TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2010-02-24, n. 201003029
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Testo completo
N. 03029/2010 REG.SEN.
N. 07984/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso R.G.n. 7984 del 1997, proposto dal signor AC LU, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Funari, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Acilia, n.4;
contro
- il COMUNE di MONTEROTONDO, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Pepe, con domicilio eletto presso l’avv. Alessio Malaspina in Roma, piazza Antonio Mancini, 4;
- il MINISTERO della SANITA’, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- la REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., n.c.;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota n. 7369 dell’Assessore del Personale del Comune di Monterotondo del 3-13 marzo 1997 ricevuta dal legale del ricorrente non prima del 20 marzo 1997, con la quale il Comune ha respinto l’istanza del ricorrente stesso, proposta in data 20.2.1997, diretta ad ottenere il riconoscimento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente con il Comune stesso;
- della delibera n.60 dell’11 ottobre 1994 del Comune di Monterotondo, conosciuta mediante la predetta nota n. 7369/1997, con la quale è stata disposta l’eliminazione dei posti in organico,
nonché per l’accertamento e la declaratoria
della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorrente tra il ricorrente e il Comune, a decorrere dal 27.1.1988 nella qualifica di Farmacista Collaboratore e dal 13 gennaio 1989, nella qualifica di Direttore di Farmacia (prima Farmacia n. 1 e poi Farmacia n.3),
e conseguentemente per la condanna
del Comune di Monterotondo a corrispondere al ricorrente l’esatta retribuzione in rapporto alle predette qualifiche e alle ore di lavoro straordinario prestato nonché alle ferie non godute e alle tredicesime mensilità, il tutto maggiorato della rivalutazione e degli interessi e ad effettuare la regolarizzazione contributiva ai fini previdenziali e ad indennizzare il ricorrente per la mancata percezione degli assegni familiari, nonché avverso ogni altro atto o provvedimento comunque inerente o connesso , preparatorio o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterotondo e del Ministero della Sanita';
Vista la sentenza interlocutoria n.7311/2009 depositata in data 21 luglio 2009, con la quale, tra l’altro, sono stati disposti adempimenti istruttori;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2009 il 1^Referendario Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, laureato in Farmacia, riferisce di rivestire la qualifica di Direttore della Farmacia n.3 del Comune di Monterotondo, con un rapporto iniziato in data 27.1.1988, a seguito di superamento del concorso di cui all’avviso pubblico per un posto di Farmacista collaboratore. Tale incarico è stato conferito con delibera di G.M. n.53 del 22 gennaio 1988, con compenso lordo di Lire 60.500= per ogni prestazione di durata non inferiore a sei ore e con pagamento a seguito di fattura. La delibera predetta ha stabilito altresì la durata dell’incarico limitata al periodo di assenza dal servizio della titolare dott.ssa Mantoni. In seguito, con delibera G.M. n.339 del 14 marzo 1988 il compenso del ricorrente è stato definito in Lire 80.665= lorde per ogni prestazione giornaliera di durata non inferiore a otto ore.
Con delibera n.52 del 27 gennaio 1989 la G.M. ha dato atto dell’incarico attribuito al ricorrente per la sostituzione della dott.ssa Laura Cavallini della Farmacia comunale n.1, in congedo per malattia e ha conferito la nomina a Direttore temporaneo farmacista con compenso pari a Lire 104.120 = lorde per ogni prestazione di durata non inferiore a sei ore. Sono seguite poi la delibera n.1403 del 23 ottobre 1989 e la delibera n.1244 del 26 novembre 1990 con specifica regolamentazione dell’incarico.
Con la delibera n. 19 del 14 gennaio 1994 la Giunta Municipale ha attribuito, tra l’altro, la Direzione della Farmacia comunale n. 3.
Con istanza inviata al Comune in data 29 giugno 1990 il ricorrente ha formulato richiesta di riconoscimento della natura impiegatizia e della stabilità del rapporto di impiego prestato a tempo indeterminato presso la struttura del Comune, evidenziando il carattere di subordinazione per effetto delle funzioni espletate e dell’inserimento in organico.
A ciò è seguita una diffida prodotta in data 20 febbraio 1997, con la quale ha invitato il Comune a riconoscere detto rapporto di lavoro con le relative retribuzioni, accessori annessi e regolarizzazione contributiva.
La suddetta istanza è stata rigettata dal Comune di Monterotondo con nota prot. 7369 del 13.3.1997, atteso che l’Amministrazione ha ritenuto il rapporto di lavoro prestato dal ricorrente caratterizzato dagli elementi tipici del rapporto di lavoro autonomo.
Il signor LU CI ha, quindi, proposto ricorso avverso la suddetta nota chiedendo altresì l’accertamento della natura subordinata e a tempo indeterminato del rapporto di lavoro prestato presso il Comune e la conseguente condanna dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme spettanti. Al riguardo, ha affidato il gravame ai seguenti motivi :
1) Violazione e mancata applicazione dei principi generali in tema di rapporto di lavoro subordinato. Eccesso di potere per mancata disamina di presupposti determinanti che dimostrano la natura impiegatizia del rapporto;
2) Eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà;
3) Eccesso di potere per sviamento sotto altro profilo e indebito richiamo all’art.13 della legge n. 498 del 1992 non più in vigore;
4) Nei confronti della Delibera n.60 dell’11 ottobre 1994: Indebita riduzione dei posti assegnati al Servizio di Farmacia nella rideterminazione