TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2009-06-19, n. 200902781

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2009-06-19, n. 200902781
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200902781
Data del deposito : 19 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04615/2009 REG.RIC.

N. 02781/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 04615/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4615 del 2009, proposto da:


Matrona Cinotti, D G, M R C, E C, A D R, A P, V V, G M, M G D M, C I, P G, M P C, M C, A A, rappresentati e difesi dall'avv. P M, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. G C in Roma, via di Villa Pepoli, 4;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, regolante l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011 nella parte in cui: 1) all’art. 1, comma 5, recita: “ Il diritto all’assunzione sui posti riservati è riconosciuto nella provincia in cui l’aspirante è inserito, ma non nelle tre province di cui al successivo comma 11”;

del comma 11 del medesimo articolo 1, il quale, nel prevedere che il personale si avvale dell’opportunità di scegliere tre province, viene collocato in posizione subordinata (in coda) al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguite nella provincia di appartenenza, afferma “ad eccezione del tritolo ad usufruire del beneficio della assunzione sui posti riservati”;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2009 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che in relazione al pregiudizio prospettato ed alle censure proposte in ricorso, sussistono le ragioni, previste dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per l'accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in margine le eccezioni rilevabili anche d’ufficio, avuto riguardo alla più recente giurisprudenza della sezione (

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