TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-28, n. 202403987
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2024
N. 03987/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06331/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6331 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R C e F C, con domicilio eletto presso l’avvocato R C, con studio in Roma, via Ludovisi, 35;
contro
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
della delibera n. -OMISSIS-, avente a oggetto « Ordinanza ingiunzione nei confronti della società-OMISSIS- per la violazione dell'articolo 80, commi 4- bis e 4- ter del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 in combinato disposto con gli articoli 17, comma 2, e 18, commi 2 e 5 della delibera n. 4/06/CONS come modificata dalla delibera n. 274/07/CONS e s.m.i. (contestazione n. -OMISSIS-) »; nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 23 febbraio 2024 il dott. L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il 24 novembre 2016 l’AGCom contestò alla ricorrente la violazione dell'articolo 80, commi 4- bis e 4- ter , del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 perché, nel corso delle procedure di migrazione e attivazione di nuove linee telefoniche, non avrebbe adeguatamente sincronizzato le operazioni, con conseguente disservizio per gli utenti interessati.
2. Il procedimento si concluse con la delibera n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2017 con cui venne irrogata alla società una sanzione pari a 170.000,00 euro.
3. Con ricorso, notificato il 30 giugno 2017 e depositato il successivo 5 luglio, la ricorrente impugnò la delibera de qua perché asseritamente illegittima.
4. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti memorie conclusionali e di replica, nei termini di rito.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 febbraio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
6. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura ogni singola contestazione.
6.1. Nello specifico, per quanto riguarda l’attivazione dell’utenza della società-OMISSIS-, conseguente a una migrazione da Telecom a -OMISSIS-, la contestazione riguarderebbe la mancata sincronizzazione della migrazione dell’utenza principale con quella secondaria mentre, a dire della ricorrente, non solo la normativa vigente non imporrebbe di inviare contestualmente gli ordini di attivazione del servizio, in quanto la procedura di attivazione sarebbe regolata dall’art. 17- bis della Delibera n. 274/07 ma la Società avrebbe, comunque, inviato la richiesta di number portability della seconda utenza il giorno successivo all’attivazione di quella principale, con la conseguenza che gli eventuali disservizi sarebbero imputabili a Telecom;
6.2. Con riferimento, poi, alla migrazione dell’utenza -OMISSIS-, da -OMISSIS- a Telecom (in cui alla ricorrente sarebbe stato contestato di essersi limitata a inviare l'ordine di migrazione delle sole utenze voip , omettendo di indicare l'utenza principale oggetto del trasferimento), la Società precisa che l’ordine di migrazione sarebbe di competenza di Telecom, nella sua veste di recipient , e che, pertanto, la procedura di trasferimento sarebbe stata gestita non appena pervenuta dall’operatore de quo (22 ottobre 2015).
Inoltre, non solo l’Autorità avrebbe modificato l’originaria contestazione, censurando l’omessa sincronizzazione con Telecom ma il contestato art. 18, comma 2, let. h) della direttiva (secondo cui la richiesta di migrazione può essere effettata direttamente all’operatore donating , che ha l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al recipient ), non sarebbe stata recepita dall’Accordo Quadro del 14 giugno 2008 e, pertanto, non sarebbe applicabile.
6.3. Nel caso dell’utenza dell’-OMISSIS-, avente a oggetto una migrazione da -OMISSIS- a Wind, l’Autorità avrebbe contestato alla ricorrente di aver impedito la migrazione mentre, a dire della Società, il mancato avvio di procedure di trasferimento non le potrebbe essere imputato in quanto non avrebbe ricevuto alcuna richiesta formale dal recipient fino a dicembre 2015: l’operatore Wind avrebbe, infatti, interagito solo con Telecom, che, però, non era parte attiva della procedura.
Per la ricorrente, inoltre, l’impossibilità di migrazione non sarebbe imputabile al trasferimento dell’utenza su altra piattaforma per cambio tecnologia in quanto essa sarebbe avvenuta prima dell’avvio della procedura di migrazione.
6.4. Nel trasferimento dell’utenza dello -OMISSIS- da -OMISSIS- a Wind, l’Autorità avrebbe contestato alla Società di aver completato la migrazione solo per una delle due numerazioni richieste mentre la ricorrente sostiene non solo la modifica dell’originaria contestazione ma anche che non sussisterebbe alcun obbligo di sincronizzazione delle attività.
7. Il motivo è infondato.
7.1. Prima di esaminare nel dettaglio le doglianze, il Collegio è tenuto a premettere che, come noto, la potestà sanzionatoria delle Autorità amministrative indipendenti è espressione di discrezionalità tecnica e, pertanto, il « giudice amministrativo non può anteporre la sua idea tecnica al giudizio - non erroneo né illogico - formulato dall'organo amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dell'interesse pubblico nell'apprezzamento del caso