TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-12-23, n. 201601352
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Testo completo
Pubblicato il 23/12/2016
N. 01352/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 746 del 2015, proposto da IO SA DA e AN NO DA, rappresentati e difesi dall’avv. NO Maria Delfino, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via XXV Luglio n. 24, sono elettivamente domiciliati
contro
- il Comune di Bagnara Calabra, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. AN Callipo, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, alla via Palamolla n. 31;
- il Responsabile dell’U.O.C. n. 4;
nei confronti di
RA TO OR, rappresentata e difesa dall’avv. Mario De Tommasi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via Castello n. 1;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 12 del 3 luglio 2015, rilasciato dalla P.A. comunale di Bagnara, in persona del responsabile dell’U.O.C. n. 4, con il quale si è abilitata la sig.ra TO OR RA ad eseguire i lavori di ristrutturazione e di ampliamento di una unità immobiliare di tipo residenziale ubicata all’interno di maggior fabbricato sito in via Nazionale SS 18 e distinto con il numero civico, 14 del medesimo Comune, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata e della predetta parte controinteressata;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone parte ricorrente che la controinteressata sig.ra RA ha presentato al Comune di Bagnara Calabra, in data 18 settembre 2014, un richiesta di permesso di costruire per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione ed ampliamento della unità residenziale individuata in catasto al foglio di mappa n. 24, part. 21 sub 2, facente parte di maggior fabbricato ubicato in Bagnara Calabra alla via Nazionale SS. 18 e contraddistinto con il numero civico 14.
Tale unità immobiliare si trova in posizione contigua, su due lati, ad altre proprietà, una delle quali (la ovest) è quella degli attuali ricorrenti IO SA e AN NO DA.
Avverso il rilascio del permesso di costruire nei confronti della controinteressata, insorgono, con il presente mezzo di tutela, gli odierni ricorrenti, che deducono i seguenti argomenti di censura:
1) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, assenza assoluta di istruttoria in relazione all’assetto delle proprietà, carenza di legittimazione della sig.ra RA all’ottenimento del titolo abilitativo con particolare riferimento alla part. n. 22 del foglio di mappa n. 42 di proprietà DA e non, come impropriamente dichiarato di proprietà RA.
Assume parte ricorrente che la sig.ra RA è proprietaria esclusiva del seguente cespite:
“Appartamento per civile abitazione sito in Bagnara Calabra, Strada Statale 18 n. 14, posto al piano primo della consistenza di vani 6 (sei), con annessa corte di pertinenza di circa metri quadrati 40 (quaranta), confinante con detta Strada Statale 18 e da più lati con proprietà RA IN, salvo altri e come in fatto; riportato al Catasto Fabbricati del Comune di Bagnara Calabra, foglio di mappa 24, particella 21, subalterno 2 (Strada Statale 18 n. 14 - piano 1 – Cat. A/3 – Classe 1 – Vani 6 – rendita catastale euro 210,71)” .
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, con il progetto presentato dalla sig.ra RA e con la conseguente operazione edilizia, quest’ultima si sarebbe appropriata di parte della proprietà dei sigg.ri DA.
Il Comune di Bagnara, avrebbe aderito alla non veritiera prospettazione grafica del progettista della ditta RA, omettendo di eseguire alcun raffronto tra la planimetria del reale stato delle proprietà e la planimetria particolareggiata di progetto, dalla quale risulterebbe accorpata all’unità immobiliare di proprietà della controinteressata una porzione di area, indicata come terrazzo calpestabile, di immobile di proprietà esclusiva dei Sigg. DA (particella 22 subalterno 2).
2) Violazione di legge. Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti, difetto (assoluto) ed incongruità della motivazione posta a base del permesso di costruire impugnato con riferimento al profilo del richiesto ampliamento. Conclamata violazione del paramentro afferente alla cubatura realizzabile in situ.
Il progetto di ampliamento della ditta RA assentito con il permesso di costruire n. 12 del luglio 2015, non appare conforme al disposto dell’allegato 7 del vigente strumento urbanistico generale (P.R.G.) di Bagnara Calabra.
