TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-03-05, n. 202404397
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2024
N. 04397/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07173/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7173 del 2018, proposto da
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L Z, R M e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sebastiano Capotorto in Roma, via di San Domenico 20;
contro
Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
previe misure interinali, anche inaudita altera parte, della delibera AGCOM n. 88/18/CSP del 24.4.2018 (ordinanza ingiunzione per asserita violazione dell'art. 41 del d.lgs. 177/2005, cd. "Tusmar") e di ogni atto sotteso e/o presupposto ivi compreso quello di accertamento e contestazione n. 17/147/SIR del 27.12.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune di Perugia ha impugnato la delibera n. 88/18/CSP del 24 aprile 2018 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di ingiunzione al versamento della sanzione pecuniaria di € 5.165,00, per asserita violazione degli obblighi di cui all’art. 41 del d.lgs. 31.7.2005 n. 177, unitamente all’atto di accertamento e di contestazione n. 17/147/SIR del 27 dicembre 2017.
Con detto ultimo atto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (da ora anche e solo “AGCOM”) ha contestato al Comune di Perugia la violazione dell’art. 41 del d.lgs. 177/2005, per non avere rispettato le quote proporzionali di spesa per pubblicità istituzionale dell’anno 2016 e, ciò, nella parte in cui detta disposizione prevede che “ le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell’emittenza privata televisiva e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell’Unione