TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-04, n. 202200606

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2022-05-04, n. 202200606
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200606
Data del deposito : 4 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/05/2022

N. 00606/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio ex lege presso la sede di quest’ultima in Bari, via Melo n. 97 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del provvedimento, -OMISSIS-, emesso dal Prefetto di Bari in data 30.09.2021 e notificato il 04.12.2021 a mani dal Comando di Polizia locale di Bari, con cui è stata decretata inammissibile l’istanza della ricorrente tesa ad ottenere la cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il Cons. R T e udita l’Avvocato U G, per la ricorrente;

Rilevato che il ricorso, suscettibile di immediata definizione, è stato fissato alla camera di consiglio odierna ai sensi dell’art. 72 bis c.p.a.;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe, notificato il 2.2.2022 e depositato il 14.02.2022, la ricorrente impugna il provvedimento, i cui estremi sono riportati in epigrafe, con cui la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana è stata dichiarata inammissibile;

Considerato che, con decreto in data 21.02.2022, l’Amministrazione ha proceduto alla revoca del suddetto provvedimento di inammissibilità;

Ritenuto:

che, come anche entrambe le parti hanno dichiarato, nelle more sia cessata la materia del contendere;

che, tuttavia, le spese debbano porsi in parte a carico dell’Amministrazione, tenuto conto che la ricorrente ha comunque dovuto adire questo Tribunale prima che fosse adottato il provvedimento in autotutela in suo favore;

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