TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201900517

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2019-12-10, n. 201900517
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201900517
Data del deposito : 10 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2019

N. 00517/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00112/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 112 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
dott. A F, nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della “Farmacia dott. A F &
C. snc.”, dott. U R, nella sua qualità di socio e legale rappresentante della “Farmacia Rubino snc”, dott. A P, nella sua qualità di titolare della ditta individuale “Farmacia Patuna dott. Alessandro”, dott. P P, nella sua qualità di titolare della ditta individuale Farmacia dott. P P, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati M S e N B, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Trieste, largo Don Bonifacio 1;

contro

Comune di Trieste, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Frezza e Maritza Filipuzzi dell’Avvocatura comunale, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, via del Teatro Romano 7;

nei confronti

V F, rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Falagiani e Alessandra Falagiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Giuseppe Migliore, Maria Segatti, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Massimo Luciani, prof. Marco Marpillero e Piermassimo Chirulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Trieste, via Marco Tullio Cicerone n. 4;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Trieste n. 655 del 12 dicembre 2016 (doc. 1), Pubblicata in Albo Pretorio sino al 31 dicembre 2016, con la quale si è provveduto ad una prima ipotesi di revisione biennale della pianta organica delle farmacie nel territorio del Comune di Trieste;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Trieste n. 725 del 29 dicembre 2016 (doc. 2), pubblicata in Albo Pretorio sino al 18.1.2017, con la quale, successivamente all'acquisizione del parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste, si è provveduto alla definitiva revisione della pianta organica delle farmacie del territorio del Comune di Trieste;

- di ogni atto prodromico, conseguente o comunque connesso ai primi due;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 26/4/2018:

- della deliberazione della Giunta Comunale di Trieste n. 665 del 12 dicembre 2016, pubblicata in Albo Pretorio sino al 31 dicembre 2016, con la quale si è provveduto ad una prima ipotesi di revisione biennale della pianta organica delle farmacie nel territorio del Comune di Trieste;

- della deliberazione della Giunta Comunale di Trieste n. 725 del 29 dicembre 2016, pubblicata in Albo Pretorio sino al 18.1.2017, con la quale, successivamente all'acquisizione del parere dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Trieste, si è provveduto alla definitiva revisione della pianta organica delle farmacie del territorio del Comune di Trieste;

- di ogni atto prodromico, conseguente o comunque connesso ai primi due;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/7/2018:

- della delibera della Giunta del Comune di Trieste n. 145 del 29 marzo 2018, pubblicata in Albo Pretorio dal 3 aprile 2018 al 17 aprile 2018, nonché di ogni atto prodromico, conseguente o comunque connesso ad essa;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trieste e della dott.ssa V F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2019 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, con atto dimesso in data 21 novembre 2019, sottoscritto congiuntamente da tutte le parti, la ricorrente ha rappresentato che, nelle more del giudizio, il Comune di Trieste ha concluso il procedimento di revisione della pianta organica delle farmacie, dando alla stessa un assetto diverso da quello delineato dagli atti qui impugnati, che ha fatto venire meno il suo interesse alla ulteriore coltivazione delle domande proposte;

Considerato che ha, conseguentemente, chiesto a questo giudice di pronunciare la relativa declaratoria, a spese compensate, come da accordi intervenuti con le controparti;

Considerato che - celebrata l’udienza, nel corso della quale parte ricorrente ha ribadito le dichiarazioni già rese e le richieste già formulate - la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto che il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse e tale va dichiarato a norma dell’art. 35, comma 1, lett. c), del Codice del processo amministrativo, atteso che la dichiarazione resa da parte ricorrente certifica che nessun effetto utile può essere conseguito dalla medesima con il suo accoglimento;

Ritenuto che le spese di lite vanno compensate per intero tra le parti, come dalle medesime convenuto;

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi