TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202304120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-07-10, n. 202304120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202304120
Data del deposito : 10 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/07/2023

N. 04120/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04102/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4102 del 2022, proposto da -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. E S, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via G. Melisurgo n. 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IX Campania, Ufficio delle Dogane di Napoli 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliata, in Napoli, via Diaz, 11, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

“1) del provvedimento a firma del direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX – Campania - Ufficio delle dogane di Napoli 1, Sezione Tributi e Urp, notificato alla ricorrente società a mezzo p.e.c. in data 1.08.2022, avente ad oggetto “Provvedimento di sospensione Deposito Commerciale OLI LUBRIFICANTI - Codice Ditta -OMISSIS- –-OMISSIS- - P.IVA -OMISSIS-” ;
2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, tra cui la nota trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente società in data 23.05.2022, con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX – Campania - Ufficio delle dogane di Napoli 1, Sezione Tributi e Urp ha comunicato l’avvio del “ procedimento amministrativo di sospensione della licenza di esercizio con Codice Ditta -OMISSIS- nonché di ogni altra autorizzazione conseguente e connessa rilasciate da questa ADM”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IX Campania, Ufficio delle Dogane di Napoli 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, depositato il 9 settembre 2022, la -OMISSIS-., autorizzata con licenza “Codice Ditta -OMISSIS-” all’esercizio dell’attività di “stoccaggio – deposito commerciale di oli lubrificanti anche rigenerati e prodotti assimilati” per l’impianto ubicato alla -OMISSIS- all’interno del -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, DT IX – Campania, Ufficio delle Dogane di Napoli 1, Sezione Tributi e Urp, notificato a mezzo p.e.c. in data 1° agosto 2022, avente ad oggetto “Provvedimento di sospensione Deposito Commerciale OLI LUBRIFICANTI - Codice Ditta -OMISSIS- –-OMISSIS- - P.IVA -OMISSIS-” , nonché della nota trasmessa a mezzo p.e.c. in data 23 maggio 2022, con cui la suddetta Agenzia ha comunicato l’avvio del “ procedimento amministrativo di sospensione della licenza di esercizio con Codice Ditta -OMISSIS- nonché di ogni altra autorizzazione conseguente e connessa rilasciate da questa ADM”.

A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili ed ha prodotto documentazione.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IX Campania, Ufficio delle Dogane di Napoli 1 si è costituita a resistere in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con mero atto di stile.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha successivamente prodotto documentazione, tra cui la relazione illustrativa dell’Ufficio delle Dogane di Napoli 1, Sezione Legale e Contenzioso, e una memoria per l’udienza camerale con cui ha ripercorso cronologicamente i fatti di causa, ha richiamato la normativa applicabile nel caso di specie ed ha concluso deducendo l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto pertanto il rigetto. Anche parte ricorrente ha prodotto una memoria per la camera di consiglio.

Alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 il difensore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della causa al merito e ha rinunciato all'istanza cautelare;
la Presidente ha, pertanto, disposto la cancellazione della causa dal ruolo camerale e ha fissato per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 4 aprile 2023.

Parte ricorrente ha depositato una memoria per l’udienza di discussione con la quale insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 4 aprile 2023 in difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'interesse alla decisione;
alla medesima udienza la causa è stata assunta in decisione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 e 62 del D.Lgs. n. 504/1995, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di legalità, sub specie di prevedibilità e di irretroattività.

