TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-26, n. 202100602

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-07-26, n. 202100602
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100602
Data del deposito : 26 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2021

N. 00602/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00038/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 38 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C F ed E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Ancona, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domiciliano in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dalla Prefettura di Ancona n. Prot. -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico pervenuto in data -OMISSIS-, promosso dal ricorrente avverso il provvedimento -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, con il quale il Questore di Ancona ha emanato nei suoi confronti avviso orale invitandolo a cambiare condotta di vita;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2021 la dott.ssa Simona De Mattia e rilevato che la stessa si è svolta mediante collegamento da remoto con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso il ricorrente, cittadino extracomunitario di origini -OMISSIS-, impugna il provvedimento emesso dalla Prefettura di Ancona indicato in epigrafe, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dallo stesso promosso avverso il provvedimento -OMISSIS-, con il quale il Questore di Ancona ha emesso nei suoi confronti un avviso orale per invitarlo a cambiare condotta di vita.

A sostegno del gravame deduce, con un unico motivo, violazione dell’art. 1 della legge n. 1423/1956, come modificato dall’art. 2 della legge n. 327/1988, dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, lamentando la carenza dei presupposti di legge per l’adozione della misura di prevenzione in parola, soprattutto in relazione all’omessa valutazione di tutte le circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, l’attualità della condotta potenzialmente illecita, l’assenza di fonti legittime di reddito, il tenore di vita, l’inserimento sociale e l’integrazione del destinatario), rapportate all’attualità, ai fini di una corretta formulazione del giudizio di pericolosità sociale del destinatario della misura. Al contrario, il Questore prima e il Prefetto dopo, nei rispettivi provvedimenti, si limiterebbero ad esporre un’elencazione di presunti precedenti e condotte penalmente rilevanti, peraltro risalenti nel tempo, ponendoli alla base della decisione finale assunta.

Si sono costituite in giudizio, per resistere, le intimate Amministrazioni.

Con ordinanza n. -OMISSIS-il Tribunale ha respinto l’istanza di concessione di misure cautelari, rilevando che “ - l’avviso orale ha una funzione preventiva e consiste in un semplice invito a tenere una condotta di vita conforme alla legge, da cui non scaturiscono particolari restrizioni per il destinatario;
- inoltre, ad un primo esame proprio della presente fase, sembrano sussistere le condizioni per l’applicazione della misura in argomento, avuto riguardo ai diversi precedenti di polizia a carico del ricorrente, i quali appaiono quali elementi sufficienti e significativi per fondare il giudizio di pericolosità posto a base del provvedimento impugnato
”.

Alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

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