TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-15, n. 201000299

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2010-11-15, n. 201000299
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201000299
Data del deposito : 15 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00329/2009 REG.RIC.

N. 00299/2010 REG.SEN.

N. 00329/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

sezione autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 329 del 2009, proposto da:
N H, rappresentato e difeso dall’avv.to A C, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Bolzano, via Carducci, 13;

contro

Ministero dell’Interno - Questura di Bolzano, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trento, largo Porta Nuova 9;

per l’annullamento

del decreto di revoca di carta di soggiorno e rigetto rilascio carta di soggiorno n. 24 R Cat 12/09/Imm del Questore della Provincia di Bolzano di data 24.9.2009, notificato in data 28.9.2009 e di ogni atto presupposto antecedente e successivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno - Questura di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n. 7/2010 emessa nella camera di consiglio del 12.1.2010 con la quale è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’impugnato provvedimento, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2010 il consigliere Terenzio Del Gaudio e uditi per le parti i difensori:

avv. M. Bonomini, in sosituzione dell’avv.to A. Cheneri, per il ricorrente;

Avvocato dello Stato G. Denicolò per l’Amministrazione dell’Interno - Questura di Bolzano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il signor N H, cittadino albanese, è entrato in Italia nell’anno 1999, e, essendosi dichiarato proveniente dal Kossovo ed avendo esibito un passaporto recante le false generalità di S I, ha ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea .

In seguito gli veniva rilasciata la carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) per “ motivi commerciali/lavoro autonomo ”.

In data 14.2.2009 il ricorrente si autodenunciava alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano, rappresentando, in sintesi:

- di aver esibito falsi documenti al fine di ottenere un permesso di soggiorno che gli consentisse di lavorare in Italia e di dare in tal modo un aiuto economico ai propri genitori, versando l’Albania in una situazione economica disperata;

- di aver conosciuto una ragazza albanese, titolare di carta di soggiorno, dalla quale ha avuto una figlia, nata l’1.9.2007;

- di non essersi sposato e di non aver riconosciuto la figlia a causa delle false generalità;

- di voler regolarizzare la propria posizione di marito e di padre.

Con ordinanza n. 1999/2009 del 10.7.2009 il GIP del Tribunale di Bolzano, ritenuto che il reato ipotizzato (artt. 477 e 482 c.p.) doveva ritenersi estinto per sopravvenuta prescrizione, archiviava il procedimento penale.

Preso atto di quanto sopra, il Questore di Bolzano emanava il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo intestato al cittadino jugoslavo S I e decretava, contestualmente, il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata dal ricorrente.

A sostegno del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi di impugnazione:

1) Mancata applicazione dell’art.10bis l. 241/90 - partecipazione procedimento amministrativo - erronea applicazione dell’art.21octies della legge n. 241/90;

2) Errata applicazione dell’art.9, comma 4 della legge n. 286/98 - carenza di motivazione in ordine agli elementi di cui all’art.9, comma 4 ultima parte – e di cui all’art. 5, comma 5 ultima parte della legge n. 286/98.

Con ordinanza collegiale n. 7/2010 emessa nella camera di consiglio del 12.1.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’efficacia dell’impugnato provvedimento, presentata in via incidentale dal ricorrente.

Alla pubblica udienza del 12.5.2010 la trattazione di merito è stata rinviata all’udienza del 13.10.2010, ove il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Si premette che l’impugnato provvedimento contiene due diverse statuizioni:

- la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo intestato al cittadino jugoslavo S I (sotto le cui false generalità il ricorrente aveva ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione temporanea );

- il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata con le generalità di Halilaj Nuredin, cittadino albanese.

Il provvedimento in argomento viene motivato dal Questore sia con riferimento all’art. 9, comma 7, lettera a) del D.lgs. 25.7.1998, n. 286, che stabilisce che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è revocato se è stato acquisito fraudolentemente, sia sul presupposto che, in seguito all’accertata indebita acquisizione dell’originario titolo di soggiorno, al ricorrente non potrebbe essere rilasciato alcun permesso che ne autorizzi il soggiorno per il futuro.

Un tanto premesso osserva il Collegio che, se per un verso, non può porsi in dubbio la legittimità della revoca del titolo di soggiorno rilasciato sulla base di generalità anagrafiche del tutto false, nondimeno va tenuto conto della previsione di cui all’art. 6 della direttiva n. 2003/109/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) che dispone che “ Gli Stati membri possono negare lo status di soggiornante di lungo periodo per ragioni di ordine pubblico o sicurezza pubblica. Nell’adottare la pertinente decisione gli Stati membri tengono conto della gravità o del tipo di reato contro l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica o del pericolo rappresentato dalla persona in questione, prendendo altresì nella dovuta considerazione la durata del soggiorno e l’esistenza di legami con il paese di soggiorno ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14.4.2008, n. 1596).

Un tanto, oltretutto, è stato recepito dal legislatore statale con la previsione di cui all’art. 9, comma 4 del D.lgs. n. 286 del 1998, come sostituito dal D.lgs. 8.1.2007, n. 3.

In altri termini, come affermato dalla giurisprudenza, “ la situazione di chi è presente nel territorio dello Stato da lungo periodo non è assimilabile a quella di chi entra per la prima volta in Italia o chiede il rinnovo del comune permesso di soggiorno, e quindi richiede un trattamento differenziato ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17.2.2009, n. 896).

Peraltro, pur in presenza dell’originario difetto di presupposto per il rilascio del primo permesso di soggiorno, la particolare situazione personale prospettata dal ricorrente costituisce “ nuovo elemento ” che l’amministrazione dovrà prendere in considerazione ai sensi dell’art. 5, comma 5 del D.lgs. n. 286/1998 (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26.2.2010, n. 1133;
Sez. VI, ord. 13.9.2007, n. 4762;

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