TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2019-04-05, n. 201900123

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2019-04-05, n. 201900123
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201900123
Data del deposito : 5 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/04/2019

N. 00123/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00189/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2011, proposto da CA GI SQ, LE Di LO, LV Di DO, UC AS ed IA AS, rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Di DO, con domicilio eletto presso lo studio Di DO in Campobasso, traversa via Crispi,



contro

Comune di Petacciato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Criscuoli, in Campobasso, piazza Vittorio Emanuele II, n. 5,



per l'annullamento

previa sospensione cautelare

della deliberazione del Consiglio comunale di Petacciato n. 4 del 29 marzo 2011, avente a oggetto " approvazione lottizzazione di iniziativa privata denominata terrazzo della Ditta SQ CA GI ed altri. Determinazioni ", nonché di tutti gli atti connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati, nonché le due successive memorie dei ricorrenti;

Visti l'atto di costituzione in giudizio e le quattro memorie difensive del Comune di Petacciato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - I ricorrenti, comproprietari di un terreno sito in agro del Comune di Petacciato, indicato in catasto al foglio 19 particelle 436, 569 e 571, ubicato in area P.e.e.p., chiedevano in data 12.11.2008 l'approvazione di un piano di lottizzazione a iniziativa privata da localizzarsi sulle aree di proprietà. Benché tale proposta riportasse unanimi pareri favorevoli e fosse redatta in conformità al vigente P.R.G. (come riconosciuto dallo stesso Comune nella delibera impugnata), il Comune adottava, dopo molti solleciti, la delibera consiliare n. 4 /2011. Con detto provvedimento il Consiglio comunale di Petacciato stabiliva di non approvare la lottizzazione per i seguenti motivi: a) si rende necessario apportare correzioni e modifiche allo schema di convenzione; b) nelle premesse si rilevano errori di superfici e relative destinazioni; c) all'art. 5, il termine di sette anni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria risulta eccessivo; d) manca un riferimento al Codice degli appalti; e) nell'elenco delle opere di urbanizzazione manca la rete del gas; f) gli articoli 5-bis , 6, 7 e 7-bis non trovano attinenza e riscontro nella convenzione stessa; g) all'art. 13 manca la dicitura " e agli oneri di urbanizzazione secondaria "; h) l'art. 15 va sostituito come segue: “ ogni controversia relativa alla presente convenzione sarà rimessa alla competenza del foro territorialmente competente rinunciando espressamente sin d'ora al ricorso all'arbitrato ”; i) negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e nello schema di convenzione proposto non viene riportato lo spostamento della condotta esistente del gas ad alta pressione che attraversa l'intera area che si intende lottizzare; l) in ogni caso l'approvazione del piano di lottizzazione è subordinato alla formale assunzione di impegno da parte della ditta lottizzante allo spostamento della condotta esistente del gas ad alta pressione che attraversa l'intera area lottizzata. I ricorrenti insorgono, con il ricorso notificato il 9.6.2011 e depositato il 14.6.2011, per impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe e deducono i seguenti motivi di diritto: violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 (in particolare degli artt. 3, 6 e 10-bis), violazione e falsa applicazione della legge n. 1150/42, in particolare dell'art. 18, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 380/2001, violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117, lett. m), della Costituzione, eccesso di potere, errore nei presupposti, illogicità, sviamento dall'interesse pubblico, disparità di trattamento, difetto di motivazione, manifesta ingiustizia, violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza.

Con due successive memorie, i ricorrenti ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con quattro successive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 126/2011, questa Sezione respinge la domanda cautelare dei ricorrenti.

Con ordinanza n. 600/2018, è disposta, in via istruttoria, una verificazione tecnica, della quale è incaricato il dirigente del Dipartimento IV della Regione Molise, ovvero un qualificato funzionario tecnico dal medesimo delegato.

All’udienza del 3 aprile 2019, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ammissibile e fondato.

III – Il Comune eccepisce l’inammissibilità del gravame sul presupposto che l’atto impugnato abbia carattere meramente endoprocedimentale e non definitivo, quindi non sia autonomamente lesivo degli interessi dei ricorrenti. Ciò è contraddetto dal dato testuale del provvedimento, atteso che il dispositivo dell’impugnata delibera di C.C. n. 4/2011 afferma che il Consiglio comunale “ delibera di non approvare, per le motivazioni di cui in narrativa, il piano di lottizzazione… ”. Si tratta, dunque, di un vero e proprio diniego. Inoltre, va rilevato che, dal 2011 ad oggi, nessun ulteriore provvedimento è stato adottato dal Comune in ordine alla proposta lottizzazione, la qual cosa dà conferma del fatto che il provvedimento impugnato non sia un mero atto interno, bensì un diniego definitivo di lottizzazione, ovvero un atto dotato di autonoma lesività.

Per quel che riguarda l’eccepita mancata impugnazione del Piano di edilizia economica e popolare (P.e.e.p.) e dei permessi di costruire rilasciati alla società Co.la.co, la quale ha realizzato lottizzazioni nella stessa zona, va rilevato che sia il Piano sia i detti permessi edilizi, in via di

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