Parte ricorrente, premesso che con il provvedimento impugnato l’ADM ha disposto, ex art. 23, comma 11, del TUA, la sospensione della licenza con Codice -OMISSIS-- rilasciata in favore di essa società per l’esercizio dell’attività di “stoccaggio - deposito commerciale di oli lubrificanti anche rigenerati e prodotti assimilati” a fronte della intervenuta sentenza di condanna non definitiva emessa dal GUP del Tribunale di Napoli in data -OMISSIS- nei confronti del precedente amministratore della medesima società, -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e per il reato di cui all’art. 40 del D.Lgs. n. 504/1995, lamenta l’illegittimità del provvedimento stesso in quanto l’immediata sostituzione del precedente amministratore avrebbe determinato il venir meno dell’unico presupposto in forza del quale è stato avviato il procedimento di sospensione per cui è causa nei suoi confronti;
sostituzione che, dunque, per il sol fatto di essere avvenuta prima dell’emanazione del provvedimento definitivo di sospensione delle licenze in questione, ne avrebbe dovuto precludere, alla radice, l’adozione. Diversamente da quanto ritenuto dall’amministrazione resistente ad avviso di parte ricorrente tale conclusione sarebbe aderente alla finalità della norma atteso che con la deliberata rimozione dell’amministratore colpito dal provvedimento di condanna non definitiva sarebbe venuta meno l’esigenza cautelare che la detta normativa mira a tutelare, attraverso, per l’appunto, la sospensione della licenza in attesa di un pronunciamento definitivo. Lamenta inoltre che la motivazione del provvedimento impugnato con cui l’amministrazione resistente ha ritenuto in ogni caso non sufficiente la rimozione dell’amministratore sarebbe scarna ed assertiva, nella sostanza del tutto errata in punto di fatto e priva di fondamento oltre che frutto di un’attività istruttoria carente ed inadeguata. Diversamente da quanto asserito dall’ADM nell’impugnato provvedimento non vi sarebbe stata alcuna modifica e/o redistribuzione delle quote societarie, men che meno di lieve entità, laddove, come emergerebbe dalla visura storica di essa ricorrente, l’ultima variazione societaria risale al 10 maggio 2017. In ogni caso, e fermo quanto appena detto, la permanenza all’interno della -OMISSIS-dell’ex amministratore quale mero socio non costituirebbe indice, di per sé, di un potere di controllo dello stesso sulle scelte societarie dal momento che tale soggetto ha la proprietà di appena il 16% c.a. delle quote;
inoltre, qualora l’ADM avesse inteso riferirsi alla sussistenza di un controllo “di fatto” dell’ex amministratore cui fa riferimento l’art. 23, comma 11, ultimo periodo, del TUA, la stessa avrebbe dovuto necessariamente provare tale circostanza, rimasta, invece, una mera asserzione, non avendo la convenuta Amministrazione fornito il benché minimo elemento a sostegno di tale presunzione.

Sostiene che, volendo operare un’analogia, stante l’identità dello scopo perseguito, con la disciplina dei contratti tale cambio di vertice potrebbe considerarsi alla stregua di una misura riabilitativa di c.d. self cleaning contemplata all’art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2006, misura che avrebbe rilevanza non solo pro futuro .

II. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 e 62 del D.Lgs. n. 50/2006, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di legalità, sub specie di prevedibilità e di irretroattività.

Parte ricorrente lamenta che la disposizione di cui all’art. 62, comma 7, del TUA – che rinvia, per quanto di interesse, alle previsioni sanzionatorie di cui all’art. 25 del medesimo TUA in virtù del quale è stato adottato il gravato provvedimento di sospensione – non sarebbe applicabile alla fattispecie in questione, in quanto, a rigore del suo tenore letterale, la stessa opera esclusivamente con riferimento alla circolazione e al deposito di oli lubrificanti e bitumi “assoggettati” ad imposta (per i quali, cioè, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d), del TUA, il debito d’imposta è stato assolto) e non, invece, alla circolazione e al deposito di oli lubrificanti “soggetti” ad imposta (per i quali, ai sensi della medesima disposizione innanzi richiamata, il debito d’imposta non è stato assolto), come accade per l’attività esercitata dalla ricorrente società. Parte ricorrente sostiene infatti di essere titolare di licenze per attività di depositario di oli lubrificanti anche rigenerati e prodotti assimilati in regime di sospensione dalle imposte;
pertanto, la detta attività, avendo ad oggetto il deposito di oli “soggetti” all’imposta (e non “assoggettati” all’imposta), non rientrerebbe nel perimetro applicativo di cui all’art. 62, comma 7, del TUA.

III. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 23, 25 e 62 del D.Lgs. n. 50/2006, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per carenza e falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione del principio di legalità, sub specie di prevedibilità e di irretroattività.

