TAR Genova, sez. I, sentenza 2020-07-15, n. 202000495
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2020
N. 00495/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00105/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 105 del 2020, proposto da
Acquedotto San Lazzaro S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C e G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L C in Genova, via Macaggi 21 Int. 5-8;
contro
Rivieracqua S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;
nei confronti
Sikuel S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’esecuzione
degli atti, non conosciuti in quanto non comunicati, adottati da RIVIERACQUA di affidamento dell’appalto del servizio di fatturazione, avviato da RIVIERACQUA mediante procedura negoziata a sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, nonché di tutti gli atti della procedura, nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rivieracqua S.C.P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 giugno 2020, tenutasi ai sensi dell’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18/2020, il dott. Luca Morbelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Acquedotto San Lazzaro S.p.A., ha impugnato gli atti in epigrafe di affidamento alla controinteressata del servizio di fatturazione.
La ricorrente ha esposto nella narrativa in fatto di avere partecipato, a seguito di lettera di invito 4 dicembre 2019, alla procedura negoziata a sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di fatturazione, classificandosi al secondo posto.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) Violazione del principio di divieto di commistione tra offerta tecnica ed offerta economica. Mancata esclusione dell’offerta di Sikuel. Violazione della lettera di invito. L’offerta della controinteressata avrebbe violato il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica avendo indicato l’intenzione di fornire gratuitamente le licenze di software per la gestione del servizio nonché il servizio di “hosting” dei dati;
2) Violazione e/o falsa applicazione delle prescrizioni della lettera di invito. Manifesta illogicità e/o contradittorietà. La commissione dopo avere riparametrato sia i punteggi dell’offerta economica che di quella tecnica ha successivamente mutato avviso, limitando la riparametrazione ai soli punteggi dell’offerta tecnica in questo ponendosi in difformità della lex specialis;
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 78 d. lgs. 50/2016. Difetto di presupposto. Manifesta illogicità. La Commissione non sarebbe stata formata da esperti in violazione della norma rubricata;
Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis contenuta nella lettera di invito e nel CSA. Difetto di presupposto e/o di istruttoria e/o di motivazione. Manifesta ingiustizia. L’attribuzione dei punteggi sarebbe illogica non tenendo conto