TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-02, n. 202205424
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Segnala un errore nella sintesiIl giudice ha respinto il ricorso, argomentando che la tempistica della procedura non era irragionevole, considerando l'elevato numero di candidati e le difficoltà organizzative. Ha sottolineato che i termini di durata previsti dalla normativa non erano perentori e che l'Amministrazione aveva agito in modo conforme alle disposizioni vigenti. Inoltre, non è stata dimostrata la colpa dell'Amministrazione nel ritardo, né l'esistenza di danni risarcibili. La sentenza ha quindi confermato la legittimità degli atti impugnati, compensando le spese legali tra le parti.
Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 05424/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08735/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8735 del 2019, proposto da F A, N A, E A, S A, N A, G A, P A, L A, A B, C B, L B, V B, E B, G W C, M C, M C, G C, V C, G C, A C, S C, S C, R C, P C, V C, M C, M C, L C, S C, S C, M C, L C, A C, P C, A C, G C, D C, G C, Antonietta D'Errico, Alessandro D'Aloiso, G De Cicco, Salvatore De Cicco, Assunta De Fraia, Cristiano Del Beato, Alfonso De Lucia, Cristina De Lucia, Luigi Dell'Omo, Vittorio De Pietro, Gervasio Di Donato, Maria Rosaria Di Brizio, Antonio Di Donna, Silvio Di Pascale, G Dorione, Raffaele Fabozzi, Paride Faella, Gianni Faieta, Salvatore Falco, Giovanni Falcone, Rosaria Gagliardi, Roberto Gagliardi, Donatella Gori, Alfio Guida, Raffaele Guido, Luigi Iodice, Giovanni Iuliano, Angelo Lagonigro, Francesco Letorri, Alessandro Lotito, Francesca Lotito, G Lucca, Paola Mariano, G Gabriele Marolla, Rosaria Marzocchi, Pietro Mascagna, Bruno Massaro, Luca Massimiani, Salvatore Mennitti, Emanuela Merghetti, Cristian Angelo Mirabella, Alessandro Ronald Miranda, Sergio Mucelli, Massimo Napolitano, Fabio Negro, Michele Nitti, Antonino Noce, Moira Pavone, Angela Panariello, Donato Ocone, Stefano Pellegrino, Gennaro Perrotta, Giorgio Petrucci, Maurizio Piancastelli, Enrico Pianelli, Vitaliano Piccolo, Gerardo Pisano, Alfredo Preziosi, Daniela Prima, Salvatore Puleo, Pasquale Punzo, Raffaele Rachiglio, Gaetano Biagio Ragno, Marco Renzi, Maurizio Ricciardi, Felice Rignanese, Raffaele Roberto, Marco Rondinone, Aurelio Ruggiero, Pasquale Ruggiero, Raffaele Ruggiero, Gianfranco Russo, Salvatore Salzano, Silvana Saviano, Alfonso Scarano, Gianluca Scarano, Giovanni Schiano, Anna Paola Serra, Ornella Sica, Roberto Silvestri, Maddalena Simeone, Stefano Sotero, Paolo Sparapano, Isidoro Speciale, Manuel Stasino, Cosimo Talà, Antonio Terracciano, Renato Tonnera, Iolanda Torriciello, Alessandro Trotto, Marco Tusoni, Stefano Vagnarelli, Antonio Enrico Valente, Massimo Vani, Palmina Varricchio, Angelo Vassallo, Maurizio Verde, Carlo Verlezza, Franco Volino, Gianpiero Volpetti, Manuela Zallocco, Umberto Zecca, Domenico Pace, Maria Ranaudo, Antonio Quarta, Diego Sessa, Santino La Malfa, Davide Vegliante, Carmela Toma, Corrado Sabatino e Lucia Mazzei, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaella Veniero e Angela Carcano, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luigi Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi, 6;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia Dipartimento Polizia Penitenzia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Francisco Matteo Sarno e G Dorione, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
dei decreti di nomina a vice ispettore ad esito del concorso interno per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di polizia penitenziaria bandito con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale personale e formazione del 3 aprile 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 5 giugno 2008), della cui esistenza i ricorrenti hanno notizia dalla nota del Ministero della Giustizia m_dg.GDAP.12/04/2019.0121002.u del 12 aprile 2019 ed allegato Decreto Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 12.4.2019, nonché, ove occorra, della nota e del Decreto, nella parte in cui il grado di vice-ispettore di Polizia Penitenziaria viene riconosciuto ai ricorrenti (solo) dalla conclusione dell'esame finale del corso di formazione, ovvero da data successiva tenuto conto che il concorso ha avuto la abnorme durata di undici anni; b) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto, se lesivi per i ricorrenti;
nonché per il riconoscimento del diritto al conseguimento del grado di vice-ispettore, ad esito del predetto concorso, con decorrenza per ciascuno dalla data di proposizione della domanda di partecipazione al concorso o, comunque, dalla data entro cui avrebbe dovuto essere definita la procedura concorsuale secondo la normativa applicabile al caso di specie;
e per la condanna del Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria alla conseguente ricostruzione della carriera di ciascun ricorrente, ai fini non solo giuridici ma anche economici e previdenziali ed al pagamento di tutte le differenze retributive derivanti dalla retrodatazione, giuridica ed economica del grado, oltre al danno per perdita di chance. Il tutto in conseguenza alla irragionevole ed ingiustificata durata - oltre undici anni, del suddetto concorso.
In subordine per il risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa dell'abnorme durata della procedura, tenuto comunque conto del mancato guadagno, della perdita di chance e del danno non patrimoniale, e di ogni altro profilo di danno che dovesse emergere nel corso del giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno preso parte al concorso interno a 643 posti (608 uomini e 35 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del corpo di Polizia penitenziaria di cui al decreto del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale del Personale e Formazione del 3 aprile 2008 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 5 giugno 2008.
2. La procedura concorsuale in questione è stata oggetto di analoghi giudizi chiamati all’udienza pubblica del 11 marzo 2022.
In particolare:
- si tratta di concorso interno per titoli ed esami (consistente in una prova scritta ed un colloquio), disciplinato all’attualità dall’art. 28 comma 1 lett. b) d.lgs 443/1992, e riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria che espleta funzioni di polizia, con obbligo per i vincitori di frequentare il corso di formazione della durata di sei mesi (di cui al successivo comma 2 dell’art. 28), articolato in moduli didattici, con cadenza bimestrale, di contenuto teorico e di tecnica operativa secondo le modalità didattiche indicate dall’art. 8 del d.m. n. 297/1998;
- concluse nel 2010 le prove preselettive, resesi necessarie per l’alto numero dei candidati (6.000), le prove scritte (cui venivano ammessi circa 2.000 candidati) venivano espletate il 23.3.2016, all’esito delle quali risultavano idonei circa 1.000 concorrenti ammessi alle prove orali;
- con P.D.G. 16 gennaio 2017 i posti a concorso venivano elevati a