L’intervento de quo prevederebbe, infatti, un ampliamento del fabbricato originario, con sostanziali modifiche strutturali, volumetriche ed architettoniche, in asserito contrasto con il disposto dell’allegato 7, punto 24, del P.R.G. vigente che testualmente prescrive: “la volumetria derivante da realizzazione di sottotetti abitabili in nuove costruzioni, nelle trasformazioni conservative per demolizione e ricostruzione e per realizzazione di tetto con copertura a falde su edifici con copertura originaria a terrazzo, rientra nel computo della volumetria in applicazione degli indici di zona.
Solo nel caso che la volumetria del sottotetto abitabile rientri nel 20% della volumetria complessiva, e non sia realizzata una unità abitativa a sé stante, ma un ampliamento dell’alloggio, o nei casi ove esigenze di natura sociale siano sottoposte alle decisioni della P.A. per una tolleranza massima fino al 30% del volume di origine, il volume relativo al sottotetto non rientra nel calcolo volumetrico derivante dall’applicazione degli indici di zona” .
Nella fattispecie, la sopraelevazione progettata avrebbe caratteristiche planivolumetriche e geometriche tali da evidenziare il sicuro connotato di abitabilità della stessa, con riveniente esigenza di verificare se la sopraelevazione medesima potesse essere esclusa, o meno, dal computo della volumetria a mente della norma sopra riportata.
Rileva quindi parte ricorrente come l’ampliamento di cui al contestato progetto edilizio evidenzi un accrescimento volumetrico pari a mc. 89,23, a fronte di un volume complessivo del fabbricato originario pari a mc. 416,30.
3) Violazione di legge con riferimento alla violazione del parametro relativo al distacco dai confini e tra le fabbriche da parte della ditta RA. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria sul punto.
Dalla lettura dell’allegato 9, del P.R.G., enucleato dagli elaborati del progetto RA, la distanza indicata con riferimento alla posizione fronti stante la proprietà DA risulta essere inferiore a m. 1,00 dal muro di confine nei confronti del quale il compendio RA prevede la realizzazione di due aperture lungo la propria facciata in palese violazione della disciplina postulata dal P.R.G. vigente che prevede che “la distanza tra un fabbricato ed il confine del lotto su cui lo stesso sorge, non deve essere inferiore a ml. 5,00 o comunque alla metà della distanza minima tra edifici prescritta dalle norme di zona urbanistica.
Gli edifici possono sorgere al confine del terreno ad essi asservito nelle zone territoriali omogenee in cui ciò è previsto dalle norme. Nei fronti sui confini del lotto è vietato aprire porte, finestre o aperture di qualsiasi genere anche se a titolo temporaneo. Gli edifici già sorti, per i quali non sono stati rispettati gli obblighi di distanza dai confini interni prescritti dalla normativa urbanistica ed edilizia, sono assoggettati alla chiusura delle finestrature e delle aperture di qualsiasi tipo, relativamente alle fronti ove ciò crea incompatibilità rispetto a quanto stabilito dal D.M. 2/4/1968 n. 1444”.
Assume, quindi, parte ricorrente la violazione del regime delle distanze da parte della ditta RA.
Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.
L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.
Si è, inoltre, costituita in giudizio la controinteressata RA TO OR, parimenti confutando le censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio; e chiedendo, conclusivamente, il rigetto del gravame costituita in giudizio.
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione accolta con ordinanza n. 276, pronunziata nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2015.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 dicembre 2016.
DIRITTO
A) Con ordinanza collegiale n. 389 dell’8 aprile 2016, la Sezione ha rilevato l’esigenza di disporre Consulenza Tecnica d’Ufficio, ai sensi dell’art. 67 c.p.a., al fine di accertare compiutamente ed esattamente i fatti di causa e segnatamente le circostanze poste a base delle doglianze di cui in ricorso nonché delle controdeduzioni di parte resistente e di parte controinteressata.
Nominato CTU dapprima il Dott. Ing. Paolo Donato; e, quindi, in esito alla rinunzia da quest’ultimo espressa ai fini dell’accettazione dell’incarico di che trattasi, il Dott. Ing. Giuseppe Arcudi (decreto n. 274 del 13 maggio 2016), il cui nominativo è stato tratto dall’albo dei CTU iscritti presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, al predetto consulente sono stati rivolti i seguenti quesiti:
1 – “ presa visione degli atti e dei luoghi di causa e compiuta ogni indagine strumentale anche mediante accesso ad atti e uffici pubblici, descriva preliminarmente il CTU lo stato dei luoghi, l’esatta delimitazione e