TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-23, n. 202416534
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Testo completo
Pubblicato il 23/09/2024
N. 16534/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05764/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5764 del 2020, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avv. M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genzano di Roma (RM), via dei Castani 3 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mauro.genovese@avvocatitrapani.legalmail.it;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l’annullamento
della nota del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. 28/222-1 del 16 aprile 2020, notificata il successivo giorno 18, con la quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente per la riammissione in servizio ex art. 961, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, per avere superato il limite massimo di età a ciò previsto dalla legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 settembre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -O- è stato un carabiniere in ferma volontaria che ha prestato servizio in Piemonte tra il 2009 e il 2013 e che, determinazione prot. n. 351228/M1-6 del 22 marzo 2013, è stato collocato in congedo con per non ammissione al servizio permanente ai sensi dell’art. 949, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, non riunendo i requisiti minimali a ciò richiesti, stante l’insoddisfacente rendimento professionale e lo scarso senso di disciplina. Tale determinazione è stata gravata innanzi al TAR del Piemonte, sezione