Parte ricorrente sostiene altresì che, in ogni caso, anche qualora si ritenesse conferente al deposito in sua titolarità la disposizione di cui al citato art. 62, comma 7, del TUA, la normativa contenuta nell’art. 25 del medesimo TUA non sarebbe, comunque, nella specie applicabile. In particolare non potrebbe operare nei suoi confronti la disposizione di cui al comma 6 bis del detto art. 25 del TUA in quanto tale disposizione, in forza della quale si consente l’operatività della causa di sospensione automatica (e revoca) della licenza per i medesimi motivi di cui all’art. 23, comma 8, del TUA anche nei confronti di società di capitali titolari di licenze, è stata introdotta soltanto con l’art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 e, dunque, successivamente alla commissione dei fatti oggetto della richiamata sentenza penale, asseritamente verificatisi tra il 27 febbraio 2019 e il 7 maggio 2019.

Parte ricorrente lamenta inoltre che l’irrogazione della sospensione in forza di una applicazione retroattiva della normativa de qua intaccherebbe anche il suo diritto alla proprietà privata e sostiene l’illegittimità costituzionale convenzionale della medesima normativa laddove impone la sospensione delle licenze di fatto sine die, e cioè sino alla sentenza irrevocabile, che ben potrebbe potenzialmente intervenire anche a distanza di svariati anni, condannando l’impresa all’estinzione, e ponendosi, quindi, in contrasto, anzitutto, con il principio di proporzionalità tutelato dall’art. 3 e 41 Cost.;
e ciò a prescindere dalla natura di sanzione penale o di mera misura cautelare della sospensione. La causa di sospensione applicata finirebbe per integrare una vera e propria sanzione afflittiva nei suoi confronti– soggetto estraneo al detto accertamento penale – come tale, quindi, sottoposta ai principi di legalità e di colpevolezza declinati in tutte le loro accezioni da fonti interne ed europee.

Occorre premettere che il provvedimento impugnato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Territoriale IX Campania, Ufficio delle Dogane di Napoli 1, Sezione Tributi e Urp, dopo aver dato atto che “ - Visti gli atti d'ufficio da cui risultava che il soggetto titolare e responsabile pt della gestione del predetto deposito commerciale era il sig. -OMISSIS-…… che con Sentenza del 04/05/2022 n. -OMISSIS- del Giudice per le Indagini e l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli veniva condannato con applicazione della pena della reclusione ed alla multa di euro 34.017.880 per reati di natura tributaria nell'ambito del procedimento penale n. -OMISSIS-RGNR - n.-OMISSIS-R.G. Gip, ed in particolare per i reati di cui agli artt. 81, 110 del Cod. Penale e art. 40 D.lgs. L. 504/95 perché, in concorso con altri sottraeva all'accertamento ed al pagamento dell'accisa prodotti energetici (prodotto petrolifero gasolio) per quantità superiori a 2.000 kg.

- Visto l'art. 62 comma 7 del D.lgs. n. 504/95 del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D. Lgs. n. 504/95, che stabilisce che per la circolazione e il deposito degli oli lubrificanti assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25 che prevedono l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del medesimo D. Lgs. n. 504/95; ”,

ha “ - Ritenuto, per quanto precede che per l'effetto combinato degli articoli 62, 25, 23 del D.lgs. n. 504/95 ricorrono nella fattispecie le condizioni di cui al richiamato art. 23, comma 8 e 11 e art. 25 comma 6 bis in ordine alla sospensione della licenza di esercizio predetta; ”,

ed ha “ - Preso atto che la condanna per i reati di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e per il reato di cui all'art. 40 del D. Lgs. n. 504/95 emessa nei confronti del Sig. -OMISSIS-C.F. (-OMISSIS-) nella qualità soggetto obbligato pro tempore del predetto deposito impone a questa amministrazione l'obbligo di procedere in ogni caso alla sospensione della licenza fiscale di esercizio rilasciata, ed in particolare quindi della licenza di esercizio con CODICE DITTA -OMISSIS- ”.

