TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-23, n. 202416534

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-23, n. 202416534
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416534
Data del deposito : 23 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2024

N. 16534/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05764/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5764 del 2020, proposto da -O-, rappresentato e difeso dall’avv. M G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genzano di Roma (RM), via dei Castani 3 e domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mauro.genovese@avvocatitrapani.legalmail.it;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’annullamento

della nota del Comando generale dell’Arma dei carabinieri prot. n. 28/222-1 del 16 aprile 2020, notificata il successivo giorno 18, con la quale è stata respinta l’istanza presentata dal ricorrente per la riammissione in servizio ex art. 961, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, per avere superato il limite massimo di età a ciò previsto dalla legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 settembre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – -O- è stato un carabiniere in ferma volontaria che ha prestato servizio in Piemonte tra il 2009 e il 2013 e che, determinazione prot. n. 351228/M1-6 del 22 marzo 2013, è stato collocato in congedo con per non ammissione al servizio permanente ai sensi dell’art. 949, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, non riunendo i requisiti minimali a ciò richiesti, stante l’insoddisfacente rendimento professionale e lo scarso senso di disciplina. Tale determinazione è stata gravata innanzi al TAR del Piemonte, sezione prima, con ricorso ivi allibrato al n.r.g. -O-, che è stato dichiarato perento con decreto -O-, confermato con ordinanza -O-. Anche il ricorso interposto avverso la scheda valutativa redatta per il periodo 25 ottobre 2011-2 settembre 2012 e la comunicazione di avvio del procedimento di proscioglimento per cessazione della ferma volontaria per non ammissione al servizio permanente, pendente innanzi allo stesso Tribunale al n.r.g. -O-, è stato rigettato con sentenza -O-, passata in giudicato.

In data 24 marzo 2020, -O- ha presentato un’istanza di riammissione in servizio ex art. 961, d.lgs. n. 66 del 2010, con la quale ha ritenuto illegittimo il suo collocamento in congedo in virtù dell’esito di procedimenti penali che hanno attinto altri militari a vario titolo collegati alle proprie vicende di servizio. Il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, quindi, con nota prot. n. 28/222-1 del 16 aprile 2020, notificata il successivo giorno 18, ha disposto il rigetto dell’istanza de qua , per avere l’interessato superato il limite massimo di età di trentacinque anni previsto per poter aspirare al beneficio.

Pertanto, con il ricorso all’esame, notificato il 19 giugno 2020 e depositato il 20 luglio 2020, -O- ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, lamentando:

I) eccesso di potere sotto vari profili e violazione dell’art. 961, d.lgs. n. 66 cit., perché le vicende penali in cui è stato coinvolto un altro militare all’epoca in servizio nel reparto del ricorrente dimostrerebbero l’erroneità degli assunti su cui si fondava il suo collocamento in congedo per non ammissione al servizio permanente;

II) eccesso di potere sotto diversi profili e violazione del punto n. 13 della circolare ministeriale 22 maggio 2000, in tema di dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento.

Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’Amministrazione della difesa, che ha versato in atti la relazione prot. n. 354413/C5-2 del 3 luglio 2020, in cui viene ricostruita la complessiva vicenda del ricorrente e si argomenta per il rigetto del gravame.

Con ordinanza 8 settembre 2020 n. 5625 è stata rigettata la domanda di rilascio di misure cautelari, rilevandosi “ la congruità della motivazione inerente al provvedimento gravato riferita al superamento del trentacinquesimo anno di età ”, in conformità a quanto previsto dall’art. 961, d.lgs. n. 66 cit.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 20 settembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è infondato, potendosi prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di irricevibilità del gravame sollevate dal Ministero della difesa, nella parte in cui -O- articola argomentazioni riferite a presunti vizi di legittimità che inficerebbero gli atti con cui nel 2013 il ricorrente è stato congedato dall’Arma dei carabinieri e che sono ormai inoppugnabili.

Infatti, a termini dell’art. 961, comma 1, d.lgs. n. 66 cit., “

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