TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2016-05-27, n. 201601493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2016-05-27, n. 201601493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601493
Data del deposito : 27 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00678/2016 REG.RIC.

N. 01493/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00678/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 678 del 2016, proposto da:
A A, rappresentata e difesa dall'avv. M E M, con domicilio eletto presso la Segreteria del

TAR

Catania, in via Milano 42/a;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , Università degli Studi di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in via Vecchia Ognina, 149;
Cineca in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito;

per l'annullamento

-della mancata ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2015/2016;

-del decreto ministeriale n. 463/15;

-dei decreti rettorali n. 79535/15 e n. 86037/15;

-degli atti di pubblicazione dei punteggi del 22-9-2015;

-della graduatoria unica del 7-10-15, nonché di tutte le graduatorie consequenziali;

-dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula;

-della documentazione di concorso distribuita dal CINECA e di ogni altro atto connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Catania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 la dott.ssa A A B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario al capo dello Stato notificato in data 8 gennaio 2016, la ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe e, segnatamente, la graduatoria di merito per l’ammissione al corso di laurea in odontoiatria anno accademico 2015/2016 dell’Università degli Studi di Catania, nella parte in cui vi risulta collocata in posizione non utile, deducendo una serie di censure - di natura procedimentale e formale - relative, sostanzialmente, alle concrete modalità di espletamento della prova scritta, per quel che concerne, in particolare, la fase di svolgimento e consegna degli elaborati.

La ricorrente ha chiesto, quindi: l’annullamento della procedura concorsuale in parte qua e, per l’effetto, l’accertamento del suo diritto all’ammissione;
in via subordinata, l’annullamento dell’intera medesima procedura e, comunque, la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’inserimento in graduatoria in posizione utile, l’ammissione alla scuola e l’assegnazione del posto, anche in sovrannumero;
in ulteriore subordine, il risarcimento per equivalente del danno subito.

L’amministrazione intimata ha proposto opposizione, ex art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e la ricorrente ha effettuato la trasposizione del ricorso straordinario formulando istanza di sospensione e chiedendo l'annullamento degli atti impugnati;
il Ministero intimato si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Alla camera di consiglio del 26 maggio 2016, la difesa erariale ha eccepito, inoltre, la questione dell’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno uno dei contro interessati e il ricorso è stato posto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Ciò premesso in punto di fatto il Collegio ritiene che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso sia fondata in ragione dell’inammissibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato. Com'è noto, la trasposizione del ricorso straordinario dinanzi al giudice amministrativo implica l'accertamento anche della ritualità del gravame originariamente proposto (cfr., ex multis , T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. I, 10 settembre 2014, n. 2244 e 8 luglio 2014, n. 1792) e a tal fine va richiamato l'art. 9, co. 2, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 il quale stabilisce che, nel termine di 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato, il ricorso straordinario deve “essere notificato nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento” .

Nel caso di specie, il ricorso straordinario avente ad oggetto (anche) l’annullamento della procedura di selezione indicata epigrafe non è stato notificato ad alcun candidato collocatosi in posizione utile, quale soggetto portatore di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 6 ottobre 2015, n.4654;
sez. VI, 18 luglio 2014, n. 3850). A tale riguardo va, inoltre, precisato che i controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere (necessariamente) nominativamente menzionati nel provvedimento con esatta indicazione di tutti i dati anagrafici, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso (cfr. Cons. Stato., sez. V, 17 giugno 2015, n.3059) ed essendo rimesso, ovviamente, alla diligenza della parte la verifica dell’indirizzo di residenza per la notificazione dell’atto.

Deve, dunque, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di notificazione ad almeno un controinteressato, non essendo il Collegio in tal caso legittimato a disporre l’integrazione del contraddittorio né ad utilizzare i poteri previsti dall’art. 51 cod. proc. amm., non potendo in tal modo supplirsi ad errori, omissioni o carenze del ricorrente (in tal senso, cfr.

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