Inoltre, dopo aver dato atto dell’invio della comunicazione di avvio del procedimento e delle osservazioni presentate da parte ricorrente “ in ordine alle esposte dimissioni del legale rappresentante -OMISSIS-, alla redistribuzione delle quote societarie medesimo soggetto, al richiamato ritorno in bonis in ordine al requisito soggettivo di cui al comma 6-bis, dell'art. 25 del T.U.A. 504/95, ora in capo al legale rappresentante, Signor -OMISSIS-, Codice Fiscale -OMISSIS-, subentrato nella carica con decorrenza, 31/05/2022 al Signor -OMISSIS-, Codice Fiscale -OMISSIS- ed in particolare alla non applicabilità dell'art. 23 del T.U.A. 504/95 nel caso di specie; ”,

l’ADM ha altresì “ - RITENUTO CHE l'intervenuta redistribuzione delle quote societarie del Signor -OMISSIS- è di lieve entità;
attesa la permanenza del medesimo soggetto in ambito societario, in modo tale da non poter escludere potestà decisionali e organizzative in capo a quest'ultimo e non essendo attribuiti in capo al subentrato legale rappresentante, terzo estraneo non socio, compiti gestori e autonomia gestionale, sorretti da idoneità tecnico-professionale, nulla innovano rispetto a quanto stabilito dall'art. 23, comma 11 del T.U.A. 504/95, che estende la fattispecie di sospensione a persone comunque esercitanti un ruolo decisivo nelle scelte societarie;
ciò in forza dell'art art. 62, comma 7 che espressamente rinvia all'art 25 ivi compreso il comma a 6 bis, che annovera tra le cause di sospensione quelle appunto previste all'art. 23 del T.U.A.
”.

In punto di diritto il D.Lgs. n. 504/1995 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative – al comma 7 dell’art. 62 - Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti - stabilisce: “ 7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. ”. L’art. 25 - Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa - al comma 6 bis a sua volta prevede: “ 6-bis. Per i depositi di cui ai commi 1 e 6, la licenza di cui al comma 4 è negata e l'istruttoria per il relativo rilascio è sospesa allorché ricorrano nei confronti dell'esercente, rispettivamente, le condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 23;
per la sospensione e la revoca della predetta licenza trovano applicazione, rispettivamente, i commi 8 e 9 del medesimo articolo 23. Nel caso di persone giuridiche e di società, la licenza è negata, revocata o sospesa, ovvero il procedimento per il rilascio della stessa è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 9 del medesimo articolo 23 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che rivestono in esse funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
”.

L’art. 23 ai commi 8 e 11 prevede rispettivamente: “ 8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile. ”;
11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. ”.

Alla luce della suddetta normativa, espressamente richiamata nel provvedimento impugnato, deve ritenersi che quest’ultimo sia stato legittimamente adottato in quanto, come condivisibilmente rappresentato dall’Amministrazione resistente, la sentenza penale di condanna pronunciata nei confronti di -OMISSIS-, soggetto obbligato pro tempore del predetto deposito, ha determinato ipso iure l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di sospendere la licenza fiscale di esercizio in possesso della società ricorrente fino alla emissione della sentenza irrevocabile. Deve conseguentemente ritenersi che l’amministrazione resistente abbia esercitato un’attività vincolata in quanto ha applicato la normativa che non prevede margini di discrezionalità nella valutazione dei presupposti per l’applicazione della sospensione per cui è causa.

Ed invero, come rappresentato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la portata della norma imperativa applicata dall’Ufficio (art. 25 comma 6 bis che richiama l’art. 23 comma 8 TUA) contiene in sé una motivata valutazione del legislatore in ordine agli elementi che denotino una «grave negligenza o malafede» del concorrente, tale da far ragionevolmente venir meno l’affidabilità e dunque la fiducia nell'impresa e si è tradotta nell’obbligo di sospensione del titolo amministrativo in caso di condanna sino al passaggio in giudicato della sentenza.

