TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-01-09, n. 201400043
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N. 00043/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00714/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 714 del 2013, proposto da:
M S K, rappresentato e difeso dall'avv. G L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero dell'Interno;U.T.G. - Prefettura di Ancona;
per la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Primo Referendario F A nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2013 e udito il difensore del ricorrente, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, è stata domandata la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza avanzata in data 6 ottobre 2012, per l’emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 109/2012.
L’amministrazione intimata non si è costituita.
Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2013, sentito il difensore dei ricorrenti, come da verbale, il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso dev’essere accolto per la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Il procedimento di cui si controverte, concernente la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare di lavoratori stranieri non comunitari, è disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. n° 109 del 16 luglio 2012.
Tale disposizione normativa non contempla un termine di conclusione del procedimento diverso da quello di cui all’art. 2, secondo comma, della legge n° 241/1990.
Analogamente è a dirsi quanto ai regolamenti di amministrazione per l’individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza del Ministero dell’Interno, considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 2012 n° 214, recante regolamento di attuazione dell’art. 2, comma terzo, della legge n° 241/1990, non ha stabilito, per il procedimento di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 5 del d.lgs. n° 109 del 16 luglio 2012, un termine diverso da quello generale di trenta giorni, fissato dall’art. 2, secondo comma, della legge n° 241/1990.
Nell’odierna controversia, l’istanza del 6 ottobre 2012 è rimasta inesitata ben oltre il termine legale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2, secondo comma, della legge n° 241/1990, il che connota quale inadempimento il comportamento silenzioso dell’intimata amministrazione.
L’inerzia avverso la quale il ricorrente insorge è, quindi, illegittima e, conseguentemente, dev’essere accolta la domanda volta ad ottenere l’ordine alla P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quale che sia il suo contenuto, di accoglimento o di rigetto dell’istanza.
Il ricorrente non ha domandato l’accertamento della fondatezza della pretesa, di talchè, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l’ordine giudiziale impartito non può che essere limitato alla declaratoria dell’obbligo di provvedere.
Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto, con conseguente ordine all’amministrazione intimata di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Le spese del giudizio possono essere compensate per i principi di cui in motivazione.