in dubbio che la dimensione dell’aula sia stata la vera causa di una effettiva minore partecipazione di pubblico.

10. Con il quinto motivo di gravame il ricorrente solleva dubbi in ordine alla composizione della commissione esaminatrice, con riferimento al profilo dell’assenza di un tecnico di cartografia informatizzata di comprovata esperienza.

La censura va disattesa sia perché espressa in forma dubitativa, sia perché della commissione d’esame faceva parte il dott. Modigliani, Direttore del Dipartimento Politiche del Territorio del Comune di Roma, la cui competenza nella materia in questione è ragionevolmente evidenziata dalla difesa comunale, e comunque non è contestata dal ricorrente in maniera puntuale.

11. L’ultima censura è volta a lamentare la non piena corrispondenza di alcune delle domande fatte al candidato con il profilo professionale da rivestire e al relativo contesto lavorativo, alla stregua del bando e dei criteri prefissati dalla commissione di esame con il verbale n. 1 del 28 marzo 2001.

In particolare, il ricorrente contesta le seguenti due domande: 1) Esperienza lavorativa e formativa;
2) progetti di recupero urbano e riqualificazione urbana.

La censura è infondata.

Infatti, da un lato la domanda relativa all’esperienza lavorativa e formativa, proposta anche agli altri candidati, non può - con ogni evidenza - essere considerata estranea al contesto di una procedura di stabilizzazione;
d’altro lato, è da ritenersi che il riferimento ai progetti di recupero e riqualificazione desse comunque adito alla trattazione degli aspetti cartografici.

12. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va dunque respinto.

13. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi