TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-15, n. 202300642

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2023-05-15, n. 202300642
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202300642
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 00642/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 402 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefettura di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;

per l'annullamento

in via principale del provvedimento del 30.03.2023 di rigetto della istanza di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. 142/2015 con istanza cautelare collegiale;
in via subordinata, per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento maturato dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio territoriale del Governo sull'istanza di erogazione delle misure di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale ai sensi del d.lgs. 142/2015, ai fini dell'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione, nonché per la declaratoria dell'obbligo di provvedere.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa A F, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Espone il ricorrente, cittadino di origine -OMISSIS- di aver manifestato in data 26/9/22 presso lo Sportello per richiedenti asilo e rifugiati (Ufficio RAR) del Comune di -OMISSIS-, convenzionato con l’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS-, la volontà di richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, dichiarandosi in stato di indigenza, così da poter essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del D.lgs. 142/2015.

In data 19.4.2023, a seguito appuntamento presso l’Ufficio immigrazione della Questura di -OMISSIS-, veniva formalizzata l’istanza di protezione internazionale.

Nelle more il ricorrente non veniva ammesso al sistema di accoglienza, nonostante i solleciti formulati anche dall’Associazione Avvocato di Strada Onlus cui si era nel frattempo rivolto.

Con nota del 30 marzo 2023 la Prefettura dava riscontro ai suddetti solleciti, rappresentando le difficoltà organizzative conseguenti all’elevato numero di soggetti richiedenti la protezione internazionale, anche a seguito dell’intensificarsi degli sbarchi che hanno comportato il saturamento delle capacità di accoglienza, per cui allo stato non risultava possibile l’inserimento del ricorrente in alcuna struttura, salvo provvedere alla segnalazione dei casi interessati presso il Servizio Centrale.

Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante ha quindi chiesto l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, del diniego così sostanzialmente espresso dalla Prefettura in ordine alla richiesta di accoglienza, formulando in via subordinata e ai sensi dell’art. 32 c.p.a., la richiesta di declaratoria del silenzio inadempimento reso dall’amministrazione, laddove non venisse riconosciuta la natura provvedimentale della nota impugnata, qualificando la medesima quale atto meramente soprassessorio, tale tuttavia da confermare l’illegittima inerzia dell’amministrazione.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, confermando il diniego espresso nella nota impugnata e ribadendo, anche sulla scorta delle deduzioni contenute nel rapporto informativo dell’UTG depositato in atti, le ragioni ivi rappresentate a fondamento della mancata ammissione del ricorrente al sistema di accoglienza, escludendo in particolare l’illegittimità dell’inerzia dedotta in ricorso, in considerazione del fatto che l’obbligo di provvedere in ordine alla richiesta di accoglienza può considerarsi sorto soltanto a seguito della formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale, con la compilazione del modello c.d. C3, avvenuta, nel caso di specie, soltanto in data 28 marzo 2023.

Il ricorso è stato chiamato alla Camera di Consiglio del 10 maggio 2023 e trattenuto in decisione, come da verbale, potendo essere definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.pa., sussistendone i presupposti.

Preliminarmente va dato atto dell’intervenuta adozione da parte dell’amministrazione di un provvedimento, riconducibile alla nota impugnata, con il quale è stata respinta, per le ragioni ivi esternate, la richiesta di ammissione del ricorrente alle misure di accoglienza.

La nota infatti costituisce un arresto procedimentale a fronte dell’istanza manifestata dal richiedente protezione internazionale, di tal chè essa risulta tale da superare l’inerzia dell’amministrazione.

Conseguentemente l’azione, avviata in via principale, ai fini dell’annullamento del suddetto diniego, può essere delibata in termini di giudizio impugnatorio.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei seguenti termini.

L’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 142 del 2015, dispone che “2.Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale”.

Specifica poi l’art. 2, comma 1, lett. a) che si definisce “richiedente protezione internazionale o richiedente” lo straniero che “ha presentato domanda di protezione internazionale su cui non è stata ancora adottata una decisione definitiva ovvero ha manifestato la volontà di richiedere tale protezione”.

La formalizzazione della richiesta di protezione internazionale, mediante la compilazione del cd. Modulo C3, non costituisce, quindi, requisito indispensabile affinchè si possa considerare espressa la volontà di essere ammesso al sistema di accoglienza, radicandosi in capo allo straniero, già al momento della manifestazione di volontà, anche se non formalizzata, la particolare condizione di tutela e assistenza, laddove si configuri uno stato di indigenza, da assicurare nelle more della presentazione e definizione della richiesta di protezione internazionale.

Dalla documentazione prodotta in giudizio si può inferire che il ricorrente ha manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale ed è stato avviato il relativo procedimento.

Orbene, pur dando atto delle difficoltà manifestate dall’amministrazione, risulta oggettivo che sussistono nella fattispecie le condizioni per ottenere l’ammissione al sistema dell’accoglienza.

Richiamata al riguardo per quanto attiene al sistema dell’accoglienza la pronuncia C.d.S, III Sezione, n. 4948/20, con la specifica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, a partire dalla cd. “direttiva accoglienza” 2013/33/UE, va ribadito che in base alla normativa vigente (D.lgs. 142/2015, integrato dal D.l. n. 113/2018), risultano destinatari del sistema di accoglienza gli stranieri non comunitari e gli apolidi, richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale, nonché i familiari inclusi nella domanda di protezione e che le richieste misure di accoglienza si applicano dal momento di manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale (non già dal momento della presentazione della domanda, come era previsto dall'art. 5, d.lgs. n. 140 del 2005).

Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo sono assicurate per tutto il periodo in cui si svolge il procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale competente, fino al momento della decisione (art. 5, comma 6, d.lgs. n. 140 del 2005 e art. 14, comma 4, d.lgs. n. 142 del 2015).

Se la Commissione territoriale rigetta la domanda, la durata dell'accoglienza è commisurata a quella del ricorso giurisdizionale.

Le misure di accoglienza, pertanto, continuano ad essere assicurate fino alla scadenza del termine per l'impugnazione della decisione.

Il sistema, come noto prevede l’individuazione di diversi livelli di accoglienza, a partire da quello iniziale, che assicura l’identificazione dello straniero e l’accertamento dello stato di salute, per poi procedere all’individuazione dei centri cui assegnare il richiedente protezione internazionale, che versi in stato di indigenza, sino alla definizione dell’iter relativo.

Proprio con riferimento alla difficoltà di reperire adeguata sistemazione, conseguente al considerevole flusso di extracomuniatri, la stessa normativa, art. 11 D.lgs 142/2015, prevede che nel caso di esaurimento dei posti all'interno delle strutture di prima accoglienza, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti cui l'ordinario sistema di accoglienza non sia in grado di far fronte, i richiedenti possono essere ospitati in strutture temporanee di emergenza, ove lo straniero può essere ammesso nell’attesa del trasferimento presso la struttura di prima accoglienza.

Sulla base di tali presupposti, stante la sussistenza delle condizioni in capo al ricorrente per essere ammesso al sistema di accoglienza, impregiudicato in ogni caso ogni più approfondito accertamento al riguardo da parte dell’amministrazione competente, risulta illegittimo il diniego formulato dall’amministrazione, laddove si rappresenta l’impossibilità di individuare il centro di accoglienza disponibile per accogliere il ricorrente.

Sussiste, infatti, un obbligo comunque a carico dell’amministrazione di intervenire, anche in caso di carenza di posti disponibili, attraverso l’individuazione di altre soluzioni, provvisorie, al fine di assicurare in ogni caso i livelli di assistenza in favore dei richiedenti la protezione internazionale, che si trovino in stato di indigenza.

Conseguentemente, pur dando atto delle ragioni logistiche esternate nella nota impugnata, il diniego opposto risulta in ogni caso illegittimo, sussistendo il diritto all’accoglienza manifestato dal ricorrente, dovendo l’amministrazione attivarsi al fine di reperire, in attesa dell’individuazione di posti disponibili, le soluzioni immediate, ai sensi del richiamato art. 11 D.lgs 142/15, per assicurare il livello minimo di assistenza.

Considerata la peculiarità della questione esaminata, si può disporre la compensazione delle spese di lite.

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