TAR Firenze, sez. II, sentenza 2023-02-10, n. 202300137
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Testo completo
Pubblicato il 10/02/2023
N. 00137/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cristina Polimeno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Livorno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del decreto -OMISSIS-^B/2021 emanato dal Questore di Livorno in data 11.01.2021, e notificato al ricorrente in data 19.02.2021, con il quale veniva rigettata l'istanza di rilascio del titolo di viaggio sostitutivo ex art. 24, co. 2, d.lgs. 251/2007 presentata in data 07.11.2020, e di ogni altro atto e provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Livorno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 il dott. Nicola Fenicia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, cittadino nigeriano, è attualmente titolare di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, rilasciato a seguito di accertamento, ad opera della Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. -OMISSIS-, del diritto dello stesso ad ottenere la protezione sussidiaria, in particolare per ragioni legate alla sua militanza nel movimento “-OMISSIS-” (-OMISSIS-), ritenute integranti la condizione di cui all’art. 14 lettera b del d.lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, ovvero il concreto rischio per lo stesso che in caso di rientro in patria egli potesse essere sottoposto a un trattamento ingiusto o inumano da parte dello Stato di provenienza.
Con decreto dell’11 gennaio 2021 il Questore di Livorno ha però respinto l’istanza dell’odierno ricorrente, volta ad ottenere il titolo di viaggio ex art. 24 del d.lgs. n. 251 del 2007, avanzata il 7 novembre 2020.
Il diniego dell’amministrazione è stato motivato sulla scorta della non riconducibilità del caso di specie a quanto previsto dall’art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 251 del 2007, secondo cui “ quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle