TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-11-19, n. 201806654

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2018-11-19, n. 201806654
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201806654
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2018

N. 06654/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02916/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2916 del 2016, proposto da
G L, rappresentato e difeso dagli avv.ti F P e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) di Castellammare di Stabia (NA) - non costituiti in giudizio;

per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6298/2012 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro pubblicata in data 29 novembre 2012


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l 'art. 114 c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2018 la dott.ssa R G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


CONSIDERATO che con il presente ricorso, ritualmente notificato il 10 giugno 2016 e depositato il 23 giugno 2016, G L ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato all’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) di dare esecuzione alla sentenza n. 6298/2012 del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di Giudice del Lavoro pubblicata in data 29 novembre 2012, limitatamente alla parte in cui è stato ordinato “ all’I.N.P.S. di ripristinare l’erogazione della pensione di cieco civile in favore di Longobardi Giuseppe ” ed il medesimo Istituto, in persona del legale rappresentante p.t., è stato condannato “ al pagamento in favore di parte ricorrente della predetta provvidenza in misura di legge a decorrere dal 10/4/1997 fino alla data dell’effettiva riattribuzione del beneficio, oltre accessori come per legge; ” (così la sentenza n. 6298/2012);

CONSIDERATO che, in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento e ed ha inoltre richiesto la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della sanzione prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

CONSIDERATO che l’interessato assume rimasta ineseguita la decisione, passata in giudicato, malgrado l’I.N.P.S. abbia ricevuto notifica della pronuncia munita di formula esecutiva;

CONSIDERATO che l’I.N.P.S., benché ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio;

RITENUTO:

- che il titolo esecutivo per il quale si chiede l’ottemperanza è astrattamente idoneo all’ammissibilità del detto giudizio, trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che dà facoltà alla parte interessata di richiedere “ l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato ”, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. (TAR Campania, Salerno, Sezione II, 5 luglio 2017, n. 1117, TAR Calabria, Catanzaro, Sezione II, 10 aprile 2015, n. 654);

- che, trattandosi di dare attuazione alla pronunce del Giudice del Lavoro, rimasta senza esito, e costituendo quest’ultima una statuizione giudiziale precisa e determinata, l’intervento in sede di ottemperanza del giudice amministrativo (pur nei limiti dell’uso di “poteri sostitutivi di stretta esecuzione” cfr. T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 6 marzo 2014, n. 1372 e T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, 9 febbraio 2012, n. 50) non è impedito dall’art. 63 D.Lgs. n. 165/2001 (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009, n. 561;
T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 5 giugno 2009, n. 3117), posto che non implica alcun sindacato del G.A. sul rapporto di pubblico impiego (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 febbraio 2008, n. 93);

- invero, come pacificamente ritenuto dalla condivisibile giurisprudenza, deve ammettersi, in tema di rapporti di lavoro, il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice amministrativo anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, senza che questo comporti il pericolo di un indiretto o surrettizio “recupero” del sindacato sul rapporto di pubblico impiego: la plena cognitio che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell'amministrazione del datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice di ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo dargli attuazione, analogamente a quanto avviene per l'ottemperanza delle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro (T.A.R. Campania, Napoli Sez. VIII, 24 marzo 2018, n. 1922;
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 2 maggio 2014, n. 190, 4 ottobre 2004, n. 751);

- che in una fattispecie del tutto identica al caso di specie (il ripristino della revocata pensione di anzianità di cui era titolare il ricorrente) è stato condivisibilmente affermato che in sede di giudizio di ottemperanza possono ricevere esecuzione sentenze di condanna del giudice ordinario anche a prestazioni di fare fungibili o infungibili (T.A.R. Marche, Ancona, 19 settembre 2003, n. 997) - in alternativa all'esecuzione forzata ordinaria di cui agli artt. 612 e seg. c.p.c. - in quanto richiedenti l'emanazione da parte dell'Amministrazione di manifestazioni di volontà provvedimentale (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 4 aprile 2012, n. 670);

CONSIDERATO che, nel caso di specie, la sentenza è passata in giudicato, è stata notificata in forma esecutiva all’Amministrazione ed è trascorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni senza che l’I.N.P.S. abbia dato esecuzione al dictum del Giudice civile;

RITENUTO che, pertanto, in accoglimento della domanda del ricorrente, vada ordinato all’I.N.P.S. di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe, provvedendo entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o dalla notificazione (ove antecedente) della presente pronuncia, in favore di G L a ripristinare “ l’erogazione della pensione di cieco civile ” ed “ al pagamento in favore di parte ricorrente della predetta provvidenza in misura di legge a decorrere dal 10/4/1997 fino alla data dell'effettiva riattribuzione del beneficio, oltre accessori come per legge; ” (così la sentenza n. 6298/2012);

- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Napoli, (o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso alla esecuzione al giudicato nel senso e nei termini sopra indicati, compiendo tutti gli atti necessari, ivi comprese variazioni di bilancio, disposizioni organizzative e sottoscrizione di mandati di pagamento, fermo restando che è obbligo degli uffici dell’Amministrazione assicurare piena, tempestiva e puntuale collaborazione al predetto Commissario;

- che si riserva sul compenso spettante al Commissario ad acta , da porsi a carico dell’amministrazione intimata, da liquidarsi ad avvenuto espletamento dell’incarico, su specifica e documentata richiesta del Commissario ad acta ;

RITENUTO che vada accolta anche la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il giorno della notificazione della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente e – dall’altro lato – quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione resistente oppure, in mancanza dell’adempimento, quello dell’insediamento del Commissario ad acta investito dei poteri finalizzati all’esecuzione del giudicato medesimo (con conseguente contestuale trasferimento del munus e connessa preclusione a successivi interventi diretti da parte dell’Amministrazione inadempiente);

- che, quanto poi alle spese relative ad atti successivi al giudicato civile, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, le stesse vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo;

- che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell’I.N.P.S., nell’importo liquidato nel dispositivo.

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