Né può ritenersi che nel caso di specie non potesse procedersi alla sospensione attesa l’avvenuta sostituzione dell’amministratore, misura che ad avviso di parte ricorrente avrebbe consentito il recupero del possesso del requisito soggettivo con il ritorno “ in bonis ” della società titolare.

Ed invero occorre rilevare che la sentenza di condanna emessa nei confronti del precedente amministratore della ricorrente società, -OMISSIS-, è stata resa dal GUP del Tribunale di Napoli in data -OMISSIS-, con la nota n. -OMISSIS- del 23 maggio 2022 l’Ufficio delle Dogane di Napoli comunicava l’avvio del procedimento di sospensione della licenza, poi adottata con provvedimento del 1° agosto 2022, e in data 31 maggio 2022 si è tenuta l’assemblea dei soci che ha deliberato di revocare la nomina di amministratore nei confronti di -OMISSIS- e di sostituirlo con -OMISSIS-. Pertanto tale sostituzione è successiva alla comunicazione di avvio del procedimento per cui è causa. Al riguardo, come pure condivisibilmente sostenuto da parte resistente nella memoria difensiva, deve ritenersi che si accogliesse la tesi di parte ricorrente basterebbe la sostituzione e quindi la nomina formale di un nuovo soggetto come legale rappresentante pro tempore per evitare la misura disposta con il provvedimento impugnato e, conseguentemente, la previsione di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 504/1995 di fatto rischierebbe di restare inattuata, potendo di volta in volta la società solo una volta notiziata dell’avvio della sospensione, procedere alla sostituzione formale dell’amministratore e proseguire nella gestione della medesima licenza senza soluzione di continuità.

Né, come pure sostenuto da parte ricorrente, potrebbe trovare applicazione la misura di riabilitativa di c.d. “ self cleaning ” prevista in materia di appalti in quanto trattasi di materia diverse per natura ed oggetto, nonché per essere assoggettata a differenti fasi procedimentali. Peraltro il Collegio non ritiene comunque applicabile tale misura per la risolutiva circostanza che il prevalente orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio è concorde nel ritenere le misure di self cleaning valevoli per il futuro.

Ed invero “7.1. Risponde a logica, prima che a norme, che le misure di self-cleaning (rinnovo degli organi di vertice, in una con la revisione delle prassi aziendali fino a quel momento praticate) abbiano effetto pro futuro, ovvero per la partecipazione a gare successive alla adozione delle misure stesse. È infatti inimmaginabile un loro effetto retroattivo.” (TAR Toscana, Sez. II, 19 gennaio 2021 n. 77 e Consiglio di Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260).

“Solo dopo l’adozione delle misure di self -cleaning la stazione appaltante può dunque essere stimata al riparo dalla ripetizione di pratiche scorrette ad opera degli stessi organi sociali, posto anche che l’atto sanzionatorio solo remunera una condotta ormai perfezionata in ogni elemento.” (Consiglio di Stato, Sez. V, 6 aprile 2020, n. 2260 cit.).

Inoltre occorre rilevare che, alla luce del contenuto del provvedimento, deve ritenersi che esso costituisca un atto plurimotivato, in quanto si basa su due autonome motivazioni: la prima concernente l’obbligo della sospensione della licenza ipso iure in quanto “ per l'effetto combinato degli articoli 62, 25, 23 del D.lgs. n. 504/95 ricorrono nella fattispecie le condizioni di cui al richiamato art. 23, comma 8 e 11 e art. 25 comma 6 bis ” e la seconda concernente la motivazione pure posta alla base del provvedimento impugnato a seguito delle osservazioni prodotte in riscontro la comunicazione di avvio del procedimento e relativa alla circostanza che “…. nulla innovano rispetto a quanto stabilito dall'art. 23, comma 11 del T.U.A. 504/95, che estende la fattispecie di sospensione a persone comunque esercitanti un ruolo decisivo nelle scelte societarie;
ciò in forza dell'art art. 62, comma 7 che espressamente rinvia all'art 25 ivi compreso il comma a 6 bis, che annovera tra le cause di sospensione quelle appunto previste all'art. 23 del T.U.A.
”.

Essendo il provvedimento impugnato un atto plurimotivato, deve pertanto ritenersi che sia stato legittimamente adottato già solo alla luce della prima autonoma motivazione.

Costituisce infatti ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 14 giugno 2022, n. 4004 e 22 ottobre 2015, n. 4972) ed inattaccabile (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 21 luglio 2021, n. 5051, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).

Pertanto, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza concernente gli atti plurimotivati, le ulteriori censure del primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di istruttoria e di motivazione in merito agli aspetti concernenti la seconda autonoma motivazione devono ritenersi inammissibile per carenza di interesse in parte qua , in quanto, come detto, il provvedimento adottato deve ritenersi legittimamente adottato già solo sulla base della prima autonoma motivazione.

Quanto alle censure del secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta che la disposizione di cui all’art. 62, comma 7, del TUA – che rinvia, per quanto di interesse, alle previsioni sanzionatorie di cui all’art. 25 del medesimo TUA in virtù del quale è stato adottato il gravato provvedimento di sospensione – non sarebbe applicabile alla fattispecie in questione, anch’esse devono ritenersi infondate.

Ed invero, in disparte la questione che parte ricorrente non ha provato di operare in regime di sospensione dalle imposte, la censura è infondata per la risolutiva circostanza che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente il TUA all’art. 1, comma 2, lett. e), dispone: “ 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: ….. e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria; ”. Pertanto, alla luce della suddetta disposizione normativa il regime di sospensione delle imposte si riferisce unicamente al deposito fiscale mentre il provvedimento di sospensione impugnato concerne il deposito commerciale.

Devono parimenti ritenersi infondate le censure di cui al terzo motivo di ricorso.

In particolare, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il provvedimento impugnato non integra una sanzione afflittiva nei confronti della società in quanto la sospensione disposta deve qualificarsi quale provvedimento cautelare.

Ed invero, come condivisibilmente sostenuto dall’amministrazione resistente, il provvedimento oggetto di gravame non ha carattere sanzionatorio neppure nei confronti della proprietà privata e non è retroattivo.

Realizzatasi la condizione legale della pronuncia della sentenza di condanna nei confronti dell’esercente deposito, la misura della sospensione ha una finalità spiccatamente preventiva di tutela dell’interesse fiscale che fa capo alla collettività generale impedendo ulteriori fatti criminosi, di cui si teme il reiterarsi nel futuro, da parte della persona già condannata che mantiene la gestione dell’impianto. L’atto risponde a chiare esigenze cautelari, origina dalla decisione giudiziale intervenuta il -OMISSIS- ed ha efficacia interinale ed i cui effetti sono ancorati alla suddetta sentenza e quindi correlati ad un arco temporale ben definito, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente che ritiene sine die gli effetti derivanti dal provvedimento di sospensione.

Alla luce di quanto sopra non si ravvisano profili che possano far ritenere che la norma applicata nel caso di specie sia affetta la illegittimità costituzionale, attesa la ratio della norma stessa che ha già effettuato a monte un bilanciamento di contrapposti interessi e ha ritenuto prevalente quello della tutela dell’interesse fiscale che fa capo alla collettività rispetto a quello ritenuto recessivo del privato al mantenimento della licenza e, ad avviso del Collegio, risponde a criteri di razionalità, logicità e di proporzionalità.

Trattandosi di provvedimento amministrativo avente natura cautelare devono ritenersi infondate le censure di violazione del principio di irretroattività che governa la successione delle leggi penali quanto alla differente pena criminale, mentre nel caso di specie trova applicazione il principio del tempus regit actum .

Ed invero secondo la consolidata giurisprudenza “il procedimento amministrativo è regolato dal principio tempus regit actum , con la conseguenza che la legittimità degli atti del procedimento deve essere valutata con riferimento alle norme vigenti al tempo in cui l’atto terminale, ovvero l’atto che conclude una autonoma fase del procedimento, è stato adottato” ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. IV, 21 agosto 2012 n. 4583, Consiglio di Stato, Sez. III, n. 8348/2019 e 17 febbraio 2020, n. 1199).

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte ricorrente, nell’importo liquidato nel dispositivo.

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